Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15120 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15120 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Mesagne il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30.09.2020 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Brindisi ha tratto a giudizio NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81, 483, 359, 481, 62 n. 2, in relazione agli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra
loro, in relazione alla realizzazione di sette contigui impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica della potenza nominale complessiva di circa 10 megawatt in località Epifani del Comune di Mesagne (BR), avrebbero attestato falsamente fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità, presentando atti falsi al RAGIONE_SOCIALE a corredo delle richieste di tariffe incentivanti prevista dal D.M. 19 Febbraio 2007 (e, in particolar modo, la comunicazione di fine lavori del 28 dicembre 2010, l’atto di notorietà del 5 ottobre 2011, false relazioni di asseverazione); fatti commessi in Mesagne e Roma, nelle date delle singole dichiarazioni (capo 1 dell’imputazione).
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono, inoltre, imputati del reato di cui agli artt. 81, 110, 316 ter e 56, 316 ter, in relazione alle disposizioni del D.M. 6 agosto 2010 e del D.M. 5 maggio 2011 perché, nella qualità che precedono, in concorso tra loro, mediante la presentazione al Comune di Mesagne di D.I.A. corredate dalle false asseverazioni sopra richiamate nonché mediante utilizzazione della presentazione al RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e soggetto esercente pubblico servizio delle false attestazioni e dichiarazioni di cui ai capi che precedono, avrebbero conseguito un’indebita erogazione in favore della società di seguito indicate delle tariffe incentivanti di cui ai citati D.M. per complessivo importo di 2.999.718,35 e per aver compiuto atti diretti in modo non equivoco a conseguire, sempre a titolo di tariffe incentivanti, l’ulteriore importo di euro 1.91279,18, non riuscendo nell’intento in conseguenza dell’intervenuto sequestro degli impianti, fatti commessi in Latiano (BR) tra ottobre 2011 Aprile 2014 (capo 2 dell’imputazione).
Da ultimo, le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono imputate ciascuna dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dai delitti di cui agli artt. 81, 110, 316 ter contestati al capo 2) al COGNOME, al COGNOME, al COGNOME, alla COGNOME, al COGNOME, a COGNOME e al COGNOME, che avevano agito nelle qualità interesse a vantaggio delle singole società, consentendo in loro favore la percezione indebita delle tariffe incentivanti di cui ai citati D.M. per il complessivo importo di euro 2.999.718,35, così come analiticamente indicato; fatti commessi in Latiano (BR) tra ottobre 2011 Aprile 2014 (capo 3 dell’imputazione).
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza emessa in data 29 gennaio 2016 all’esito del giudizio dibattimentale di primo grado:
ha dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui agli
artt. 81, 110, 316 ter cod. pen., contestato al capo 2) dell’imputazione, ritenendo assorbiti nel medesimo i delitti di falso ideologico (art. 483 cod. pen.) e le false dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (artt. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) contestati al capo 1), limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 483 cod. pen., 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000;
ha dichiarato, altresì, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato loro ascritto al capo 1), limitatamente alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen., fatta eccezione per le condotte relative alle false relazioni di asseverazione del 15 maggio 2008, e, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ciascuno e NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
ha dichiarato, inoltre, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE responsabili dell’illecito loro contestato al capo 3) dell’imputazione e ha condannato ciascuna delle predette società alla sanzione pecuniaria di quattrocento quote dell’importo di euro 600,00 ciascuna;
ha disposto nei confronti delle predette società il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l’eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di due anni;
ha disposto la confisca della somma di euro 2.999.178,35, quale profitto del reato a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, disponendo che, nei soli confronti della predetta società, ove non fosse possibile la confisca diretta, si proceda alla confisca per equivalente entro il valore corrispondente alla somma indicata;
ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in separato giudizio civile, sull’ammontare del quale ha riconosciuto una provvisionale pari ad euro 50.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali;
ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME COGNOME per le condotte di falsità nelle relazioni di asseverazione del 15 maggio 2008, perché il reato di cui all’art. 481 cod. pen. è estinto per intervenuta prescrizione;
ha assolto NOME dai reati di cui agli artt. 110, 481 e 316 ter cod. pen. a lui contestati ai capi 1) e 2) dell’imputazione perché il fatto non costituisce reato;
ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 110, 316 ter cod. pen. a lui contestato al capo 2) dell’imputazione perché il fatto non costituisce reato;
ha assolto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 110, 56 e 316 ter cod. pen. loro ascritto al capo 2) dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2016, appellata dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, ha:
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a suo carico ritenuti, in quanto estinti per morte dell’imputato;
dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 481 cod pen. loro ascritto al capo 1), relativamente alle condotte di falso del 28 dicembre 2010, del 31 maggio 2011, del 13 giugno 2011 e del 15 giugno 2011 perché estinto per prescrizione e ha eliminato il relativo aumento di pena;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE hanno
presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne chiedono l’annullamento.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME ha proposto cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l’illegalità della pena inflitta, in quanto l’aumento per continuazione sarebbe stato operato dalla Corte di appello anche per reati in relazione ai quali era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
5.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 8-11 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, in quanto la Corte di appello avrebbe confuso il momento “erogativo” con quello “percettivo” dell’erogazione.
5.3. Con il terzo motivo il difensore deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e la falsa applicazione degli artt. 110 e 316 ter cod. proc. pen. e la carenza di motivazione sull’apporto concorsuale dell’architetto COGNOME, che si sarebbe limitato a redigere atti di asseverazione non funzionali alla proposizione delle pratiche edilizie, ma solo alla realizzazione degli impianti.
Le tariffe agevolate corrisposte dal RAGIONE_SOCIALE non sarebbero, inoltre, sussumibili nelle forme di contribuzione agevolata contemplate dall’art. 316-ter cod. pen., in quanto tale erogazione costituirebbe un prezzo e, dunque, non un contributo o una agevolazione.
5.4. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e, i relazione all’art. 606, comma 1, lett. d), della violazione dell’art. 476 cod. pen., rispetto alla relazione del 15 giugno 2021, allegata ad una D.I.A. in variante, e la motivazione mancante sul punto.
Agli atti del dibattimento sarebbe presente solo una fotocopia dell’asseverazione del 15 giugno 2011 e, dunque, non essendo stata ricavata aliunde la prova della conformità di tale copia rispetto ad un ipotetico originale, non si potrebbe ritenere comprovato il delitto di falso.
Parimenti, essendosi in presenza di un atto valutativo, il delitto di cui all’art. 481 cod. pen. non sarebbe configurabile nel caso di specie.
5.5. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla censura formulata in ordine alla condanna al risarcimento del danno e alla provvisionale.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, con unico motivo di ricorso, deduce l’inosservanza degli artt. 110, 316 ter cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di diretta attribuzione in proprio favore delle somme di danaro rinvenute e sottoposte a sequestro, quale forma di restituzione ostativa alla confisca ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001.
In data 9 novembre 2022 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME ha depositato motivi nuovi, che, tuttavia, riproducono, con alcune minime modifiche, i motivi originari.
All’udienza del 30 novembre 2022 il Collegio, ritenuto legittimo l’impedimento addotto dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha disposto la separazione di tale posizione dell’originaria regiudicanda, con rinvio della sua trattazione ad altra udienza.9. In data 16 febbraio 2023 l’AVV_NOTAIO ha depositato dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale e all’udienza del 15 marzo 2022 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Occorre rilevare, in via preliminare, che il presente ricorso è stato trattato in forma orale, ancorché in data 16 febbraio 2023 il difensore abbia depositato una dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma COGNOME di trattazione alternativa, COGNOME caratterizzata COGNOME dall’instaurazione COGNOME di COGNOME un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente
la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01).
La rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina, dunque, il mutamento del rito in quello cartolare, in quanto, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520-01).
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ha dedotto, in via preliminare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 21, comma 2, e 24, comma 1, cod. proc. pen.
Eccepisce il ricorrente che la Corte di appello ha illegittimamente rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, proposta nel corso dell’udienza preliminare e reiterata in dibattimento, volta a ottenere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato che, come affermato dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, in una sentenza peraltro relativa proprio all’erogazione di contributi da parte del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254490 – 01) e in due successive pronunce (Sez. 6, n. 21317 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 272950 – 01, e Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277283 – 02), la competenza per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche deve essere determinata nel luogo in cui è stato disposto l’accredito dei contributi assunti come indebitamente ottenuti (nel caso di specie, in Roma) e non nel luogo ove è avvenuta la loro materiale apprensione (Brindisi).
Nella motivazione della sentenza impugnata sarebbe, peraltro, ravvisabile un’intrinseca contraddizione, in quanto la Corte di appello dapprima ha affermato che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si consuma nel momento in cui è realizzato l’evento, ossia quando l’agente o il terzo beneficiario percepisce materialmente l’indebita erogazione e, poco dopo, ha aggiunto, in antitesi con quanto premesso, che tale delitto «si consuma nel momento e nel luogo in cui l’ente pubblico eroga i contributi».
I giudici di merito, inoltre, avrebbero impropriamente assimilato, quanto al momento consunnativo, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche a
quello di truffa ai danni dello Stato, ancorché nel primo non ricorra quale elemento costitutivo l’incameramento dell’ingiusto profitto.
5. Il motivo è fondato.
6. Il Tribunale di Brindisi, nell’ordinanza del 28 gennaio 2015 e nella sentenza del 29 gennaio 2016, ha ritenuto sussistente la propria competenza, in quanto il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui è realizzato l’evento ossia quando l’agente o il terzo beneficiario percepisce materialmente l’indebita erogazione, in quanto solo in questo momento si consolida la sua definitiva perdita per il deceptus (citando, a sostegno di tale assunto, Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254490 – 01; Sez. 6, n. 42367 del 3/05/2007, COGNOME; Sez. 6, n. 38661 del 30/01/2005, COGNOME, non massimate).
Secondo il Tribunale, tale ricostruzione si porrebbe, peraltro, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al momento consumativo dell’analogo reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), segnatamente nei casi in cui, essendo l’erogazione pubblica suddivisa in più tranches, il reato sia a consumazione prolungata.
La Corte di appello di Lecce, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, ha ritenuto correttamente radicata la competenza del Tribunale di Brindisi, in quanto, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., rileva il momento della concessione del contributo agevolativo solo ove non ne sia intervenuta la materiale erogazione, posto che è con la stessa che si verifica la dispersione del danaro pubblico; solo nel momento della percezione della tariffa agevolata si consolida, infatti, la definitiva perdita delle somme da parte dell’ente pubblico.
La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che, essendo stata l’erogazione dell’incentivo, costituito dalla tariffa agevolata, ripetuta nel tempo e a scadenze periodiche, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nella specie deve essere considerato un reato a consumazione prolungata, che si consuma con l’ultima erogazione, momento che segna la fine dell’aggravamento del danno.
Ritiene il Collegio che la decisione adottata dalla sentenza impugnata contrasti con il dettato normativo.
Questa Corte ha rilevato che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si consuma, infatti, nel momento e nel
luogo in cui l’ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l’accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell’atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254490 01).
Se, infatti, la norma incriminatrice mira ad evitare la “dispersione” del denaro pubblico, deve ritenersi che la consumazione del reato coincide con il momento in cui l’imputato «consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo».
La competenza per territorio per tale reato si radica, dunque, nel luogo nel quale ha sede l’ente pubblico che eroga il contributo e non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario.
Il principio è, peraltro, stato affermato proprio in una fattispecie relativa alla contestata indebita percezione da parte di un’impresa brindisina della tariffa agevolata erogata da parte del RAGIONE_SOCIALE e questa Corte ha rilevato che «poiché la disposizione di accredito è avvenuta nell’unica sede di Roma della RAGIONE_SOCIALE la competenza territoriale a conoscere dei reati oggetto del presente procedimento è l’autorità giudiziaria romana».
Come rilevato dal ricorrente, questo principio di diritto è, inoltre, stato riaffermato in due successive pronunce della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277283 – 02; Sez. 6, n. 21317 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 272950 – 01).
Non ignora, invero, il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità è anche presente un opposto orientamento, che assimila, quanto al momento consumativo, il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).
Secondo tali pronunce, infatti, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si consuma nel momento e nel luogo in cui il beneficiario percepisce materialmente l’erogazione pubblica, acquisendone la disponibilità, e non nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell’agente, l’obbligazione (Sez. 2, n. 4284 del 20/12/2011 (dep. 01/02/2012), COGNOME, Rv. 252199 – 01; conf. Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257431 – 01, in una fattispecie relativa al conseguimento di più ratei di una pensione di un soggetto deceduto).
Con riferimento a forme di erogazioni diverse da quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che, in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, qualora alla legittima
erogazione del contributo consegua la sua illecita destinazione all’acquisto di beni diversi da quelli consentiti, il reato si consuma nel luogo in cui avviene l’acquisto e, pertanto, la competenza per territorio si radica con riferimento a tale luogo (Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277283 – 02, fattispecie di spendita di “buoni cultura” per l’acquisto di beni diversi da quelli consentiti).
In una fattispecie in tema di erogazione di un mutuo bancario assistito dalla garanzia del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace, inoltre, la Corte ha affermato che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell’erogazione e, dunque, ha individuato la competenza per territorio nel luogo di stipulazione del mutuo assistito dalla garanzia, escludendo la rilevanza della sede del gestore del RAGIONE_SOCIALE cui competono i controlli successivi in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall’imprenditore (Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021 (dep. 18/01/2022), COGNOME, Rv. 282675 – 02).
10. Se è indiscusso che il momento consumativo del delitto di cui all’art. 316ter cod. pen., nell’ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni (ex plurimis: Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014 (dep. 2015), Sauro, Rv. 262549 – 01), quanto al luogo di consumazione del reato, ritiene il Collegio di dover aderire al primo orientamento sulla base di plurimi argomenti, testuali, sistematici e legati alla struttura del reato di cui si controverte.
Se, infatti, il legislatore nella rubrica e nella fattispecie di ille amministrativo di cui al secondo comma dell’art. 316-ter cod. pen., ha fatto ricorso al concetto di percezione, che allude alla materiale riscossione del danaro, nel primo comma della medesima disposizione, che tipizza la condotta incriminata, ha fatto riferimento alla nozione di conseguimento, che evoca piuttosto l’assegnazione della relativa somma.
La fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, come è dimostrato dalla sua collocazione sistematica nei delitti contro la pubblica amministrazione, è, inoltre, posta dal legislatore a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, considerato sotto il peculiare profilo della corretta amministrazione delle risorse pubbliche, italiane e dell’Unione europea, prima ancora che del patrimonio pubblico.
Nel disegno del legislatore, dunque, pur nel rapporto di sussidiarietà espressamente delineato tra le due fattispecie, il delitto di indebita percezione di
erogazioni pubbliche, non è una forma minore o attenuata di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ma una fattispecie autonoma introdotta al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse economiche dello Stato e dell’Unione europea, che verrebbe, invece, frustrata ove i fondi fossero assegnati a soggetti privi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiarne.
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316-ter cod. pen. è, infatti, posta tutela della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica; con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento, sanzionando l’obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo (ex plurimis: Sez. 6, n. 31737 del 25 giugno 2008, Sposato, Rv. 240978 – 01; conf. Sez. 5, n. 6641 del 16/02/2009, Zollo, Rv. 243339).
In coerenza con tale inquadramento sistematico, dunque, il legislatore non ha considerato l’ingiusto profitto da parte del soggetto beneficiato quale elemento del fatto tipico e la mancata previsione dello stesso non può essere surrogata dall’interprete, in quanto vi osta il divieto, costituzionalmente sancito, di analogia in materia penale.
Il legislatore ha, dunque, coerentemente polarizzato il disvalore del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. solo ed esclusivamente sull’evento di danno che si realizza nel momento e nel luogo in cui si realizza la deminutio patrimonii per il soggetto pubblico.
11. La valorizzazione, ai fini della determinazione della consumazione del reato (e, dunque, del radicamento della competenza per territorio) del momento e del luogo in cui si è realizzata la definitiva dispersione del danaro pubblico, del resto, oltre a rivelarsi coerente con l’intenzione del legislatore storico, con l’inquadramento sistematico della fattispecie di reato e con la sua struttura, si rivela non irragionevole nelle sue applicazioni concrete.
La rilevanza del momento della definitiva dispersione per l’ente erogatore del danaro pubblico rispetto a quello della sua effettiva acquisizione da parte del privato consente, infatti, di individuare il luogo e il momento di commissione del reato, senza consentire al beneficiario di influire sulla determinazione della competenza, sino a scegliere il tribunale competente, ad esempio, a mezzo della semplice domiciliazione del proprio conto corrente bancario nel caso di sovvenzioni erogate, come nella specie, mediante bonifico.
Parimenti la valorizzazione del luogo della perdita del bene pubblico, non certo irragionevolmente, consente, nei casi di centri di erogazioni pubbliche “inquinati”, di unificare le indagini, evitando di frammentarle in distinti fori
ragione del luogo scelto da ciascun soggetto indebitamente beneficiato per ricevere l’accredito delle somme.
Tale esigenza è, peraltro, stata avvertita dallo stesso legislatore, sia dell’Unione europea (Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’istituzione della Procura europea), sia nazionale (d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 9, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO») che, a mezzo dell’introduzione della disciplina della Procura europea, ha introdotto forme di centralizzazione e di specializzazione nelle indagini sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e, segnatamente, sui reati che rientrano nella competenza materiale e territoriale di tale organo giudiziario ai sensi degli artt. 22 e 23 del Regolamento predetto.
12. Muovendo da tali premesse, occorre rilevare che, nel caso di specie, la tariffa agevolata prevista dall’art. 24, secondo comma, del d. Igs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dal D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia) è un «incentivo che ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio» per la produzione di energia alternativa di natura fotovoltaica, erogato a fondo perduto dalla RAGIONE_SOCIALE per un ventennio e, dunque, è un contributo nel senso accolto dall’art. 316-ter cod. pen. (come già affermato da Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 254490 – 01).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, del resto, affermato che «il riferimento sia dell’art. 316-ter sia dell’art. 640-bis cod. pen. a «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» è tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico» (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962-01).
Tale incentivo, per quanto accertato dalle sentenze di merito, è stato erogato dalla RAGIONE_SOCIALE nella propria sede in Roma, mediante accredito disposto sui conti correnti intestati alle società beneficiate.
La competenza per territorio per i delitti contestati nel presente procedimento deve, dunque, radicarsi in Roma, ove ha sede la persona offesa, in quanto è questo il luogo in cui si è verificata la deminutio patrimonii per l’ente pubblico.
13. Gli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento della censura relativa all’incompetenza per territorio si estendono, secondo quanto previsto dall’art. 587 cod. proc. pen., anche ai coimputati, che abbiano impugnato la sentenza per motivi diversi, in quanto è questo un motivo di natura oggettiva e non esclusivamente personale (ex plurimis: Sez. 1, n. 34898 del 13/07/2022, Alfieri, Rv. 283500 – 01).
Alla stregua, di tali rilievi la sentenza impugnata e quella pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2016 devono essere annullate senza rinvio, in quanto emesse in violazione dell’art. 21 cod. proc. pen., e deve essere ordinata la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2016, disponendo la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma ritenuto competente per territorio.
Così deciso il 15/03/2023.