Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU CHUNHUI GLYPH
nata a ZHEJIANG (CINA) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE DI ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge; udito il difensore AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Ancona confermava l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nel delitto di autoriciclaggio e in quattro reati tributari, previsti dagli artt. 5 e 8 del decr
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi – secondo l’ipotesi accusatoria quale amministratrice di fatto della ditta “RAGIONE_SOCIALE” e della sRAGIONE_SOCIALE. “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell’indagata chiedendone l’annullamento in ragione di otto motivi.
2.1. Violazione di legge (artt. 9 e 16 cod. proc. pen., 18 d. Igs. n. 74 del 2000) nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta competente l’autorità giudiziaria di Ancona, in quanto – secondo i giudici della cautela – non sarebbe possibile individuare il luogo di emissione delle fatture per operazioni inesistenti, dato che le società sono mere cartiere; conseguentemente la competenza sarebbe del giudice del luogo in cui è stato accertato il reato ex art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, ai sensi dell’articolo 18 dello stesso decreto, con attrazione della competenza sugli altri reati in ragione della connessione fra gli stessi.
2.1.1. In primo luogo, il Tribunale non ha considerato che, secondo la formulazione dei capi d’accusa, i reati sarebbero stati commessi a Sesto San Giovanni, con la conseguente competenza della Procura di Monza. Inoltre, da un’annotazione di P.G. risulta chiaramente che il ritrovamento di un router presso l’abitazione dell’indagata, in Sesto San Giovanni, al quale si agganciava la sua utenza telefonica, ha consentito di accertare che proprio in quel luogo venivano emesse le false fatture.
La motivazione dell’ordinanza contrasta con le risultanze investigative ed è illogica là dove ipotizza la possibilità che il router sia stato spostato, anche perché in Sesto San Giovanni l’indagata viveva e ivi sarebbe stato trovato il cosiddetto ufficio occulto.
2.1.2. Il Tribunale, inoltre, dopo avere considerato il luogo di accertamento del reato quale criterio per radicare la competenza per il delitto ex art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, ha ritenuto irrilevante detto luogo al fine di individuare la competenza per connessione con riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio contestati dalle Procure di Vicenza e di Verona a COGNOME COGNOME, uno dei concorrenti nei reati per cui qui si procede.
In ogni caso per detti procedimenti non sono in discussione né il luogo di accertamento dei reati né la connessione con quelli oggetto della misura cautelare di cui qui si tratta.
2.1.3. L’ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto applicabile l’art. 18 d. Igs. n. 74 del 2000, in quanto nel caso di specie la connessione opera non solo fra reati tributari ma anche fra gli stessi e il delitto di autoriciclaggio, contesta
all’indagata, commesso – secondo l’imputazione – in Milano, ove operano le società cartiere.
2.1.4. È stato anche violato l’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., poiché, di fronte alla impossibilità di individuare i luoghi di commissione dei reati tributari attribuiti all’indagata, occorrerebbe far riferimento al luogo ove la stessa risiede o dimora (Sesto San Giovanni).
2.2. Erronea applicazione dell’art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, dell’art. 2639 cod. civ. e dell’art. 273 cod. proc. pen. nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria in ordine alla qualifica dell’indagata quale amministratrice di fatto delle società ritenute cartiere, desunta dal semplice possesso della documentazione delle stesse società, rinvenuta nella sua stanza d’albergo e nella sua dimora.
Sulla base di tale sola circostanza, con mere congetture, si è desunto che la ricorrente abbia creato le società, abbia emesso le false fatture contestate, abbia gestito i conti correnti trasferendo in Cina le somme di denaro ricevute, abbia poi restituito il 90% di dette somme agli utilizzatori delle false fatture.
Il Tribunale, ritenendo sussistente il pericolo di inquinamento probatorio sul rilievo che l’indagata potrebbe contattare gli “ideatori del sistema illecito”, ha di fatto escluso che la stessa abbia ideato il sistema fraudolento e pertanto abbia svolto il ruolo di amministratrice di fatto delle società.
2.3. Mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio.
Il Tribunale ha osservato che nel corso della perquisizione sarebbero stati ritrovati i codici utente e pin delle credenziali bancarie, senza specificare a quali codici, pin e credenziali si faccia riferimento e quali società detti dati riguardino; se le credenziali siano mai state utilizzate; se esse fossero all’interno dei dispositivi elettronici trovati in possesso dell’indagata; se il sistema di home banking fosse connesso alle utenze telefoniche trovate nella sua disponibilità.
Nell’ordinanza non vi è alcuna risposta alla censura proposta dalla difesa.
In ogni caso la motivazione, se ritenuta congrua, sarebbe fondata su una prova inesistente, non essendovi in atti alcun accertamento bancario, estratto conto o bonifico comprovante il trasferimento in Cina del denaro accreditato sui conti correnti delle società cartiere.
2.4. Mancanza della motivazione in ordine alla nullità dell’ordinanza genetica per omessa indicazione delle esigenze cautelari riferibili specificamente a ciascun indagato, dedotta con i motivi di riesame.
2.5. Erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nella parte in cui si è ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato senza citare un solo episodio rivelatore della sua esistenza, ipotizzando l’inserimento
dell’indagata in un contesto organizzato, in assenza di qualsivoglia riscontro nelle attività di indagine.
2.6. Contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 292, comma 1, e 274, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui si è ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio valorizzando illegittimamente la scelta dell’indagata di non rispondere all’interrogatorio e affermando erroneamente che la stessa avrebbe reso spontanee dichiarazioni, circostanza verificatasi solo nell’interrogatorio di garanzia reso dopo l’applicazione di una prima ordinanza custodiale emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per reati di emissione di false fatture in ipotesi commessi quale amministratrice di altre cinque società.
Inoltre, il G.i.p. ha omesso la fissazione della data di scadenza della misura.
2.7. Erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nella parte in cui si è ipotizzato il pericolo di fuga sulla base di mere congetture e senza considerare che l’indagata vive in RAGIONE_SOCIALE dal 1997 con i propri parenti e non ha più alcun legame con la Cina.
2.8. Inosservanza dell’art. 275-bis cod. proc. pen. nonché mancanza della motivazione nella parte in cui è stata esclusa l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, senza esplicitare le ragioni per le quali si è ritenuto che l’indagata avrebbe scarsa capacità di autocontrollo.
In data 27 giugno 2024 i difensori dell’indagata hanno depositato motivi nuovi e memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, producendo nuovi documenti al fine di provare la fondatezza del motivo inerente alla incompetenza dell’autorità giudiziaria di Ancona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati e in parte non consentiti o generici.
Non è fondato il primo motivo con il quale la difesa ha lamentato l’erroneità della decisione del Tribunale in tema di competenza per territorio.
L’ordinanza impugnata, aderendo anche alle ampie argomentazioni espresse sul punto dal G.i.p., ha correttamente rimarcato la centralità del disposto dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, secondo il quale, se la competenza per territorio per i delitti previsti dallo stesso decreto non può essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., è competente il giudice
del luogo di accertamento del reato, luogo che nel caso di specie è certamente individuabile in Ancona.
Con specifico riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. – dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato» ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base a elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, COGNOME, Rv. 281568; Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, COGNOME, Rv. 274865; da ultimo v. Sez. 3, n. 13667 del 16/02/2024, non mass., in un caso di rinvio pregiudiziale ex art. 24 -bis cod. proc. pen.).
La valutazione dei giudici della cautela sulla incertezza, allo stato, del luogo di commissione del delitto ex art. 8 d. Igs n. 74 del 2000 non risulta affatto illogica o contrastante con le risultanze investigative, non essendo stato ritenuto sufficiente il rinvenimento del router utilizzato per la emissione delle fatture presso l’abitazione dell’indagata, in Sesto San Giovanni, per individuare ivi con certezza il luogo di commissione del reato.
Questa conclusione è avvalorata anche dalle osservazioni svolte proprio dalla difesa nella citata memoria, nella quale si è dedotto che, in base ai documenti prodotti, acquisiti successivamente alla presentazione del ricorso, è emerso che le fatture in contestazione sono state “emesse da più località ma certamente non ad Ancona” e che “l’emissione delle fatture è avvenuta in un luogo diverso dal circondario di Ancona”, non meglio precisato, con ciò risultando confermate l’incertezza sul luogo di commissione del delitto e la conseguente operatività della regola prevista dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Da tali successivi accertamenti la difesa vorrebbe far discendere la “attribuzione della competenza al Giudice del luogo in cui erano stati perpetrati i delitti connessi a quelli per cui viene disposta la misura cautelare”, richiamando così il luogo di commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio contestati rispettivamente dalle Procure di Vicenza e di Verona a COGNOME, convivente di NOME e concorrente nei reati per cui qui si procede.
Il ricorso sul punto è generico, in quanto apoditticamente sostiene che detto luogo “non è in discussione”, quando invece il Tribunale del riesame ha escluso che allo stato sia certa la individuazione del luogo di commissione di detti delitti, vista la circostanza, del tutto casuale, che a Vicenza e Verona fu “fermata la vettura condotta da NOME durante operazioni di trasporto di denaro di provenienza illecita” (pag. 5).
Secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto “da una parte si considera il luogo di accertamento del reato come criterio principe per radicare la competenza territoriale del reato p. e p. dall’art. 8 del Decreto Legislativo n 74/2000, e dall’altra si ritiene lo stesso criterio di accertamento del reato irrilevante”.
La deduzione è priva di fondamento, in quanto la disposizione dell’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 è norma speciale che non può evidentemente rilevare per l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a conoscere dei reati diversi da quelli previsti nello stesso decreto.
La difesa ha poi indicato in quella milanese l’autorità giudiziaria competente perché a Milano si è consumato il connesso delitto di autoriciclaggio contestato all’indagata, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo, punito con la pena edittale da due a otto anni di reclusione, sia il reato più grave; reato più grave, invece, attributivo della competenza ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen., è proprio quello previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, punito con la stessa pena massima ma con un minimo edittale maggiore (quattro anni).
È altresì infondata la tesi difensiva secondo la quale, stante la impossibilità di individuare i luoghi di commissione dei reati tributari attribuiti all’indagata occorrerebbe fare riferimento al luogo ove la stessa risiede o dimora, secondo il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 2, del codice di rito.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disposizione dell’art. 18, comma 1, d.Igs. n. 74 del 2000 è prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 del codice di rito (v., es., Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747; Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057; Sez. 3, n. 14537 del 01/03/2022, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597; Sez. 3, n. 29519 del 10/5/2019, Campitello, Rv. 276592).
In tema di gravità indiziaria, la difesa ha dato atto nella memoria che è venuto meno l’interesse a coltivare il motivo quanto al delitto di autoriciclaggio, avendo il RAGIONE_SOCIALE, successivamente alla presentazione del ricorso, dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura in relazione a tale delitto per lo spirare del termine massimo di fase.
In ordine ai reati tributari, invece, permane l’interesse alla decisione.
Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche
quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Il controllo di logicità, dunque, GLYPH «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Alla luce di questi principi non è ravvisabile la violazione di legge denunciata dalla difesa, che nella sostanza ha contestato la riferibilità all’indagata delle condotte delittuose legate alle due società cartiere.
Il Tribunale ha evidenziato una serie di circostanze assai significative, sminuite o trascurate nel ricorso, quali quelle della relazione sentimentale tra la NOME e NOME e dell’esito delle perquisizioni locali: nell’albergo ove soggiornava la coppia e presso l’abitazione della NOME, infatti, sono state rinvenuti oltre due milioni di euro in contanti, oltre a documenti di identità contraffatti documentazione bancaria, codici utente e pin e atti amministrativi relativa alle due società cartiere.
La ricorrente è stata individuata quale amministratrice di fatto delle società, unitamente a COGNOME, sulla base di questi elementi nonché della circostanza estremamente rilevante costituita dalla emissione delle fatture con utilizzo di un router trovato presso l’abitazione di Sesto San Giovanni, al quale si agganciava la sua utenza telefonica.
La eventuale presenza di altri ideatori o esecutori, in RAGIONE_SOCIALE o in Cina, del sistema illecito di vastissime proporzioni non inficia le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME.
Neppure i motivi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura coercitiva sono fondati.
La motivazione sul punto nell’ordinanza genetica non era mancante e il Tribunale, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. l’ha integrata, indicando specificamente per l’indagata le ragioni poste alla base della valutazione circa la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalle gravi modalità e circostanze del fatto, indicative di “un’attività delittuosa estesa e debitamente organizzata,
espressione di una capacità a delinquere di spessore e di contatti con numerosi soggetti coinvolti nell’operazione criminale” (pag. 8).
L’ordinanza impugnata ha richiamato e applicato il principio affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo il quale il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566).
La motivazione è incensurabile anche in ordine alla sussistenza delle altre esigenze cautelari; in ogni caso, qualora il tribunale del riesame abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterado criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell’ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l’esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l’applicazione di una misura limitativa della libertà personale (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278944; Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811).
Detta positiva verifica rende irrilevante la omessa indicazione della data di scadenza della misura in relazione alla esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito.
In ordine alla scelta della misura della custodia in carcere, in luogo di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, non è ravvisabile la violazione di legge denunciata, avendo l’ordinanza ritenuto inidonea la misura meno afflittiva in ragione della possibilità per l’indagata non già di sottrarsi ai controlli ma di quella di continuare a mantenere i contatti con l’esterno con l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagata si trova ristretta, perc provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/07/2024.