Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41727 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Gup Tribunale Cuneo
nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA
con l’ordinanza del 4/07/2025 del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Cuneo visti gli atti, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria -ufficio Gip
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato conflitto negativo di competenza, nel procedimento n. 796/2021 Reg. Gip nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, a seguito di sentenza del Tribunale di Alessandria che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. pen. , la propria incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, relativamente al reato ascritto agli imputati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12,
comma 5, d. lgs. n. 298 del 1998, commesso in Alessandria (luogo di presentazione delle istanze) accertato nel giugno 2020.
La sentenza che ha dichiarato l’incompetenza per territorio ha riscontrato che il reato per il quale si procede è quello di favoreggiamento della permanenza di n. 21 persone di cittadinanza albanese e marocchina sul territorio nazionale, in violazione delle norme del Testo Unico in materia di immigrazione.
In particolare, secondo la contestazione, COGNOME, quale titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, a lui intestata, avrebbe richiesto l ‘ emersione di lavoratori extracomunitari dichiarando che questi erano impiegati presso la suddetta impresa, mediante invio di dichiarazione alla Prefettura di Cuneo sul presupposto che i lavoratori avrebbero dovuto prestare la propria attività presso l’impianto di Alba.
Si tratta di dichiarazioni ricevute dalla Prefettura di Cuneo che attivava le verifiche per il tramite della locale Questura e giungeva a conclusioni compendiate nella comunicazione di notizia di reato del 26 gennaio 2021, poi inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.
La sentenza ha ritenuto Cuneo luogo di commissione del reato, in quanto sede della Prefettura competente alla regolarizzazione dei soggetti indicati nel capo di imputazione. Né rileva, per il Tribunale di Alessandria, che le istanze siano state inviate da un personal computer il cui indirizzo IP è ubicato nella provincia di Alessandria posto che, per il perfezionamento del reato per cui si procede, necessita la ricezione della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro da parte del soggetto pubblico competente. Dunque, il favoreggiamento, per il Tribunale, presuppone che la Prefettura competente per territorio riceva e valuti la documentazione con conseguente consumazione della condotta nel luogo dove si trova appunto l’ufficio della prefettura.
Sicché la sentenza ha rilevato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria e ha indicato come necessaria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cuneo.
2. L’ordinanza che ha sollevato il conflitto ha richiamato un precedente di legittimità, indicato come in termini (Sez. 1, n. 33 708 del 7 Febbraio 2018) e ha rilevato che, secondo il citato precedente, la fattispecie di cui all’art 12, comma 3, TU Imm., si perfeziona non nella sede della Prefettura alla quale sono inoltrate le domande spedite ma in relazione alla sede dello studio professionale da cui erano state inviate on line tali domande, costituendo detto invio telematico atto idoneo a determinare il pericolo connesso al potenziale ingresso del clandestino e, quindi, a integrare il reato indicato. Tanto ritenendo il caso conforme a quello in cui si tratta di reati commessi avvalendosi del mezzo telematico, in cui si è ritenuto luogo di commissione quello della postazione remota, cioè del personal
computer utilizzato. Con ragionamento ritenuto dalla stessa Corte di legittimità nel precedente richiamato in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Ritiene il giudice remittente che la fattispecie delittuosa di cui al caso di specie sia conforme a quella esaminata dal precedente richiamato sicché il Giudice competente deve essere ravvisato nel Tribunale di Alessandria perché competente in relazione al luogo dal quale è avvenuto l’inoltro in via telematica delle domande (Novi Ligure).
Si richiama, inoltre, il precedente di legittimità Sez. 1, n. 12.748 del 27 Febbraio 2019 il quale con riferimento alla condotta punita ai sensi dell’art 12, comma 5, TU Imm., ha ritenuto che per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato, ai fini della configurazione dell’ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione e che essa pervenga ad esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno essendo sufficiente qualsiasi condotta in grado di favorire comunque la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato; di qui la rilevanza di attività propedeutiche a pratiche di regolarizzazione di lavoratori stranieri per i quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro (indicando come precedenti conformi Rv. 241434 e Rv. 258387).
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte ha concluso, con memoria scritta, chiedendo l’affermazione della competenza del Tribunale di Alessandria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. posto che due Giudici hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l’espletamento dell’attività processuale, non altrimenti eliminabile che con l’intervento di questa Corte di cassazione.
2.Deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria – Ufficio Gip.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 3, n. 35629 del 19/05/2005, Rv. 232390 -01) il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e art. 11 della legge 30 luglio 2002 n. 189)
ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l’ingresso illegale del cittadino straniero sia effettivamente avvenuto. Ove, tuttavia, ciò si verifichi, la permanenza cessa, comunque, nel luogo e nel momento in cui si realizza l’introduzione illegale nel territorio nazionale e non rileva, quindi, la destinazione finale dello straniero (conf. Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Rv. 259922 -01).
Questa Corte, poi, ha riscontrato che integra il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, di cui all’art. 12, comma 5, T.U. Imm., la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell’apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (tra le altre, Sez. 1, n . 12748 del 27/02/2019, Rv. 274991 -01). Proprio con riferimento al fenomeno della cd. emersione, questa Corte ha chiarito che, in tema di reato di favoreggiamento dell’illegale permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, di cui all’art. 12, comma 5, TU Imm., la condotta di presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, sorretta dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del cittadino extracomunitario, siccome è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie delittuosa, in quanto impedisce l’attivazione della procedura di espulsione, preclude la configurabilità della desistenza volontaria, la quale richiede che la volontaria cessazione dell’azione od omissione determini l’impossibilità di verificazione dell’evento (Sez 1, n. 2934 del 11/10/2013, dep. 2014, Riu, Rv. 258387 -01).
3. Ciò comporta che, nel caso al vaglio, va riconosciuta la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria -Ufficio Gip, in quanto competente in ragione della collocazione della postazione remota e, dunque, del luogo (Novi Ligure) dal quale sono partite le domande di emersione, dirette alla Prefettura di Cuneo, coincidendo con tale momento quello di consumazione del reato poi contestato con la comunicazione di notizia di reato della Questura di Cuneo, a seguito dei disposti approfondimenti investigativi.
Tanto, in linea con l’orientamento di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 33708 del 07/02/2018, Laguteta, Rv. 273848 -01) ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12, comma 1, TU Imm., realizzato mediante invio telematico di falsa documentazione alla Prefettura, al fine di ottenere il nulla osta all’ingresso dello straniero in Italia, deve aversi riguardo al luogo in cui detto invio è disposto e non a quello in cui la Prefettura stessa ha sede.
Va pertanto affermata la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria Ufficio Gip cui dispone trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria ufficio Gip cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME