Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lanciano (Ch) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 421/2023 del Tribunale di Roma del 12 luglio 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, operando quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha con ordinanza del 12 luglio 2023, confermato il provvedimento con il quale, il precedente 20 aprile 2023, il Gip del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo di beni pertinenti a NOME NOME, indagato con riferimento alla violazione degli artt. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000 per avere 10 stesso, in relazione all’anno di imposta 2020, omesso, in concorso con altri, di versare le somme dovute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali oltre che a tributi regionali e locali, da parte della RAGIONE_SOCIALE NOME utilizzando a tal fine in compensazione crediti IVA inesistenti, ceduti fittiziamente a quella dalla RAGIONE_SOCIALE in data 30 settembre 2019.
Il Tribunale di Roma, nel provvedere nel senso descritto, ha preliminarmente respinto la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del ricorrente, rilevando, quindi la sussistenza degli elementi -fumus delicti e pericolo nel ritardo – legittimanti la adozione della misura disposta a carico della ricorrente.
Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il NOME, articolando un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto l’error in procedendo et in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice del riesame cautelare nel non ritenere fondata la ecc:ezione di incompetenza per territorio della Autorità giudiziaria velitrense.
In particolare la ricorrente difesa, premessa la circostanza che le compensazioni fiscali di cui al capo di imputazioni sono state operate tramite l’invio telematico di modelli F24 spediti da parte del consulente fiscale della RAGIONE_SOCIALE dallo studio professionale della medesima, sito in Lanciano, e che quindi, essendosi ivi perfezionato il reato all’indagato ascritto, era press l’Autorità giudiziaria competente in relazione a tale luogo, che si doveva intendere radicata la competenza a giudicare sui reati al medesimo attribuiti, ha osservato che le ragioni che avevano, invece, indotto il Tribunale del riesame a ritenere infondata l’eccezione sollevata di fronte ad esso – cioè la esistenza di un rapporto di connessione fra siffatti reati e quelli contestati tali COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, aventi ad oggetto la violazione dell’art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 – non costituivano motivo idoneo a siffatto radicamento competenziale, comportante l’allontanamento del ricorrente dal proprio giudice naturale, in quanto la contestazione elevata a suo carico, cioè la violazione dell’art. 10-quater del dlgs n. 74 del 2000, non
era stata mossa con l’aggravante di essere stato commesso tale reato al fine di eseguire quello contestato, come detto, ai soli COGNOME, COGNOME e COGNOME, essendo stato precisato dal ricorrente che siffatta finalizzazione, la quale costituirebbe la causale della ritenuta connessione fra le imputazioni, risulterebbe essere una mera ipotesi del Tribunale del riesame, priva di qualsiasi substrato fattuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo manifestamente infondato l’unico motivo posto a suo sostegno, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Il motivo di ricorso sviluppato dalla difesa del ricorrente attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame cautelare nel non rilevare la incompetenza territoriale dell’Autorità giudiziaria procedente, cioè quella di Velletri, essendo, invece, competente quella di Lanciano, luogo dal quale sono stati inviati i modelli di pagamento F24 che, secondo l’accusa, sarebbero stati utilizzati per eseguire le indebite compensazioni di cui al capo di imputazione.
Tale motivo di impugnazione è del tutto privo di pregio.
Si rileva, infatti, che, essendo stata sollevata l’eccezione d incompetenza territoriale già di fronte al giudice del riesame, questo aveva osservato, nel rigettare l’eccezione – dovendosi escludere la competenza del giudice romano in quanto la sede sociale della RAGIONE_SOCIALE nell’Urbe non poteva ritenersi affidabile trattandosi di sede priva dì qualunque struttura operativa ma esclusivamente depositaria delle scritture contabili della società – che il radicamento della competenza territoriale di fronte alla Autorità giudiziaria di Velletri era giustificato dalla circostanza che i fatti ascritti al Paoloemili ovunque essi siano stati realizzati, sarebbero teleologicamente connessi al reato in provvisoria contestazione a carico di quanti avrebbero provveduto alla “creazione” del falso credito IVA da quella portato, attraverso la presentazione dei citati modelli di pagamento, in compensazione rispetto all’omologo debito gravante sulla società da lui gestita.
Sotto il profilo della sua correttezza, l’applicazione normativa operata dal Tribunale del riesame è del tutto convincente.
Invero, come è noto, al fine di consentire la celebrazione del simultaneus processus nelle ipotesi in cui determinate condotte costituenti reato risultano fra loro connesse, il legislatore ha previsto che le ordinari
regole generali previsti dall’art. 8 cod. proc. pen. per la determinazione della competenza per territorio debbano essere applicate tenendo conto anche dei principi speciali espressi, in relazione ai procedimenti connessi, dall’art. 16 del medesimo codice il quale, nel riportarsi al precedente art. 12 quanto alla indicazione delle ragioni che giustificano la connessione fra procedimenti, prevede che in tali casi il giudice competente per il reato più grave attragga alla sua competenza anche il reato meno grave.
Ciò posto va ricordato che fra le ipotesi che determinano la connessione fra procedimenti vi è, a mente di quanto si legge all’art. 12, lett. c), cod. pro pen., il caso in cui “dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commess per eseguire ovvero per occultare gli altri”.
Ed è questo, appunto il caso che ci occupa, posto che, secondo la provvisoria imputazione contestata, il NOMENOME NOME sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe utilizzato, nell’anno di imposta 2020, crediti IVA inesistenti fittiziamente creati da terzi, all’evidente scopo d consentire agli utilizzatori di essi di abbattere, attraverso, appunto, meccanismo della indebita compensazione, l’ammontare delle imposte da costoro dovute.
Tenuto conto, pertanto, della maggiore gravità dell’illecito contestato a tali soggetti (si tratta, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, del violazione dell’art. 3 del dlgs n. 74 del 2000), rispetto a quello oggetto dell provvisoria contestazione mossa al NOME (in questo caso la disposizione che si assume violata è l’art. 10 -quater del medesimo decreto iiegislativo), desumibile dalla maggiore afflittività della pena edittale prevista per esso, nessun rilievo ha, ai fini della individuazione del giudice competente, il fatto dedotto dalla ricorrente difesa quale elemento posto a sostegno della censura da quella articolata – che il finalismo teleologico fra le ipotesi criminose i questione sia stato ipotizzato solo a carico dei “creatori” dei crediti fittizi e n anche a carico del NOMENOME come, infatti, questa Corte ha in più occasioni segnalato, e come è stato, d’altra parte, rilevato anche dal Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità della connessione finalistica come fattore idoneo a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del re mezzo, essendo sufficiente accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva direzione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 novembre 20129, n. 44678; Corte di cassazione Sezioni unite penali, 24
novembre 2017, n. 53390), cosa questa che, ovviamente, è insita nel fatto che la “creazione” dei crediti IVA inesistenti fosse finalizzata al loro fraudolento utilizzo, da parte di terzi, onde diminuire l’importo delle imposte che costoro avrebbero dovuto versare all’Erario.
La manifesta infondatezza della unica doglianza presentata dalla ricorrente difesa, emergente dalla piena corrispondenza del dictum del Tribunale del riesame alle indicazioni ermeneutiche promananti da questa Corte regolatrice, comporta la inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse del NOME, giustificando altresì, visto l’art. 616 cod. proc. pen. la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore