Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28690 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28690 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano, in data DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 06/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16/03/2022, resa all’esito di giudizio abbrevi i ato condizionato, il Gup presso il Tribunale di Monza ha condannato COGNOME alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie, per i delitti d dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capo a), di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo b), così riqualificat dal giudice, e di indebita compensazione (capo c).
2.Con decisione del 6/3/2023 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Monza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo a) limitatamente
all’anno 2014 in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, in relazione al reato residuo di cui al capo a), ritenend in esso assorbito il reato di cui al capo b) come originariamente contestato, e alle residue imputazioni di cui al capo c), in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione.
La Corte meneghina ha altresì ridotto la disposta confisca diretta e per equivalente sino alla concorrenza dell’importo di euro 488.081 e confermato nel resto l’impugnata sentenza.
3.Avverso tale decisione COGNOME NOME, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
4.Nel primo motivo di ricorso si deduce l’erroneità del non accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Perugia.
Ad avviso della difesa, la Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto ritenere competente il Tribunale di Perugia alla luce dei seguenti elementi di fatto: l’accertamento del reato era stato condotto dalla Guardia di finanza di Perugia, luogo in cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito la propria sede legale da Arcore sin dal 20/12/2017 (data antecedente alla commissione del reato); la notizia di reato era stata iscritta inizialmente presso la Procura del Tribunale di Perugia; le dichiarazioni fiscali erano state presentate telematicamente, con conseguente impossibilità di accertare il luogo di consumazione del reato; l’ultima dichiarazione fine dell’imposta sui redditi e ciell’IVA sarebbe stata presentata il 22/10/2018 quando la sede della società era a Perugia.
Ribadendo quanto già esposto in sede d’appello, la difesa ha individuato nel reato contestato al capo a), e non in quello di cui al capo b) come ritenuto dal primo giudice, il reato più grave in relazione al quale si sarebbe dovuta determinare la competenza territoriale ai sensi dell’articolo 16 cod. proc. pen., di talché la competenza per territorio sarebbe spettata al giudice del luogo di accertamento del reato ovvero del luogo del contribuente e proprio domicilio fiscale, e dunque, in entrambi i casi, al Tribunale perugino.
Si lamenta, altresì, l’erroneità della motivazione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto non effettivo il trasferimento della sede legale dell RAGIONE_SOCIALE da Arcore a Perugia pur non essendovi nessun elemento idoneo a corroborare la supposta fittizietà.
5.Nel secondo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 2, commi 1 e 2 e 10-quater del decreto legislativo n.74 del 2000.
6.Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte d’appello di Milano, ad avviso della difesa, non si sarebbe raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato in relazione ai capi a) e c) di imputazione.
Quanto al capo a) non si sarebbe provata la fittizietà degli elementi passivi contestati, non si sarebbe provata la registrazione delle presunte fatture acquisite asseritamente relative ad operazioni inesistenti; in assenza delle suddette prove, la sentenza di condanna viene considerata dalla difesa basata soltanto su elementi indiziari e non su prove certe, in violazione dell’articolo 533 cod. proc. pen.
In relazione al capo c) d’imputazione si ritiene che non sia emersa alcuna prova in grado di dimostrare che il COGNOME NOME avesse utilizzato in compensazione crediti d’imposta del tutto inesistenti, la Corte d’appello avrebbe dunque condannato sulla base di una ricostruzione soltanto ipotetica non avallata da prova certa in grado di fondare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato.
Nelle memorie difensive del 07/03/2024, depositate nell’interesse del ricorrente, si sono ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente reitera l’eccezione di incompetenza territoriale, correttamente disattesa dalla Corte d’appello.
E’ insegnamento di questa Corte che «in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell’art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributario”» (ex plurimis, Sez. 3, n. 37858 del 2014, COGNOME, P.v. P_IVA).
Dunque, dovendo guardarsi, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, a fronte di reati di pari gravità astratta, al primo cronologicamente posto in essere, ovvero a quello di cui al capo a), la competenza per territorio è stata giustamente riferita, in relazione al reato di presentazione della dichiarazione fraudolenta relativa all’anno d’imposta 2014, al luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale ex art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, di regola coincidente, per le persone giuridiche, con quello della loro sede legale,
peraltro corrispondente, in caso di enti fittizi, a quello della sede effettiva (Se 3, n. 27606 del 2020, Rv. 280275-01), nella specie, alla data del 28/09/2015, incardinata in Arcore.
In tale prospettiva è stata, pertanto, ritenuta corretta la competenza del Tribunale di Monza, considerando “irrilevante il successivo trasferimento della sede sociale dopo la consumazione del reato che fonda la competenza territoriale nella specie il primo reato commesso nel 2015, e ciò anche al di là della natura fittizia del trasferimento, correttamente evidenziata dal primo giudice”.
E’ palesemente generico il secondo motivo di ricorso, nel quale si censura con affermazioni di puro principio e senza alcun confronto con le argomentazioni delle sentenza impugnata – la motivazione in tema di prova della sussistenza degli addebiti e della responsabilità del ricorrente.
E’ appena il caso di segnalare che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la Corte ha tratto la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture passive utilizzate in dichiarazione dal disconoscimento da parte di tutti gli apparenti emittenti delle operazioni documentate nelle fatture annotate nella contabilità della società per gli anni d’imposta 2014 al 2017 (uno dei quali denunciava la condotta del COGNOME, affermando che gli ultimi rapporti commerciali con la sua impresa risalivano al 1996), nonché dalla mancata esibizione delle fatture medesime, da parte dell’imputato, in sede di controllo ad evidenti fini elusivi.
3.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 14/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Pr
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