Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38196 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: GUP sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE VENEZIAnei confronti di: GUP TRIBUNALE ROMA
nel procedimento a carico di:
NOME, nato a NOMEXXXXXXXXXX
con l’ordinanza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia;
RITENUTO IN FATTO
Con richiesta di rinvio a giudizio del 4 aprile 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Roma ha esercitato l’azione penale nei confronti di
NOME, imputato dei reati di cui agli artt. 600-ter e 602-ter, comma 5, c.p. (capo a), nonchØ 56, 600-ter e 602-ter, comma 5, c.p. (capo b).
All’imputato veniva contestato di aver richiesto a due minori di anni dodici,
NOMEX e NOMEXX, l’invio, tramite social network, di immagini a contenuto sessuale, ponendo in essere condotte integranti, rispettivamente, la produzione e la tentata produzione di materiale pedopornografico. Nel corso dell’udienza preliminare celebrata il 21 novembre 2024 dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, il Pubblico Ministero e la difesa dell’imputato sollevavano eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che i fatti si fossero verificati inXXXXXXXXXX, luogo di residenza dell’imputato, e che pertanto la competenza spettasse al Tribunale di Venezia.
Con sentenza pronunciata e depositata nella medesima data, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma accoglieva l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Venezia. Il giudice motivava tale decisione osservando che le fattispecie di cui agli artt. 600ter e 602ter cod. pen., nella parte in cui puniscono la ‘produzione’ e non la ‘diffusione’ di materiale pedopornografico, devono ritenersi consumate nel luogo in cui il materiale Ł stato prodotto da parte dell’imputato e non in quello in cui viene digitato il comando di invio per la sua immissione in rete. Nel caso di specie, tale luogo
veniva individuato in Malo, coincidente con la residenza dell’imputato, e dunque rientrante nella competenza distrettuale di Venezia. Il giudice precisava altresì che, anche qualora non fosse stato possibile accertare con certezza il luogo di effettiva consumazione del reato, la competenza avrebbe comunque dovuto determinarsi, in via suppletiva ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in base alla residenza dell’imputato.
A seguito della trasmissione degli atti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia esercitava nuovamente l’azione penale.
Nel corso dell’udienza preliminare del 30/06/2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia sollevava questione di competenza territoriale, chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Roma e proponendo conflitto negativo di competenza. Il Pubblico Ministero lagunare osservava come la giurisprudenza della Corte di cassazione avesse già individuato, in relazione al delitto di diffusione di materiale pedopornografico per via telematica (art. 600ter , comma 3, c.p.), il luogo di consumazione dell’illecito in quello in cui Ł stato digitato il comando di invio del materiale predetto, poichØ in quel momento il contenuto viene immesso nella rete.
Secondo il Pubblico Ministero, tale criterio doveva essere estensivamente applicato anche alle ipotesi di ‘produzione’ di materiale pedopornografico previste dal comma 1 del medesimo articolo, dovendosi considerare consumato il reato nel luogo in cui il materiale viene materialmente creato.
La difesa dell’imputato si associava alle osservazioni del Pubblico Ministero, sostenendo che la nozione di ‘produzione’ andasse interpretata in modo unitario con le altre condotte previste dall’art. 600ter cod. pen. e che, di conseguenza, il reato si perfezionasse nel luogo in cui la persona offesa aveva realizzato le immagini.
Con ordinanza del 14 luglio 2025, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia ha accolto l’eccezione, ritenendo fondate le argomentazioni del Pubblico Ministero e della difesa.
In via preliminare, il giudice ha rilevato che tra i due reati contestati sussiste connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di fatti analoghi commessi dallo stesso soggetto in un ristretto arco temporale; conseguentemente, la competenza territoriale andava determinata ai sensi dell’art. 16 cod. pen. proc., con riferimento al reato piø grave, ossia quello, consumato, di produzione materiale pedopornografico di cui al capo a). Il Giudice dell’udienza preliminare ha, quindi, individuato il locus commissi delicti nel luogo in cui Ł avvenuta la materiale produzione delle immagini, ossia nel Comune di NUMERO_CARTA, dove la persona offesa, la minore
NOMEX, ha dichiarato di aver scattato le fotografie a contenuto sessuale poco prima del loro invio.
Tale luogo rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Il giudice ha fondato la propria decisione sull’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che il criterio generale del luogo di consumazione del reato deve riferirsi al momento e al luogo in cui si Ł realizzato l’elemento materiale del fatto, ossia la creazione effettiva del materiale pedopornografico.
Ha inoltre richiamato i precedenti della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 47086 del 17/07/2018, G., Rv. 274366 – 01; Sez. 3, n. 8296 del 02/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231244 – 01), nei quali si afferma che, per i reati di diffusione o pubblicazione di materiale pedopornografico, il reato si consuma nel luogo in cui viene impartito il comando di invio, momento che segna l’immissione del contenuto nella rete.
Da ciò il giudice ha tratto il principio per cui la condotta di realizzazione del materiale
deve ritenersi consumata nel luogo in cui le immagini vengono materialmente prodotte, e non in quello della ricezione o della richiesta. La motivazione del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma Ł stata ritenuta non adeguatamente argomentata, poichØ non specificava se la consumazione dovesse individuarsi nel momento della richiesta delle immagini o in quello della ricezione delle stesse, ipotesi che comunque non coincidono con la materiale creazione del contenuto illecito.
Ritenendo pertanto che la competenza territoriale appartenga al Tribunale ordinario di Roma, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la relativa risoluzione, ai sensi dell’art. 28 e seguenti cod. pen. proc., e la comunicazione dell’ordinanza al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma ex art. 31, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia.
Ritiene integralmente condivisibili le considerazioni del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma anche in ragione dell’orientamento espresso da Cass. sez. 1 n. 47086 del 2018, Rv 274366.
Rileva altresì – richiamandosi a sez. 5 n. 18473 del 2025, Rv. 288047 – che, nei casi dubbi, ove non sia applicabile la regola generale dell’art. 8 cod. proc. pen. per l’impossibilità di individuare il luogo di primo invio, la competenza, si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall’art. 9 cod. proc. pen.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria insistendo perchØ venisse dichiarata la competenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma.
Concordando con le valutazioni del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia, il difensore sostiene che la condotta di divulgazione si realizza e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui viene immesso il materiale nella rete, con la conseguenza che la precedente fase di realizzazione di tale materiale non può che avvenire nel luogo dove si trova la persona offesa nel momento in cui la fotografia che la ritrae viene prodotta.
Ai fini dell’individuazione del locus commissi delicti e della competenza territoriale corretta, vale quindi, secondo la difesa dell’imputato, il luogo dove il corpo del minorenne Ł stato oggetto di sfruttamento e quindi di offesa del bene giuridico tutelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Verificata l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ritualmente sollevato con le due sopra richiamate pronunce che hanno rispettivamente declinato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. in relazione al reato piø grave tra quelli connessi e contestualmente contestati all’imputato, ritiene il Collegio che la competenza per territorio vada attribuita al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia per le ragioni che seguono.
La contestazione descrive nel fatto piø grave (il reato consumato avente come persona offesa la minore NOMEX) un’ipotesi di autoproduzione da parte della stessa minore di materiale pedopornografico; la condotta dell’imputato Ł consistita nelle insistenti richieste a costei per convincerla ad inviargli foto che ritraevano le sue parti intime, rivoltele inizialmente con lusinghe e complimenti e successivamente con la minaccia di inviare a terzi quelle che gli aveva già inviate.
2.1. Si tratta di una condotta riconducibile alla fattispecie generale di cui all’art. 600ter , comma 1 n. 1, cod. pen.
E’ vero che tale disposizione presuppone la diversità dell’autore della condotta dal soggetto ripreso, difettando diversamente l’elemento costitutivo dell’utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo, cui fa riferimento il primo comma dell’art. 600-ter, cod. pen. (Sez. 3, n. 11675 del 18/2/2016, Rv. 266319-01; Sez. 3 n. 34357 del 11/4/2017, Rv. 270719-01), sicchŁ conseguentemente non Ł produzione penalmente rilevante, ai sensi del primo comma, “l’autoproduzione” del materiale da parte del minore.
Tuttavia Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282718 – 05, che ha ripreso e approfondito l’orientamento già espresso da Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M., Rv. 274087 – 02, ha affermato che valenza centrale ai fini della consumazione assume la modalità di realizzazione del materiale pornografico.
Afferma la pronuncia sopra richiamata:
«Si Ł rilevato in proposito che la nozione di “utilizzazione” evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a res per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile.
La “utilizzazione” del minore circoscrive l’ambito applicativo del reato dell’art. 600-ter, primo comma, cod. pen. e lede il bene giuridico tutelato dalla norma, identificabile nella immagine, nella dignità e nel corretto sviluppo psico fisico dello stesso minore. (…)
Il termine “utilizzando” contenuto nella formulazione attuale dell’art. 600- ter, comma 1, cod. pen. ha sostituito il termine “sfruttare” presente nell’originaria stesura della norma per chiarire (…) che l’assoggettamento del minore non deve essere necessariamente determinato da finalità di lucro. Richiede, tuttavia, pur sempre, sul piano concettuale, la verifica della condizione di asservimento del minore per un vantaggio altrui.
La nozione di utilizzazione, con la quale il legislatore ha inteso circoscrivere la sfera applicativa della disposizione in esame, ha portata piø ristretta rispetto al concetto di “impiego” evocato, nel medesimo capo, all’art. 600-octies cod. pen., per indicare la condotta di “chi si avvale” del minore.
Se ricorre “l’utilizzazione” del minore nessuna valenza – esimente o scriminante – può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, infatti, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dall’abusività della condotta dell’adulto. In quest’ottica si spiega la mancanza di alcun riferimento, nel corpo dell’art. 600-ter, primo comma, cod. pen. alconsenso del minore cui, invece, attribuiscono rilievo le Convenzioni internazionali che riconnettono la liceità della condotta dell’adulto al “consenso” del minore, purchØ non ottenuto mediante comportamenti “abusivi” dell’adulto».
Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282718 – 05 conclude, quindi, sul punto fissando il seguente principio di diritto:
«Si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso.»
2.2. Alla luce di queste premesse si deve concludere che nella condotta di reato ipotizzata a carico dell’imputato si descrive una utilizzazione della minore, consistita nell’induzione a mettere a disposizione dello stesso imputato il materiale pedopornografico autoprodotto su sollecitazione, richiesta o minaccia dell’imputato; sicchØ la condotta di produzione Ł riconducibile alle pressioni dell’imputato che ha consumato la sua condotta nel momento in cui le sue induzioni o le sue minacce hanno comportato la disponibilità da parte sua del materiale pedopornografico.
Non Ł la minore che, producendo le fotografie, ha esaurito la condotta incriminata e attribuita all’imputato, poichØ in tal caso si dovrebbe ritenere – inammissibilmente – che la consumazione del reato avviene a mezzo di autore mediato.
La condotta si esaurisce e quindi si consuma nel momento in cui le blandizie o le pressioni dell’utilizzatore sulla persona offesa gli fanno conseguire il risultato da lui auspicato di ottenere il materiale pedopornografico autoprodotto dalla minore; non Ł pertanto nØ quello della realizzazione di esso, nØ quello del suo invio, ma quello della sua ricezione da parte dell’imputato e del transito nella sua piena disponibilità.
Ne consegue che il reato si Ł consumato presso l’abitazione di residenza dell’imputato e che competente Ł il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia.
Il conflitto deve essere risolto, dichiarando la competenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia al quale vanno trasmessi gli atti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.