Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il 30/03/1972
avverso la sentenza emessa il 09/10/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/10/2024, il G.i.p. del Tribunale di Ivrea, all’esito del giudizio abbreviato, richiesto in sede di opposizione a decreto penale da COGNOME NOMECOGNOME ha condannato quest’ultimo alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 38-bis, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, a lui ascritto in concorso.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedo incompetenza del Tribunale di Ivrea. Si deduce che, trattandosi di r permanente, il giudice territorialmente competente deve essere individuato luogo di inizio della consumazione: nella specie, nel luogo in cui venne stipula contratto di distacco dei lavoratori tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE pacificamente individuato in Roma.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del r Si deduce che il distacco operato nella fattispecie in esame doveva rite legittimo, dovendosi accedere ad una nozione ampia di interesse al distacco di all’art. 30 d.lgs. n. 276 del 2003. Inoltre, si evidenzia che il distacco dei l era avvenuto nell’ambito di un contratto di rete cui avevano aderito le pre società, in relazione al quale l’interesse del distaccante doveva ritenersi pr Sotto altro profilo, si evidenzia che la motivazione del G.i.p. aveva acritica recepito l’impianto accusatorio, utilizzando tra l’altro le dichiarazioni degli o coimputati COGNOME e COGNOME i quali avevano definito la loro posizione estinguendo il reato in via amministrativa.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita rigetto del ricorso, risultando la motivazione della sentenza impugnata immu dalle censure prospettate.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motiv ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, e assume rilievo assorbente delle censure prospettate.
È opportuno porre in preliminare rilievo la persistente rilevanza penale d condotta contestata al COGNOME, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, d.lgs. n. 8 2015, secondo il quale “Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del dec legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legg contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzato puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e p ciascun giorno di somministrazione”.
Nonostante l’inserimento nel d.lgs. del 2015, tale disposizione era s introdotta dal d.l. n. 87 del 2018 (conv. dalla I. n. 96 del 2018), sicch essendo una contravvenzione punibile con la sola ammenda – è risultat ovviamente estranea alla depenalizzazione disposta in via generale, per t
categoria di reati, dal d.lgs. n. 8 del 2016 (in ordine all’effetto depenalizzante d tale decreto sulla previgente norma incriminatrice in tema di somministrazione di manodopera – contenuta nel comma 5-bis dell’art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003, ma strutturata diversamente da quella che qui rileva: cfr. sul punto infra, § 4 – si veda tra le altre Sez. 3, n. 10484 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 266292 – 01).
Peraltro, l’art. 38-bis contestato al COGNOME è stato abrogato dal d.l. n. 19 del 2024 (conv. dalla I. n. 56 del 2024), il quale ha contestualmente introdotto, nell’art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003, il comma 5-ter, ai sensi del quale “quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.
Appaiono evidenti la continuità normativa tra tale più rigorosa disposizione e quella contestata al ricorrente, e la necessità di applicare quest’ultima al caso di specie, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
GLYPH Con GLYPH riferimento GLYPH all’eccezione GLYPH di GLYPH incompetenza GLYPH territoriale, tempestivamente formulata nel giudizio di merito e qui riproposta con il primo motivo di ricorso, si ritiene di dover evidenziare che quello contestato al COGNOME è un reato plurisoggettivo proprio, in cui le parti di un contratto d somministrazione di manodopera rispondono penalmente se, con tale strumento negoziale, viene perseguita la specifica finalità elusiva di cui alla norma incriminatrice.
Si tratta quindi di un reato di pericolo, eventualmente permanente, che si perfeziona con l’accordo, tra il somministrante e il beneficiario delle attivit lavorative, volto ad eludere l’applicazione al lavoratore delle norme di legge o di contratto collettivo. Tuttavia, se all’accordo fa seguito una fase esecutiva di effettivo distaccamento e utilizzo dei lavoratori, connotata dalle predette finalità elusive, la condotta antigiuridica del somministratore e dell’utilizzatore perdura, dando corpo a un reato non più istantaneo, ma permanente.
Da tali premesse non può che conseguire la fondatezza dell’eccezione difensiva, essendo pacifico che i contratti tra la società distaccante/somministrante RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal COGNOME, e la RAGIONE_SOCIALE società utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori distacca (amministrata dagli originari coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME), erano stati stipulati in Roma, così come il sottostante “contratto di rete” sottoscritto dalle predette società, in adesione alla rete di imprese RAGIONE_SOCIALE, promossa dalla RAGIONE_SOCIALE società in cui rivestivano posizioni apicali gli altri originari coimputati (COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Non può pertanto assumere rilievo, come sostenuto dal giudice di merito, il luogo – che aveva fondato l’individuazione del Tribunale di Ivrea, quale giudice competente per territorio – in cui i lavoratori distaccati avevano prestato la propria attività, in esecuzione dell’accordo elusivo: dovendo invece aversi riguardo, ai sensi dell’art. 8, primo comma, cod. pen., al luogo in cui l’accordo è stato concluso.
Del tutto irrilevante, ai fini specifici che qui interessano, è perciò il fatto c dalle risultanze acquisite, sia emersa una concreta esecuzione dell’accordo elusivo, e che quindi il reato debba considerarsi permanente: ai sensi del terzo comma del citato art. 8, infatti, “se si tratta di reato permanente, è competente il luogo in c ha avuto inizio la consumazione”.
4. E’ opportuno porre in evidenza, in conclusione, che la natura permanente del reato di somministrazione illecita di manodopera – sostenuta in questa sede dalla difesa del COGNOME – era già stata affermata da questa Suprema Corte, con riguardo peraltro alla previgente norma incriminatrice depenalizzata, come già in precedenza accennato (cfr. supra, § 2), dal d.lgs. n. 8 del 2016 (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 2857 del 16/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258627 – 01, secondo cui «il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera non è scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ma ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa la somministrazione abusiva, in quanto la disposizione incriminatrice ha ad oggetto la tutela dell’intero rapporto di lavoro, che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi, e non solo della sua fase costitutiva»).
Sono peraltro evidenti le differenze strutturali della disposizione depenalizzata rispetto a quella applicabile al COGNOME.
Nella prima, infatti, la condotta del somministratore (art. 18, primo comma) e quella dell’utilizzatore (art. 18, secondo comma), erano prese in considerazione separatamente, ed erano punite parametrando la sanzione da irrogare al numero di lavoratori occupati e alle giornate di lavoro. Nella seconda, che pur prevede un sistema sanzionatorio analogo, assume un rilievo centrale, per la configurabilità del reato, la conclusione di un accordo avente le connotazioni elusive già evidenziate (accordo che, in sé considerato, non rientrava nel fatto tipico delineato dai previgenti due commi dell’articolo 18).
Si tratta peraltro, alla luce di quanto precedentemente esposto, di questioni interpretative ininfluenti nella valutazione della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa con il primo motivo di ricorso: eccezione che, ai sensi dell’art. 8, primo e (eventualmente) terzo comma, cod. pen., deve trovare accoglimento.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ritenuto competente per territorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ritenuto competente per territorio.
Così deciso il 01 luglio 2025
Il Presidente