Competenza territoriale ricettazione: quando il domicilio dell’imputato è decisivo
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale in materia di competenza territoriale ricettazione, stabilendo principi chiari per i casi in cui il luogo di consumazione del reato è incerto. La decisione sottolinea come, in assenza di prove certe sul luogo di ricezione della merce rubata, la competenza si determini in base a criteri sussidiari, come il domicilio dell’imputato, rendendo irrilevanti altri elementi come il luogo di utilizzo del bene illecito.
I Fatti del Caso: L’assegno conteso
Il caso trae origine da un procedimento per ricettazione di un assegno. Il titolo, spedito da una località in provincia di Grosseto, non era mai giunto al legittimo destinatario in un’altra località della stessa provincia. Successivamente, l’assegno era stato posto all’incasso a Roma. Il Tribunale di Roma, investito del caso, sollevava una questione di competenza territoriale. Pur essendo Roma il luogo di incasso, non era stato possibile determinare con certezza dove l’imputato avesse effettivamente ricevuto l’assegno, ovvero il momento esatto in cui il reato di ricettazione si era consumato.
La Questione sulla Competenza Territoriale Ricettazione
Il nucleo del problema giuridico risiedeva nell’individuare il giudice territorialmente competente. Il reato più grave, la ricettazione, determina la competenza per tutti gli altri reati connessi. Tuttavia, la legge stabilisce che la competenza spetta al giudice del luogo in cui il reato è stato consumato. Per la ricettazione, un reato definito ‘istantaneo’, la consumazione avviene nel momento in cui l’agente acquisisce la disponibilità materiale del bene di provenienza illecita. Nel caso di specie, questo luogo era rimasto sconosciuto.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando la competenza territoriale ricettazione segue il domicilio
La Corte di Cassazione ha risolto la questione applicando in modo rigoroso i principi del codice di procedura penale.
La natura istantanea del reato
I giudici hanno ribadito che la ricettazione si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente riceve la cosa proveniente da delitto. Qualsiasi evento successivo, come la detenzione del bene o il suo utilizzo (in questo caso, l’incasso dell’assegno), è irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale. Accertare dove l’assegno è stato incassato non aiuta a stabilire dove sia stato ricevuto.
L’applicazione delle regole suppletive
Data l’impossibilità di accertare il luogo di ricezione dell’assegno, la Corte ha fatto ricorso alle regole suppletive previste dall’articolo 9 del codice di procedura penale. Queste norme intervengono proprio quando il criterio principale (il luogo di consumazione del reato) non è determinabile. Nello specifico, l’articolo 9, comma 2, stabilisce che, se il luogo del reato è ignoto, la competenza appartiene al giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato. Poiché l’imputato aveva dichiarato il proprio domicilio a Castel Volturno, la Corte ha concluso che la competenza spettasse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui distretto ricade tale comune.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un importante principio procedurale: nel determinare la competenza territoriale ricettazione, ciò che conta è il momento della ricezione del bene illecito. Se questo dato è incerto, non si può dare valore a elementi successivi, come il luogo di detenzione o di utilizzo del bene. In tali circostanze, diventano operative le regole suppletive, che ancorano la competenza a criteri certi come il domicilio dell’imputato. La decisione garantisce così la corretta individuazione del giudice naturale precostituito per legge, anche in situazioni di incertezza probatoria sui fatti.
Come si determina la competenza territoriale per il reato di ricettazione?
La competenza si determina in base al luogo in cui l’agente riceve il bene di provenienza illecita. Questo perché la ricettazione è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si entra in possesso della cosa.
Cosa succede se il luogo in cui è stato ricevuto il bene rubato non è noto?
Se il luogo di consumazione del reato non può essere determinato, si applicano le regole suppletive dell’art. 9 del codice di procedura penale. La competenza viene quindi radicata presso il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato.
Il luogo in cui un assegno rubato viene incassato è rilevante per determinare la competenza?
No. Secondo la sentenza, il luogo di incasso dell’assegno, così come il luogo in cui viene accertata la detenzione del bene, è un evento successivo e irrilevante per stabilire la competenza territoriale, la quale è legata unicamente al momento della ricezione del bene.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23748 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio propost ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza del 27/02/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale di Roma trasmetteva gli atti in cassazione ai sensi dell’art. 2 proc. pen. per la determinazione della competenza territoriale. Rilevava che il re grave che determinava la competenza era quello di ricettazione dell’assegno; ril inoltre che (a) l’assegno oggetto del più grave delitto di ricettazione era stato “spedito” da Manciano, in provincia di Grosseto, (b) era stato “posto all’incasso” in Roma, (c era determinabile il luogo di consumazione del furto, reato presupposto ricettazione, dato che il titolo era stato spedito a Scansano (Grosseto), ma non e ricevuto dal destinatario, (d) era emerso solo il luogo dell’incasso dell’assegno ma non quello della sua ricezione.
2. Il collegio riafferma che il reato di ricettazione ha natura istantanea e si nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 23 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522 – 01).Ai fini della determinazione della compete territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantane che si consuma all’atto della ricezione, da parte dell’agente, della cosa proven delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenz res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base d oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dich dell’imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell’equivocità elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’a proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare dell’azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione de stata accertata (tra le altre: Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, COGNOME, Rv. 207124 –
Nel caso in esame, nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche, non essendo n luogo della ricezione dell’assegno, la competenza deve essere determinata ai sensi d 9, comma 2, cod. proc. pen. nel distretto giudiziario competente in relazione al do dell’imputato (dichiarato in INDIRIZZO, in Castel Volturno), dunque nel Tribun Santa Maria Capua Vetere. Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero pr quest’ultimo Tribunale.
Dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti previsti dal comma 4 dell’art bis cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara l’incompetenza del tribunale di Roma per essere competente il tribunal Santa Maria Capua Vetere e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero p quest’ultimo tribunale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al com dell’art. 24-bis cod proc pen..
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024
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L’estensore
Il Presidente