Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sulla richiesta di rinvio pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen da:
GE COGNOME
relativamente all’ordinanza del 16/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, al quale disporre la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso;
letta la memoria dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, nellLinteresse dell’imputata COGNOME NOME, i quali hanno chiesto a questa Corte di dichiarare il reato di cui al capo 36, contestato alla COGNOME, di competenza del Tribunale di Bologna, o, in subordine, qualora si propenda per la trattazione unitaria dell’intero procedimento, di dichiarare territorialmente competente per tutti i reati del presente procedimento il Tribunale di Venezia.
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 novembre 2023, il GUP del Tribunale di Rovigo ha disposto a norma dell’art. 24-bis, cod. proc. pen. il rinvio pregiudiziale per ragioni di competenza territoriale, rinviando all’udienza preliminare del 21 marzo 2024.
In particolare, premette il GUP che, a carico di COGNOME NOME e dei coimputati, è stato chiesto il rinvio a giudizio per i reati di associazione per delin quere finalizzata alla commissione di più reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-ter, Igs. n. 74 del 2000) e 512-bis, cod. pen.
Rileva il GUP che all’udienza preliminare la difesa di una delle imputate, COGNOME NOME, ha proposto eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo a favore di quello di Bologna per il capo di imputazione alla stessa ascritto (il capo 36), chiedendo contestualmente, in caso di non accoglimento, il rinvio pregiudiziale a questa Corte ex art. 24-bis, cod. proc. pen.
La difesa deduce che il reato contestato al capo 36) di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, è stato commesso nell’anno 2020, come da modifica dell’imputazione operata dal PM che ha contestato il reato come commesso in data 4/07/2020, e che a tale data, per effetto della modifica normativa di cui al d.l. n. 124 del 2019, reato più grave tra quelli commessi era proprio il delitto di cui al capo 36), che, essendo stato commesso in provincia di Bologna, radicherebbe la competenza in capo al Tribunale felsineo.
Il GUP, ritenendo la questione seria e di non pronta soluzione, ha quindi rimesso gli atti a questa Corte per decidere sull’eccezione di (in)competenza territoriale, precisando quanto segue:
2.1. Ha anzitutto ritenuto che tra tutti i reati sussista una connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. essendo il delitto associativo finalizzat alla commissione di più reati fiscali costituenti una complessa frode carosello mediante l’utilizzo di cartiere finalizzate all’emissione di fatture per operazioni ine stenti e l’utilizzo di società filtro che ricevevano le fatture emesse dalla prima utilizzandole direttamente al fine di esporre nelle proprie dichiarazioni ai fini IV un credito verso l’Erario in realtà inesistente evadendo VIVA, ciò anche utilizzando teste di legno attribuendo loro fittiziamente la titolarità delle società utilizzate fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.
Secondo l’ipotesi accusatoria, anche i soggetti che non parteciparono direttamente all’associazione avevano presente l’oggettiva finalizzazione delle loro condotta alla commissione della complessiva frode carosello in cui si sostanziava il fine associativo.
2.2. Ha in secondo luogo osservato che proprio il nesso teleologico esistente tra tutti i reati è sufficiente a radicare la competenza per territorio tra t i reati avanti alla medesima attività giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla nota sentenza delle Sez. U., n. 53390/2017.
Poiché, al fine di individuare l’autorità competente a conoscere dei reati in esame dovrà farsi applicazione della regola generale dettata dall’art. 16, cod. proc. pen., occorrerà individuare il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso.
Aderendo all’eccezione della difesa COGNOME, il GUP ha individuato come reato più grave, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modd. in I. 157 del 2019, quello di cui all’art. 2 e quello di cui all’art. 8, d. Ig 74 del 2000, puniti con la reclusione da 4 ad 8 anni a far data dal 27.10.2019, dunque più gravi anche rispetto al reato associativo di cui al comma 1.
Poiché si tratta di reati puniti tutti con la medesima pena, occorre, osserva il GUP, individuare il primo dei reati commessi. Ritiene il GUP che il primo fra i più gravi reati contestati, ossia tra i reati di cui agli artt. 2 ed 8, d. Igs. n. 74 del commessi dopo la novella legislativa del 2019, è quello di cui al capo 15), essendo l’ultima fattura emessa nell’anno 2019 da parte della società RAGIONE_SOCIALE del 31.10.2019, ossia pochissimi giorni dopo l’entrata in vigore della novella legislativa relativa alla pena edittale.
Per tale capo il PM avrebbe correttamente individuato quale luogo di commissione ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, quello di accertamento del reato, avvenuto al momento dell’iscrizione della notizia di reato da parte della Procura di Rovigo, non essendo dato sapere in quale luogo le fatture in questione sono state effettivamente emesse, applicando il principio di diritto affermato da questa sezione con la sentenza n. 11216/2021.
2.3. Tanto premesso, il GUP sostiene che i motivi di incertezza sull’individuazione della competenza territoriale hanno ad oggetto il rapporto tra l’art. 16, cod. proc. pen. e l’art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, in particolare con riferiment alla loro applicabilità nel caso di connessione tra più reati tributari, il cui luogo
consumazione è determinato ai sensi dell’art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi più specificamente valutare se nel caso in cui il primo dei reati più gravi debba ritenersi commesso nel luogo dell’accertamento del reato ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, non essendo noto il luogo di commissione delle condotte criminose, tale individuazione del luogo di commissione sia idonea a radicare la competenza per tutti i reati connessi, ovvero se debbano prevalere le regole generali di cui all’art. 16, cod. proc. pen.
Sul punto, il GUP evidenzia l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, richiamando un primo orientamento secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell’art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall’art. 18 D.Lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributario” (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Rv. 260115 – 01 ed altre conformi), in applicazione del quale dovrebbe individuarsi come reato idoneo a radicare la competenza il primo fra quelli, di pari gravità, di cui può dirs accertato il luogo di consumazione, ossia quelli indicati ai capi 31) e 33), entrambi commessi in data 30.03.2020 in provincia di Venezia, con conseguente individuazione del giudice competente nel tribunale lagunare.
Il GUP richiama, poi, un contrapposto orientamento, secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell’art. cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha compiuto un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 – 03), in applicazione del quale la competenza territoriale dovrebbe individuarsi dinanzi al Tribunale di Rovigo essendo questo il luogo in cui, ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, deve ritenersi commesso ex lege il primo fra i reati più gravi contestati, ossia quello di cui al capo 15).
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto che questa Corte dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, al quale disporre la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
In sintesi, secondo il PG va ritenuta la competenza del Tribunale di Rovigo, in applicazione e continuità con l’indiscusso indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Sez. 3 – , Sentenza n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 – 03), secondo cui, in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione frau dolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norm dell’art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determi nato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha compiuto un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione (essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica).
Con memoria difensiva depositata in data 26 gennaio 2024, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputata COGNOME NOME hanno chiesto a questa Corte, di dichiarare il reato di cui al capo 36, contestato alla COGNOME, di competenza del Tribunale di Bologna, o, in subordine, qualora si propenda per la trattazione unitaria dell’intero procedimento, dichiarare territorialmente competente per tutti i reati del presente procedimento il Tribunale di Venezia.
In particolare, sostiene la difesa, così censurando l’ordinanza del GUP, che, nel caso in cui, come quello in esame, il reato associativo, sebbene connesso a tutti gli altri, non risulti essere il più grave, sarà quest’ultimo a venire attratto determinare la competenza territoriale, dal primo reato tra i più gravi con cui è connesso, ma questo non significa che tale reato più grave possa attrarre anche altre fattispecie che con quello non hanno alcun rapporto di connessione.
Poiché l’unico legame finalistico del reato di cui al capo 36) contestato alla COGNOME sarebbe sussistente con i reati di cui ai capi 1), 15), e 19), è con queste fattispecie che bisognerà fare un raffronto per determinare la competenza, e non con reati che, sebbene connessi con il reato associativo, non hanno alcun legame con il delitto del quale è accusata l’imputata.
Secondo la difesa, per stabilire quale sia il giudice competente per il reato di cui all’art. 36 bisogna, in primo luogo, verificare se sia connesso con un reato più grave (o, a parità di gravità, commesso precedentemente) e, soltanto nel caso
in cui risulti integrata tale ipotesi, accertare se tale ultimo reato attrattivo s sua volta connesso con altri reati più gravi.
Poiché, tra i reati allo stesso connessi, quello di cui al capo 36) risulta essere il più grave, la successiva verifica risulta inutile: si tratta, infatti, di d commesso il 04.07.2020, la cui pena massima edittale è pari ad 8 anni di reclusione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Gup di Rovigo, anche il reato di cui al capo 15, sebbene commesso per primo, è meno grave di quello contestato nel capo 36: il giudice rimettente erra in merito alla data di entrata in vigore dell’ar ticolo del decreto-legge che ha inasprito le pene, atteso che il comma 1 lett. a) dell’art. 39 del decreto legge 26.10.2019 n. 124, che ha modificato le pene edittali dei reati di cui agli artt. 2 e 8 D.L.vo n. 74/00, pubblicato in Gazzetta ufficiale pari data, non è entrato in vigore il giorno successivo, come ritenuto dal Gup, ma il 25.12.2019, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 157/19. Infatti, il comma 3 dell’art. 39 del decreto-legge prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Deve affermarsi, quindi, che, non risultando nell’anno fiscale 2019 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE dopo il 25 dicembre, il reato di cui al capo 15 è stato commesso, anche ritenendo che si sia perfezionato con l’emissione dell’ultima fattura del 31.10.2019, in epoca antecedente alla riforma, quando la pena massima era pari ad anni 6 di reclusione. Il reato di cui al capo 15 è, in definitiva, men grave del reato di cui al capo 36 ed, in generale, di tutti i reati fiscali oggetto presente procedimento di cui agli artt. 2 e 8 D.L.vo n. 74/00, commessi dopo il 25.12.2019.
Ne conseguirebbe che, essendo il reato di cui al capo 36) contestato alla COGNOME il più grave tra quelli allo stesso connessi (capi 1, 15, 19), il giud competente ex artt. 8 e 16 c.p.p. è quello del luogo di consumazione del suddetto reato e, cioè, il Tribunale di Bologna.
Stabilito, dunque, che il reato più grave non è quello di cui al capo 15), perderebbe di rilievo la questione, per quanto interessante ed oggetto di contrasto giurisprudenziale, sollevata dal Gup in ordine al rapporto tra l’art. 16 c.p.p. e l’art 18 D.L.vo 74/00 nei casi in cui, in presenza di connessione tra più reati tributari, il primo tra quelli più gravi debba ritenersi commesso nel luogo di accertamento ex art. 18 D.L.vo n. 74/00.
La questione, infine, apparirebbe irrilevante anche nel caso in cui si propenda per l’interpretazione prospettata dal giudice remittente in ordine alla trattazione unitaria per tutti i reati contestati nel presente procedimento, in quanto connessi al reato di cui all’art. 416 c.p. In questa ipotesi, infatti, la competenz sarebbe pacificamente del Tribunale di Venezia, in quanto, tra i reati fiscali più gravi contestati (cioè tra quelli di cui agli artt. 2 e 8 D.Lvo n. 74/00 verificati epoca successiva al 25.12.2019) i primi sarebbero quelli di cui ai capi 32) e 33), entrambi commessi in Quarto d’Altino INDIRIZZO) il 30.03.2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta, trattata cartolarmente ex art. 23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di richiesta di discussione orale, è inammissibile.
L’inammissibilità deriva dall’essere la richiesta di rinvio pregiudiziale fondata su un erroneo presupposto interpretativo, conseguente all’errore di diritto rilevato correttamente dalla difesa dell’imputata COGNOME.
Deve, anzitutto, premettersi che deve condividersi l’argomento prospettato dal giudice rimettente secondo cui sussiste tra tutti i reati contestati un nesso teleologico ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. per le ragioni evidenziate dal GUP nell’ordinanza, con conseguente necessità del radicamento della competenza per territorio dinanzi ad un’unica autorità giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte.
Merita, a tal proposito, di essere ricordato che ai fini della configurabilit della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e dell sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezz ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 – 01), finalizzazione che il GUP – con valutazione non sindacabile in questa sede e nella presente fase incidentale – ritiene sussistente.
Parimenti corretta è poi l’affermazione secondo cui, al fine di individuare l’autorità competente a conoscere dei reati in esame, dovrà farsi applicazione della
regola generale dettata dall’art. 16, cod. proc. pen., dovendosi quindi individuare il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso.
5. Non può, invece, convenirsi con il GUP nell’affermazione secondo cui il reato più grave sarebbe quello individuabile in quello individuato nel capo 15), essendo l’ultima fattura emessa nell’anno 2019 da parte della società RAGIONE_SOCIALE del 31.10.2019 (criterio, si badi, giuridicamente corretto: tra le tante: Sez. 3, n 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865 – 01), ossia pochissimi giorni dopo l’entrata in vigore della novella legislativa relativa alla pena edittale.
Come, infatti, correttamente rilevato dalla difesa dell’imputata COGNOMECOGNOME il giudice rimettente erra in merito alla data di entrata in vigore dell’articolo de decreto-legge che ha inasprito le pene, atteso che il comma 1 lett. a) dell’art. 39 del decreto legge 26.10.2019 n. 124, che ha modificato le pene edittali dei reati di cui agli artt. 2 e 8 D.L.vo n. 74/00, pubblicato in Gazzetta ufficiale in pari dat non è entrato in vigore il giorno successivo, come ritenuto dal Gup, ma il 25.12.2019, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 157/19.
Infatti, il comma 3 dell’art. 39 del decreto-legge prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del “presente decreto”.
Non risultando nell’anno fiscale 2019 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE dopo il 25 dicembre 2019, il reato di cui al capo 15 è stato commesso, essendosi perfezionato con l’emissione dell’ultima fattura del 31.10.2019, in epoca antecedente alla riforma del 2019, quando la pena massima era pari ad anni 6 di reclusione.
Venendo meno quindi il presupposto fattuale su cui il GUP ha articolato il proprio ragionamento (ossia l’individuazione del reato più grave in quello previsto dal capo 15), che non può qualificarsi come reato più grave tenuto conto che l’ultima fattura venne emessa antecedentemente all’entrata in vigore della novella del 2019 che ha inasprito la pena edittale per l’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), perdono di spessore argomentativo le ulteriori considerazioni svolte dal Gup nell’ordinanza di rimessione, sia con riferimento alla giurisprudenza, peraltro condivisa da questo Collegio, secondo cui in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. – dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma
1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell’ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568 01), sia con riferimento alla rilevanza del contrasto giurisprudenziale rilevato tra i due orientamenti dianzi enunciati, posto che l’applicabilità del secondo di essi (quello, in particolare, sostenuto da Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 – 03), come reso palese dallo stesso ragionamento del GUP, presupporrebbe l’individuazione del giudice competente ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, dunque il giudice del luogo ove è stato commesso il reato più grave, in quello dove sarebbe stato commesso il primo fra i più gravi reati contestati, ossia quello di cui al capo 15), individuazione frutto, come visto, dell’erroneo presupposto interpretativo da cui muove il Gup laddove ha indicato come data di entrata in vigore della novella del 2019 il 27.10.2019 e non invece, come più correttamente si è evidenziato, il 25.12.2019, giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n.301 del 24 dicembre 2019).
S’impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione della competenza per territorio alla luce di quanto sopra specificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art.24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Rovigo e dispone la restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare presso tale Tribunale.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni previste dall’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso, il 16 febbraio 2024
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Il Presidente