Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41665 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41665 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME a Modena il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 5374 della Corte di appello di Bologna 24 settembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dei AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, del foro di Modena, il quale ha ionsistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna – accogliendo solo parzialmente l’appello formulato dalla difesa di COGNOME NOME avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, aveva riconosciuto il predetto, anche in qualità di amministratore di due imprese operanti in forma societaria, responsabile di 6 reati di natura fiscale, aventi ad oggetto: a) quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la emissione nel corso dell’anno 2015 di una serie di fatture relative ad operazioni inesistenti spiccate verso la RAGIONE_SOCIALE, altra società sempre amministrata dal RAGIONE_SOCIALE; b) la omessa presentazione, nella già ricordata qualità, della dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2015; c) l’avvenuto utilizzo, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di fatture emesse per operazioni inesistenti, indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015, emesse sia dalla società RAGIONE_SOCIALE che da RAGIONE_SOCIALE; d) l’analoga condotta posta in essere quanto all’anno 2016, nella medesima qualità e con riferimento a fatture per operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE; e) l’omessa presentazione, nel corso dell’anno 2017, delle dichiarazioni fiscali a suo carico previste, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, quanto all’anno di imposta 2016; f) l’omess0 versamento, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dell’Iva risultante dalla dichiarazione presentata in relazione all’anno di imposta 2016 – ha assolto il COGNOME da due delle imputazioni a lui contestate, non essendo emerso con certezza l’avvenuto superamento delle soglie di punibilità penali previste dal legislatore per le fattispecie criminose in questione, ed ha, pertanto, ridotto la pena prevista per i restanti reati, ferma la mancata concessione delle attenuanti generiche, portandola da anni 4 e mesi 4 di reclusione, ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, rideterminando anche in anni 1 e mesi 4 la durata delle pene accessorie temporanee e riducendo l’importo del valore confiscato, quale provento dei reati commessi, portandolo da € 843.611,85 ed € 646.861,00.
Per giungere a tale conclusione la Corte felsinea, confermata, sia pure sulla base di una diversa argomentazione, la competenza in primo grado del Tribunale estense, contestata dalla difesa del COGNOME in favore della competenza di quello di Bologna, ha rigettato i motivi di impugnazione proposti dalla difesa, confermando, sia in base ad elementi dichiarativi che ad elementi logico-documentali, la esistenza di una forma di frode fiscale posta in essere dal prevenuto attraverso la realizzazione di operazioni simulate di compravendita di beni mobili, acquistati all’estero dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALE e da questa poi vendute alla RAGIONE_SOCIALE, che ne -curava la
successiva collocazione sul mercato finale, attraverso operazioni fittizie, volte a realizzare la cosiddetta “frode carosello”.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Bologna ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, reiterando, in prima battuta la eccezione di incompetenza territoriale della autorità giudiziaria ariostea essendo competente quella bolognese, sostenendo, in particolare, che la decisione della Corte di appello era stata adottata in violazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. e 18 del dlgs n. 74 del 2000; ad avvtso del ricorrente, dovendosi applicare l’art. 16 cod. proc. pen. e radicandosi, pertanto, la competenza nel luogo ove è stato commesso per primo il reato più grave, essendo questo rappresentato dalla violazione dell’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, la competenza sarebbe del Tribunale di Bologna, posto che al momento in cui è stata emessa la prima delle fatture per operazioni inesistenti dalla RAGIONE_SOCIALE, la sede di questa si trovava nel circondario di Bologna.
Con i restanti motivi di ricorso la difesa del prevenuto deduceva, in prima battuta, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in quanto la decisione di confermare la sentenza di primo grado è stata assunta dalla Corte di appello pur nella ritenuta consapevolezza che le dichiarazioni accusatorie del teste COGNOME, perno della accusa, non sono pienamente attendibili mentre, ad avviso della ricorrente difesa, i restanti argomenti utilizzati dalla Corte di appello per dimostrare la responsabilità del COGNOME non sono decisivi.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata contestata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo quanto al reato dì cui alla lettera I) del capo di imputazione mosso al COGNOME (si tratta della omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2016 relative alla RAGIONE_SOCIALE); in particolare i giudici del merito non avrebbero considerato quale fattore determinante della incolpevole crisi finanziaria che aveva indotto il COGNOME a non presentare le dichiarazioni relativamente all’anno di imposta 2016 il fatto che la impresa in questione era stata vittima di diversi furti.
Infine con il quarto motivo di impugnazione è stata contestata la mancata attribuzione in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche, senza che siano state valorizzate una serie di condizioni soggettive che, invece, avrebbero potuto giustificare il rilascio di dette circostanze.
Avendo la Procura AVV_NOTAIO presso questa Corte, con atto del 13 giugno 2025 sollecitato una pronunzia di rigetto del ricorso proposto dal COGNOME, in data 27 giugno 2025 ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusione della Procura AVV_NOTAIO, insistendo per l’accoglimento della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile atteso che i motivi che il ricorrente ha rappresentato con esso sono risultati o manifestamente infondati ovvero direttamente inammissibili.
Come accenNOME con il primo motivo di impugnazione, reiterativo di una censura che il ricorrente già aveva mosso avverso la sentenza di primo grado, questi si è lamentato del fatto che sia stata confermata la attribuzione della competenza territoriale alla Autorità giudiziaria di Ferrara in luogo di quella, rivendicata dal ricorrente, di Bologna; l’argomento spiegato onde sostenere la erroneità della conferma della competenza del Tribunale periferico e non di quello distrettuale è legata alla asserita circostanza che – essendo stata emessa in Comune di Crevalcore, luogo ove era ubicata, al momento della emissione di essa, la sede della società emittente, la prima delle fatture relative ad operazioni inesistenti oggetto di contestazione – il fatto che tale Comune sia ricompreso fra quelli facenti parte del circondario del Tribunale di Bologna avrebbe comportato che di fronte ad tale Autorità giudiziaria doveva essere radicata la competenza a giudicare sui fatti per cui è ora processo.
Come riportato nell’atto introduttivo del presente giudizio, l’eccezione di incompetenza territoriale – formulata una prima volta di fronte al Giudice per l’udienza preliminare, ribadita di fronte al Tribunale e, infine, reiterata in sede di gravame – è stata sempre respinta dagli organi giudiziari aditi sia pure sulla base di motivazioni non coincidenti.
Infatti, mentre il Gup ha ritenuto che, stante la mancata conoscenza dei luoghi geografici in cui è avvenuta la emissione delle fatture aventi ad oggetto prestazioni inesistenti, la questione della competenza territoriale doveva essere risolta alla stregua dell’art. 18, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 (in base al quale, ove non ricorrano le condizioni per la applicazione dei commi 2 e 3 della medesima disposizione né sia applicabile l’art. 8 cod. proc. pen., la competenza per territorio relativamente ai reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000 è stabilita in base al luogo ove il reato sia stato accertato), il Tribunale ferrarese aveva affermato la propria competenza, in ciò non smentendo
quanto precedentemente sostenuto dal Gup, per la diversa ragione derivante dalla applicabilità al caso in esame dell’art. 18, comma 3, del dlgs n. 74 del 2000; tale scelta era giustificata in base alla considerazione che – essendo state emesse la fatture relative ad operazioni inesistenti in parte, cioè durante il periodo in cui la sede delle società emittenti era in Comune di Crevalcore (come detto ricadente nel circondario di Bologna), in un ambito territoriale che avrebbe imposto la competenza della Autorità giudiziaria felsinea, ed, in altra parte, cioè durante il periodo in cui la sede di tali società era in Renazzo di Cento (ricadente, invece, nel circondario di Ferrara), in un ambito territoriale che avrebbe richiesto la competenza della Autorità giudiziaria estense – doveva essere applicato il principio fissato dal comma 3 dell’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, in base al quale, se le fatture relative ad operazioni inesistenti sono emesse in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza è stabilita in funzione della ubicazione territoriale della Autorità giudiziaria che per prima in ordine di tempo ha provveduto alla iscrizione della notizia di reato; quindi, nel caso, quella di Ferrara.
Riformulata la eccezione di incompetenza territoriale sotto forma di motivo di gravame dalla difesa del COGNOME, la Corte di appello di Bologna, pur ribadendo la correttezza della assegnazione del processo di primo grado al Tribunale di Ferrara, ha rilevato che – dovendo la competenza territoriale essere stabilita non sulla base delle emergenze dibattimentali ma in funzione degli elementi conosciuti al momento della emissione del decreto che dispone il giudizio e che, nella occasione, a tale momento non era noto il luogo di emissione della fatture di cui alla imputazione – il radicamento della competenza territoriale di fronte al Tribunale di Ferrara derivava, come già ritenuto dal Gup di quel Tribunale, dalla applicazione dell’art. 18, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, in forza del quale, non essendo noto il luogo di emissione delle fatture, la competenza territoriale si doveva fissare nel luogo di accertamento del reato.
Come detto tale statuizione era contestata dalla difesa del COGNOME anche di fronte al questa Corte di legittimità, essendo stata lamentata la violazione del combiNOME disposto degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. e 18 del dlgs n. 74 del 2000.
In particolare il ricorrente, richiamate le precedenti disposizioni in tema di determinazione della competenza territoriale, ha osservato che la presente fattispecie dovrebbe essere regolata dall’art. 8 del codice del rito penale, il quale prevede la competenza del Autorità giudiziaria insediata nel luogo ove il
reato è stato commesso senza che sia necessario ricorrere al soccorso dei criteri suppletivi di cui all’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, espressamente previsti laddove non sia possibile applicare la regola ordinaria di cui all’art. 8 cod. proc. pen.; infatti, non essendo risultato che la RAGIONE_SOCIALE fosse una società “cartiera” in quanto priva di struttura operativa, avendo, invece, questa una corretta operatività, deve ritenersi che il luogo di commissione del reato fosse quello ove la stessa aveva sede al momento della emissione della prima fattura, cioè, come detto, in territorio di Crevalcore; tale conclusione è, altresì, corroborata dalla applicazione dall’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., il quale dispone che, ove si tratti di reato permanente, la cui disciplina è estensibile anche al reato abituale, (figura cui il ricorrente accosta, stante la possibile reiterazione della condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’ipotesi delittuosa di cui si parla), la competenza territoriale si radica (anche se dal reato derivi la morte di una o più persone, in tale senso derogando alla previsione di cui al precedente comma 2) nel luogo ove il reato si è consumato.
Conclude il proprio ragionamento la difesa del ricorrente osservando che al radicamento della competenza territoriale di fronte alla Autorità giudiziaria di Bologna si perverrebbe anche ove si considerassero quali criteri applicabili, data la pluralità delle ipotesi di delitto attribuite al COGNOME, quelli dettati dall’art. 16 cod. proc. pen., per la ipotesi di connessione.
Osserva, infatti, il ricorrente che la deroga contenuta nell’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000 agli ordinari criteri di individuazione del giudice territorialmente competente ha ad oggetto esclusivamente i criteri, suppletivì, dettati dall’art. 8 cod. proc. pen., non anche i criteri dettati, in particolare con riferimento alla ipotesi ora in esame, dall’art. 16 del medesimo codice in caso di connessione fra reati, il quale prevede che, in tale circostanza debba essere competente il giudice che lo sarebbe per il reato più grave fra quelli avvinti dalla connessione e, in caso di pari gravità, lo è il giudice competente per il primo fra i reati commessi (e connessi); nella fattispecie, data la pari gravità fra i reati previsti e puniti dagli artt. 2 e 8 del dlgs n. 74 del 2000 (l’altra ipotesi di reato, relativa alla violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, essendo punita con una pena massima inferiore a quella relativa alle altre ipotesi di reato contestate può essere, per il momento, accantonata), dovrebbe essere competente il giudice del reato commesso per primo e, pertanto, quello di Bologna, essendo stato commesso per primo, secondo la ricostruzione del ricorrente, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La ampia ricostruzione offerta dal ricorrente (sebbene non sempre intimamente coerente, in quanto evocativa di criteri attributivi della competenza per territorio fra loro anche alternativi) è, tuttavia, funzionale ad un motivo di impugnazione manifestamente infondato.
Giova ribadire, come anche segnalato dallo stesso ricorrente, che la l’art. 18 del dlgs n. 74 del 2000 nel richiamare i criteri codicistici di determinazione della competenza per territorio rimanda solamente a quelli sanciti dall’art. 8 cod. proc. pen., e non anche quelli dettati dall’art. 16 del medesimo codice per l’ipotesi di connessione fra reati (Cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 novembre 2020, n. 31917, n. mass. sul punto; Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 luglio 2019, n. 29519, rv 276592; Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 settembre 2014, n. 37858, rv 260115); poiché nel caso in esame la contestazione ha ad oggetto una serie di reati fra loro connessi per effetto della ritenuta continuazione fra gli stessi, è evidente che il criterio finale di determinazione della competenza territoriale sarà quello dettato dall’art. 16 cod. proc. pen. in forza del quale in caso di connessione fra reati è competente il giudice che lo sarebbe per il reato più grave ed in caso di pari gravità quello competente per il reato commesso per primo.
Ora, nel nostro caso, la questione è resa maggiormente articolata in quanto non solo si è di fronte ad una ipotesi di pluralità di reati, per la quale il criterio è quello dettato dall’art. 16 cod. proc. pen., ma anche il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si è sviluppato attraverso una pluralità di condotte.
E, COGNOME pertanto, COGNOME preliminarmente COGNOME rilevante COGNOME verificare, COGNOME sia COGNOME pure astrattamente, la competenza territoriale riguardante la sola emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Essa è stata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente radicata di fronte al Tribunale di Ferrara.
Va a tale proposito considerato che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente il reato di cui all’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 non è né un reato permanente né un reato abituale, posto che esso si consuma istantaneamente al momento della emissione o del rilascio anche di una sola fattura o di altro documento fiscalmente rilevante (Cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 ottobre 2018, n. 47459, rv 274865) volto a documentare l’effettuazione di prestazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (sul punto vale la
pena di segnalare che la differenziazione fra le due descritte categorie se può avere una qualche rilevanza in relazione alla posizione del utilizzatore della fattura avente siffatte caratteristiche, non ha alcun senso con riferimento alla posizione dell’emittente, posto che quanto a quest’ultimo la fattura – vuoi che la prestazione in essa descritta non sia stata mai da alcuno eseguita o commissionata vuoi che sia stata, invece, eseguita o commissionata ad un soggetto diverso da lui – avrà sempre la connotazione della inesistenza oggettiva); esso, tuttavia, deve intendersi inserito nella categoria dei reati eventualmente abituali (dei quali il tipo paradigmaticamente più rappresentativo è dato dal favoreggiamento della prostituzione: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 ottobre 2019, n. 43255, rv 277130) in relazione ai quali, sebbene la integrazione dell’elemento materiale del reato deve intendersi pienamente realizzata con il compimento, anche solo per una volta della azione tipica, l’eventuale reiterazione della condotta non vale a costituire altre autonome ipotesi di reato ma va ad ulteriormente integrare la preesistente unitaria fattispecie criminosa, con la conseguenza che il reato, nella sua unicità, si deve intendere flagrante sino al momento della realizzazione, per l’ultima volta, della condotta tipica (in relazione alle conseguenze che una tale costruzione ha, ad esempio in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale si veda, oltre alla già ricordata Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 ottobre 2019, n. 43255, rv 277130, anche: Corte di cassazione, Sezione III penale,9 gennaio 2020, n. 364, rv 278392, essendo rimasta isolata la, diversa, tesi sostenuta da Corte di cassazione, Sezione VII penale, 15 giugno 2018, n. 27582, rv 273512, secondo la quale la prescrizione decorrerebbe non dall’ultimo ma dal primo atto tipico).
Da tanto consegue – in disparte, trattandosi di fattore ora non rilevante, la circostanza peculiare del reato ora in questione, e di numerosi altri reati in materia tributaria, che la sua ricordata unicità, sebbene questo si sia sviluppato attraverso la emissione nel tempo di diverse fatture, sia spezzata sia in caso di emissione di fatture da parte di un medesimo soggetto persona fisica ma in qualità di legale rappresentante di distinti soggetti giuridici (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 maggio 2025, n. 31850, rv NUMERO_DOCUMENTO; ma, si veda anche, in senso opposto, Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2025, n. 11637, rv NUMERO_DOCUMENTO, nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2022, n. 9440, rv NUMERO_DOCUMENTO), sia nel caso in cui la emissione di fatture si sia sviluppata oltre i limiti di un singolo anno di imposta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 maggio 2014, n. 20505, in motivazione) – che l’avvenuta definitiva consumazione del reato non va
collocata alla data della emissione della prima della fatture emesse dall’imputato nel corso dell’anno di imposta 2015, come preteso dal ricorrente ma in quella della emissione della ultima fattura, cioè il 30 novembre 2015, momento in cui, indubbiamente, la sede della RAGIONE_SOCIALE già era stata trasferita a Renazzo di Cento, cioè nell’ambito del circondario di Ferrara.
Territorio quest’ultimo nel cui ambito è stata, appunto, eseguita per la prima (anzi a quanto risulta per l’unica) volta la iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.
Venendo, ora a verificare se tale attribuzione di competenza sia influenzata dalla circostanza che a carico del COGNOME sono state elevate anche altre imputazioni, si rileva che i reati in questione, fra loro connessi, sono disciplinati, quanto al loro trattamento sanzioNOMErio, rispettivamente, dall’art. 2 e dall’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, i quali prevedono (rectius: prevedevano nel testo vigente al momento dei fatti in contestazione, applicabile ad essi in quanto espressivo di ·una lex mitior) entrambi la pena massima (criterio quello della massima pena edittale in base al quale individuare fra due reati puniti con pena omogenea quale fra essi sia il più grave; per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36107, rv 271031) di anni 6 di reclusione; ribadito come non rilevi la imputazione avente ad oggetto la violazione anche dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, prevedendo essa una pena edittale massima inferiore a quella riguardante gli altri menzionati delitti, il quesito intorno alla determinazione del giudice per essi competente va di conseguenza sciolto il funzione della priorità temporale della loro commissione o, meglio, della loro definitiva consumazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerata la circostanza che, indubbiamente, i reati contestati al COGNOME, riguardante l’illecito utilizzo di tali fatture in qualità di legale rappresentante do RAGIONE_SOCIALE, sono stati commessi successivamente a quello avente ad oggetto la emissione delle dette fatture, ne deriva la sicura correttezza della decisione che ha radicato la competenza presso la Autorità giudiziaria ferrarese.
I descritti elementi di giudizio, non considerati dal ricorrente, evidenziano la inammissibilità della doglianza avente ad oggetto la ritenuta omessa dichiarazione della incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara a celebrare il processo a carico dell’odierno ricorrente.
Passando ai successivi motivi di impugnazione, rileva il Collegio, quanto al secondo di essi, riguardante la ritenuta violazione di legge ed il denunziato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di idonei elementi probatori volti a confermare la penale responsabilità del prevenuto, che lo stesso si palesa manifestamente infondato se non immediatamente inammissibile.
Invero il ricorrente, sulla base del postulato della inattendibilità del teste di accusa COGNOME, attribuisce ad una serie di elementi indiziari una valenza, sostanzialmente opposta a quella ad essi attribuita in sede di merito, tale da condurre alla affermazione della sua innocenza.
Ma il procedimento logico seguito dalla ricorrente difesa – oltre che fondarsi su di un dato meramente presupposto (la inattendibilità del COGNOME) e giustificato sulla base di elementi estranei alle condotte poste in essere nella presente fattispecie (il fatto che il COGNOME avesse negato la circostanza di avere in passato ed in tutt’altro contesto operato nel medesimo settore merceologico in cui si sono mosse le società interessate alla presente vicenda) come tale non idoneo a mettere in crisi il giudizio sulla complessiva restante attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal predetto teste, giudizio, si ricorda, rientrante nella competenza dei giudici del merito e soggetto al sindacato di questa Corte di legittimità nei ristretti limiti della sua manifesta illogicità, che il caso ora in esame, data la marginalità delle aporie dichiarative riscontrate nel narrato del COGNOME, non evidenzia – non appare comunque rispettoso dei limiti di cognizione riservati a questo giudice della legittimità, posto che con esso la ricorrente difesa si propone, in termini quasi programmatici (si legge infatti nel ricorso: “Ecco dunque come andavano letti gli indizi residui, una volta eliminata mentalmente la prova costituita dalla deposizione di NOME COGNOME“), la rilettura in chiave assolutoria dell’ampio materiale istruttorio acquisito nel corso del processo.
Operazione che, non attenendo alla legittimità delle scelte valutative operate dai giudici del merito (dei quali è contestata l’attività di apprezzamenti di tale, peraltro assai ricco, materiale istruttorio evocato nella motivazione della sentenza impugnata e non la coerenza di tali valutazioni al modello formale di scrutinio processualè), è preclusa nella presente fase appunto di legittimità del giudizio.
Passando al successivo terzo motivo di ricorso, afferente in particolare all’avvenuta conferma della condanna del ricorrente quanto al reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, osserva il Collegio che il dato offerto dal ricorrente a sua discolpa onde giustificare il suo comportamento delittuoso,
cioè la crisi di liquidità che avrebbe colpito le società commerciali da lui gestite a causa dei furti subiti delle merci da esse prodotte, è stato correttamente ritenuto ininfluente in sede di merito, atteso che, in linea astratta, tale circostanza avrebbe potuto incidere in relazione a condotte consistenti nell’omesso versamento delle imposte, reso impossibile dalla mancanza di adeguata provvista finanziaria, ma non si vede in quali termini ciò avrebbe potuto incidere, rendendo inesigibile la condotta omessa, in relazione al reato in questione, il cui oggetto è la omessa dichiarazione, condotta evidentemente prodromica al pagamento delle imposte ma non causalmente impedita dalla eventuale impossibilità di eseguire tale successivo adempimento; quanto al fatto, adombrato nel presente ricorso, che la crisi finanziaria avesse assunto dei profili di tale profondità da non consentire neppure il reperimento – pur attingendo, come sarebbe stato invece doveroso, anche alla risorse personali dell’imputato – della provvista per corrispondere il compenso al tecnico che tale dichiarazione avrebbe dovuto redigere, si osserva, al di là della mancanza della indicazione degli opportuni elementi dimostrativi sottoposti all’attenzione dei giudici del merito della impossibilità di attingere alla riserve personali e da questi non considerati, i rìì che la attività avente ad oggetto la compilazione delle dichiarazioni fiscali non è attività che è necessariamente rimessa alla esclusiva competenza di soggetti esercenti determinate professioni, di tal che la impossibilità di pagare chi rediga la dichiarazione fiscale non è, anche in astratto considerato, fattore che possa legittimare l’omissione della loro presentazione.
Infine inammissibile è anche il motivo riguardante il trattamento sanzioNOMErio riservato al COGNOME, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva al riguardo che, avendo la Corte di merito evidenziato, da una parte, la mancanza dell’avvenuta allegazione di fattori che avrebbero potuto efficacemente orientare i giudici del merito verso il riconoscimento del beneficio in questione e, peraltro verso, la necessità, attesa la gravità delle condotte poste in essere, di elementi altamente significativi della meritevolezza da parte del COGNOME dell’attenuazione della pena da infliggergli, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata considerazione di fattori privi di tale pregnanza dimostrativa quali: a) la incensuratezza, di per sé normativamente neutra; b) il fatto che il prevenuto si sia sottoposto all’esame dibattimentale, condotta questa che, in una corretta interpretazione dello strumento processuale, dovrebbe costituire il principale mezzo di autodifesa riservato dall’ordinamento all’imputato, di tal che il suo
adempimento non può essere inteso quale manifestazione di disinteressata collaborazione giudiziale ma quale mezzo di tutela della propria posizione processuale; c) l’avvenuta confessione delle condotte di omessa dichiarazione, la cui documentale risultanza non avrebbe ragionevolmente consentito al prevenuto un diverso comportamento; ed infine d) l’esistenza degli “innumerevoli furti subiti”, la cui irrilevanza ai fini della mitigazione della gravità delle condotte del COGNOME già è stata esaminata e rilevata nella precedente parte di questa sentenza.
Nessuna delle censure articolate dal ricorrente ha, pertanto, pregio in relazione alla mancata attribuzione allImputato delle circostanze attenuanti generiche.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore