Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Niscemi; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Marano di Napoli; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame della questione sulla competenza territoriale e in linea subordinata l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al pubblico ministero del tribunale di Messina ed in linea ulteriormente subordinata il rigetto dei ricorsi. lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME AVV_NOTAIO che ha aderito alla richiesta del coimputato COGNOME in tema di incompetenza territoriale e ha altresì comunque insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Ragusa del 4.10.2022 rideterminando la pena applicata a COGNOME NOME e statuendo sulle pene accessorie, e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il rispettivo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo il primo un motivo e il secondo due motivi di impugnazione.
NOME NOME rappresenta la violazione degli artt. 8, 21, 491 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che diversamente da quanto ritenuto dai giudici, l’accordo per l’acquisto di stupefacente si sarebbe perfezionato in Campania, come emergente anche dalla ordinanza cautelare e come risultante da specifiche intercettazioni citate in ricorso. I giudici non si sarebbero confrontati con tali dati.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione, in relazione alla mancata esclusione a suo carico della aggravante di cui all’art. 80 del DPR 309/90, laddove nella prospettiva difensiva, peraltro, era stata evidenziata la significatività della costante quantificazione del denaro da pagare, pari a 500 euro, quale circostanza incompatibile con una quantità ingente di hashish.
Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, a fronte della specifica prospettazione in appello della intervenuta consegna volontaria del ricorrente. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato la doglianza per cui il significativo discostamento dal minimo edittale non era giustificato dalla materialità del fatto soprattutto in ragione della non rilevante incidenza causale del concorso contestato. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici per giustificare la scelta sanzionatoria, il ricorrente avrebbe intessuto rapporti con soggetti per nulla distanti dalla sua zona di provenienza e sarebbe formale il riferimento alla intensità del dolo. La corte richiamerebbe altresì dati insussistenti a giustificazione del trattamento sanzionatorio, e si contesta il riferimento al dato ponderale per stabilire sia la pena che l’aumento per l’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME Il motivo dedotto dal COGNOME è infondato. Va premesso che la decisione dei giudici di merito in ordine alla riconosciuta loro competenza territoriale fa applicazione del principio per cui in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l’accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell’accettazione. (Sez. 3 – , Sentenza n. 14233 del 05/02/2020 Rv. 279289 – 01).
Con le decisioni assunte sul punto e contestate, i giudici non si sono limitati a giustificare l’individuazione dell’intervento accordo verbale di compravendita in area di competenza del rispettivo distretto in ragione della destinazione della droga al mercato vittoriese della droga, ma hanno anche valorizzato, come evidenziato dallo stesso ricorrente, la notevole quantità di sostanza stupefacente commercializzata nonchè la circostanza per cui il coimputato COGNOME era giunto in territorio Campano munito già di un acconto di euro 5000,00. E’ sulla base di questa complessiva motivazione che si stabilisce, da parte della Corte di appello, invero con un percorso logico che non appare affatto manifestamente irragionevole né frutto di alcuna motivazione carente ovvero apparente, che “già nelle sue linee essenziali la compravendita era stata già precedentemente concordata”. In altri termini, si osserva che la contrattazione – avvenuta – di un notevole quantitativo di droga, tra soggetti tra loro notevolmente distanti, di cui l’uno si recava in Campania già munito di un acconto di ben 5000 euro, poi effettivamente consegnati, non poteva che ritenersi già realizzata e perfezionata in area siciliana. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Rispetto a tale spiegazione il ricorrente valorizza conversazioni, invero non allegate, ed evincibili nei limiti RAGIONE_SOCIALE citazioni di cui alle sentenze di merito, da cu lo stesso ricava che il COGNOME COGNOME i 5000 euro al COGNOME in Campania, e che il primo già anteriormente ai fatti del 28 e 29 marzo 2019 era presente in Campania. Altre conversazioni, secondo la difesa, attesterebbero incontri in Campania tra il COGNOME e il COGNOME. Ebbene, si tratta di conversazioni che, da una parte, non dimostrano esplicitamente che l’accordo sarebbe avvenuto in Campania ovvero in luogo diverso da quello fondante la competenza territoriale dei giudici di merito. Dall’altra, non sono affatto incompatibili con il rilievo logic dei giudici, per cui l’arrivo in Campania, con il COGNOME già munito di 5000 euro per l’acquisto di quantità considerevoli di droga, sarebbe espressivo di un accordo già concluso prima nelle sue linee essenziali. La stessa difesa non //)
fornisce alcuna logica prospettazione, tantomeno ineluttabile, così da disarticolare in maniera “manifesta” la logicità della motivazione contestata come necessario in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento del vizio motivazionale prospettato -, laddove in ricorso sostiene che, al contrario, il possesso di un acconto di 5000 euro già al momento della partenza per la Campania sarebbe dimostrativo, invece, del fatto che solo in Campania, e non prima, sarebbe iniziata la trattativa che ha condotto alla stipula dell’accordo illecito.
2. COGNOME Il primo motivo dedotto da COGNOME è manifestamente infondato. A fronte di un caso di doppia conforme emerge che i giudici hanno illustrato più che coerentemente che il ricorrente svolse una importante attività di intermediazione per l’acquisto della droga in contestazione, così connotata per l’avere messo in contatto soggetti posti anche a notevoli distanze geografiche, in tal modo concorrendo a giusto titolo nel reato ascrittogli. Il tribunale ha anche coerentemente evidenziato il dolo del reato, rinvenuto attraverso costanti contatti telefonici di NOME e NOME con altri correi e mediante inviti à continui rivolti al NOME NOME recarsi in Campania per estinguere il debito ormai contratto. E lungo tale linea si è posta la Corte di appello, che attraverso l’analisi degli elementi emersi, a partire da conversazioni appositamente valorizzate, ha sottolineato la partecipazione consapevole dell’imputato nel reato, tanto da essere presente nei luoghi di consegna, da essere disponibile a ricevere acconti ulteriori (“qualche 500 euro” – e non uno solo -, che invero non sono pochi euri come sostenuto dalla difesa), da mettere in contatto il COGNOME con un altro soggetto campano per risolvere il problema insorto rispetto al debito dell’acquirente, nel quadro della intervenuta perdita dello stupefacente; il tutto con incidenza inevitabile anche rispetto alla fattispecie dell’aggravante ex art. 80 citato. In altri termini, i giudici hanno chiaramente quanto coerentemente ascritto al ricorrente la consapevole partecipazione in un traffico ingente di droga, e quindi la chiara conoscenza (o comunque l’ignoranza per colpa), da parte di costui, anche del notevole quantitativo integrante l’ingente quantità evocata dalla norma. Cosicchè l’attribuzione dell’aggravante ben si colloca nella cornice giuridica secondo la quale, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell’agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (Fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante per il concorrente che abbia assunto il Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l’acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna). (Sez. 4 – n. 18049 del 14/04/2022 Rv. 283209 – 01).
COGNOME Inammissibile è anche il secondo motivo. La Corte ha escluso le attenuanti a fronte di una richiesta sul punto generica, tale essendo l’invocazione RAGIONE_SOCIALE stesse sul rilievo, in alcun modo illustrato e dimostrato, per cui l’imputato si sarebbe spontaneamente consegnato alle autorità, laddove peraltro la pacifica consegna a quest’ultima è un dato assolutamente neutro, trattandosi di comportamento doveroso e nient’affatto particolarmente meritevole, di ogni cittadino. La citata censura di appello può, quindi, innanzitutto definirsi inammissibile, così da non potere innescare alcun vizio come invece dedotto, secondo il principio per cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 – 01).
Riguardo poi alla mancata considerazione della doglianza per cui il significativo discostamento dal minimo edittale non sarebbe stato giustificato dalla materialità del fatto, soprattutto in ragione della non rilevante incidenza causale del concorso contestato al ricorrente, si tratta di critica rivalutativa del merito, come tale inammissibile, a fronte RAGIONE_SOCIALE illustrate ragioni, sopra sintetizzate, circa concorso, fattivo, consapevole e rilevante, del ricorrente, e circa le ragioni della piena consapevolezza della sua azione, senza quindi che si possa rinvenire alcun formale e vuoto riferimento all’elemento soggettivo da parte dei due giudici di merito. Generica è poi la tesi per cui la corte avrebbe richiamato, altresì, dati insussistenti a giustificazione del trattamento sanzionatorio, stante la mancata spiegazione e illustrazione di tale affermazione, mentre coerente è la valorizzazione del dato ponderale sia per stabilire la pena, invero determinata anche alla luce della gravità, illustrata, dei fatti, e della intensità, altretta spiegata, del dolo, sia per riconoscere l’aggravante, posto il principio secondo il quale ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio d “ne bis in idem” (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).
COGNOME Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME con
condanna del medesimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, e dichiarato inammissibile quello proposto da COGNOME NOME con condanna la pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi altresì la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE