Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14415 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice dell’udienza preliminare di Lucca Giudice dell’udienza preliminare di Torino nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/02/1988
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/12/1964
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/05/1960
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 11/04/1959
COGNOME NOME nato a PISA il 09/11/1961
NOME NOME nato a SAN CATALDO il 14/08/1953
NOME NOME nato a NAPOLI il 08/10/1974
COGNOME NOME nato a ROMA il 17/04/1991
NOME NOME nato a NAPOLI il 16/04/1990
NOME NOME nato a NAPOLI il 26/07/1982
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Lucca udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva dichiararsi la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con ordinanza del 14 gennaio 2025, sollevava conflitto positivo di competenza ex art. 30 cod proc pen, premettendo che la difesa di COGNOME NOME, in esito all’udienza preliminare avente ad oggetto i reati di cui all’art. 10 quater secondo comma D.Lgs. 74/2000, aveva denunciato conflitto positivo di competenza, stante la contemporanea pendenza avanti al Tribunale di Torino di un procedimento in cui COGNOME COGNOME era chiamato a rispondere del medesimo fatto reato che consiste, con riguardo ai crediti tributari di RAGIONE_SOCIALE, nel mancato versamento all’Erario delle somme dovute dalla RAGIONE_SOCIALE Giunta
R.G.N. 1820/2025
NOME, in quanto indebitamente compensate con i crediti inesistenti della RAGIONE_SOCIALE per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.
Fra i due uffici non vi sarebbe uniformità di interpretazione circa l’identificazione del luogo di accertamento del reato, che Ł il criterio speciale determinativo della competenza per territorio, indicato dall’art. 18 primo comma D.Lgs 74/2000.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte indicando come competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere risolto nel senso di indicare quale giudice competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
In tema di reati tributari, la competenza per territorio prevista dall’art. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardo al “luogo dell’accertamento”, da individuarsi nella sede dell’Ufficio in cui Ł stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 01)
Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui Ł effettuata l’ultima utilizzazione del credito inesistente nell’anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non Ł possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284057 – 01)
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha affrontato la questione, rilevando l’impossibilità di identificare il locus commissi delicti che, stante il reato contestato, dovrebbe essere il luogo ove Ł stato presentato l’ultimo F24, poichŁ gli F24 vengono ora trasmessi in via telematica.
Conseguentemente, ha rilevato la necessità di ricorrere al criterio sussidiario speciale di cui all’art. 18 D.Lgs. 74/2000.
Tale criterio determinativo di competenza Ł del tutto corretto, poichØ, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all’art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278597-01, ma anche Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, COGNOME, non massimata, e Sez. 3, n. 42307 del 11/10/2022, COGNOME, non massimata).
Applicando detto criterio, dunque, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha rilevato la propria competenza in ragione del fatto che le indagini avevano avuto origine da accertamenti svolti dalla Agenzia delle Entrate a carico di una società con sede in Pianezza e poi da quei primi accertamenti erano emersi ulteriori crediti inesistenti posti in compensazione dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Marcello.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha sollevato conflitto positivo, ritenendosi parimenti competente, perchØ ha affermato che la RAGIONE_SOCIALE, società i cui crediti inesistenti erano stati posti in compensazione, era stata oggetto di accertamenti da parte della Guardia di
RAGIONE_SOCIALE gruppo Viareggio fin dal 2021, come dal verbale di verifica fiscale del 22 marzo 2021.
Il conflitto deve esser risolto dando il necessario risalto al concetto di luogo di accertamento, inteso, appunto, non come il luogo ove vengono raccolti i dati investigativi tout court, bensì nella sede dell’Ufficio in cui Ł stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione.
La richiesta di rinvio a giudizio redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino contiene, fra le imputazioni mosse agli imputati e a COGNOME NOME, in particolare, una contestazione ex art.10 quater D.Lgs. 74/2000 commessa l’11 febbraio 2020, quindi certamente molto prima dell’accesso investigativo della Guardia di Finanza a Viareggio, cui faceva cenno il giudice per le indagini preliminari di Lucca.
Una conferma che il luogo ove Ł stata compiuta per prima tale complessiva valutazione sia Torino discende anche dal fatto che la richiesta di rinvio a giudizio Ł stata emessa qualche mese prima di quella redatta dalla Procura della Repubblica di Lucca; infine, il giudice per le indagini preliminari di Torino ha affermato – senza ricevere smentita sul punto – che dalle indagini svolte da quell’ufficio erano scaturiti gli accertamenti in Toscana e, dunque, Ł evidente che la valutazione complessiva dei fatti non può che essere stata fatta dall’ufficio che ne ha individuato tutte le diramazioni, partendo dai primi fatti, e non già dall’ufficio che si Ł occupata di unico filone di indagine, senza potere avere la visione di insieme del fenomeno.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Torino cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME