Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14948 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14948 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, nato in Romania, il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 6/9/2022 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha insisto per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di più furti pluriaggravati.
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza, in riferimento al furto di cui al capo 1) dell’incolpazione provvisoria, dell’aggravante dell violenza sulle cose, asseritamente integrata dall’avvenuto taglio di una recinzione del quale non vi sarebbe alcun riscontro probatorio in atti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale de G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta sollevata dalla difesa in ragione del fatto che reato più grave in concreto tra quelli contestati sarebbe stato consumato in località ricompresa nel circondario del Tribunale di Agrigento.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente deve rilevarsi come dagli atti trasmessi risulta che per i reati contestati sono state presentate rituali querele.
Pregiudiziale è quindi l’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata con il secondo motivo, che è peraltro manifestamente infondata. Incontestata in questa sede la sussistenza della connessione tra tutti i reati per cui si procede, i Tribunale ha fatto corretta applicazione delle regole di attribuzione della competenza previste dall’art. 16 c.p.p., nonché del consolidato principio giurisprudenziale per cui, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, va effettuata co riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cu queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 52550 del 22/11/2016, Leonardi, Rv. 268689). Il reato più grave tra quelli contestati all’indagato è stat correttamente individuato dal Tribunale in quello di cui al capo 1) dell’incolpazione provvisoria, in quanto relativo ad un furto pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 comma 1 nn. 2) e 7) c.p. e dunque lo stesso, altrettanto correttamente, è stato indicato come quello fondante la competenza dell’autorità giudiziaria nissena. Non di meno, anche qualora volesse ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso – che come si dirà in seguito è invece parimenti inammissibile – e conseguentemente dovesse ritenersi
insussistente in riferimento al suddetto reato l’aggravante della violenza sulle cose, alcuna conseguenza ne deriverebbe in merito all’attribuzione della competenza. Infatti, risulterebbe comunque che tutti i reati contestati sono di pari gravità in ragione della contestazione di almeno una delle aggravanti ad effetto speciale previste dal menzionato art. 625 c.p., con la conseguenza che opererebbe il criterio sussidiario di determinazione della competenza previsto dal primo comma dell’art. 16 c.p.p., ossia quello fondato sulla priorità cronologica di consumazione. E non v’è dubbio che ad essere stato realizzato per primo è proprio il furto di cui al menzionato capo 1, consumato a Caltanissetta.
4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Va anzitutto ricordato che il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p., dedotto dal ricorrente, riguarda l’errone interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e v tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta ovvero del difetto della prova del fatto, denunciabili esclusivamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Con il motivo in esame il ricorrente, pur formalmente evocando un vizio di erronea qualificazione giuridica, deduce meri difetti di motivazione in ordine alla prova dei fatti posti fondamento della ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose contestata in riferimento al furto di cui al capo 1 dell’incolpazione provvisoria. Deve allora evidenziarsi che la relativa questione non aveva costituito oggetto di specifica devoluzione al giudice del riesame e va quindi ribadito in proposito che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, c.p.p., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle f di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 c.p.p. (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272982; Sez. 5, Sentenza n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258553). Peraltro l’ordinanza genetica, nel rinviare all’informativa di reato, ha richiamato anche la denunzia della persona offesa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
del reato di cui al capo 1, nella quale la stessa ha fatto espressa menz danneggiamento della recinzione descritto nell’incolpazione provvisori correttamente ritenuto dai giudici del merito integrare la contestata aggravante violenza sulle cose.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 61 la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento d somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp c.p.p.
Così deciso il 15/2/2’23