Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36054 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
Presidente Ð
Relatore –
Sent. n. sez.1066/2025
PU Ð 30/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Piacenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per lÕannullamento con rinvio limitatamente alla pena e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per lÕaccoglimento dei motivi di ricorso.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME, in mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di cui allÕart. 318 cod. pen., come giˆ cos’ riqualificata lÕoriginaria imputazione per il reato di cui allÕart. 319 cod. pen.
In particolare il ricorrente, quale medico chirurgo in servizio presso la clinica SantÕAmbrogio di Milano, convenzionata con il RAGIONE_SOCIALE, è stato ritenuto responsabile di avere ricevuto plurime utilitˆ patrimoniali consistite nellÕerogazione di somme di denaro da parte della societˆ RAGIONE_SOCIALE, versategli a titolo di rimborso spese per la propria compagna, nonchŽ per sostenere le spese dei viaggi di lavoro affrontati per recarsi presso i diversi ambulatori ove venivano eseguiti gli interventi protesici, oltre che per viaggi di piacere, in cambio dellÕutilizzo di protesi ortopediche fornite dalla predetta societˆ dal mese di aprile del 2015 al settembre del 2017.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati relativi alla questione della competenza territoriale e alla determinazione della pena.
2.1. Violazione di legge art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la decisione sulla questione relativa allÕeccepita incompetenza territoriale, rigettata sia dal Giudice dellÕudienza preliminare e sia dal Tribunale nel giudizio di primo grado.
Secondo lÕassunto del ricorrente trattandosi di corruzione consumata attraverso plurime dazioni, la competenza era da individuarsi in Nocera Inferiore, quale luogo in cui si è verificata lÕultima dazione per il viaggio effettuato in tale localitˆ nel mese di settembre del 2017, per il quale sarebbero stati versati 164 euro per il viaggio di andata in aereo e 64 euro per il viaggio di ritorno in treno.
La Corte di appello, ritenendo che dovesse farsi riferimento al luogo non accertato in cui è avvenuta la dazione della somma di denaro, ha invece applicato il criterio residuale del domicilio dellÕimputato.
Al riguardo si reputa erroneo il riferimento alla consegna del denaro, dovendosi fare riferimento al luogo in cui il reo ha compiuto il primo atto di utilizzazione della somma posta a sua disposizione esteriorizzando lÕintenzione di farla propria (Sez. U, 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills).
Si osserva, altres’, che tra le altre utilitˆ percepite vi era anche la messa a disposizione di ambulatori in varie parti dÕRAGIONE_SOCIALE e tra questi lÕultimo risulta quello di Nocera Inferiore nel mese di settembre del 2017.
In ogni caso, si osserva che anche ove fossero da considerare i luoghi ignoti in cui sono avvenute le consegne delle somme di denaro, prima di applicare il criterio suppletivo di cui allÕart. 9, comma 2, cod. proc. pen. andava applicato il criterio previsto dal comma 1 del medesimo articolo che individua la competenza dellÕultimo luogo noto ove è avvenuta parte della azione criminosa contestata, e, quindi, in base allÕutilizzo dellÕambulatorio di Nocera Inferiore con il relativo viaggio.
In tal senso si fa rilevare che in altro separato procedimento per reati analoghi è stato fatto riferimento al luogo in cui lÕimputato ha effettuato le visite mediche presso lo studio medico messo a sua disposizione.
Infine, si rileva che la Corte di appello ha fatto riferimento al luogo di domicilio senza considerare lÕordine di prioritˆ previsto dal comma 3 dellÕart. 9 cod.proc.pen. che prevede che si faccia riferimento prima al luogo di residenza e solo in via subordinata a quello di dimora o di domicilio.
2.2. Con altro ordine di motivi si censura il vizio di motivazione per essere stata applicata lÕattenuante specifica dellÕart. 323comma 2, cod. pen. senza giustificare la ragione della riduzione della pena non nella misura massima di due terzi.
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo ordine di motivi, si deve preliminarmente rilevare che la questione della competenza territoriale è stata eccepita allÕudienza preliminare del 15 settembre 2022 e riproposta davanti al Tribunale lÕ8 novembre 2023 in sede di questioni preliminari senza richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione regolato dal nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022, n.150, entrato in vigore dal 30 dicembre 2022 e che, al comma 6, prevede che la parte che eccepisce la incompetenza per territorio senza avvalersi di tale istituto non pu˜ più riproporre lÕeccezione nel corso del procedimento.
Senza entrare nel merito, la Corte di appello avrebbe perci˜ dovuto limitarsi a rilevare la intervenuta improponibilitˆ della questione di incompetenza territoriale.
LÕart. 24 cod. proc. pen. prevede che il rinvio pregiudiziale possa essere richiesto anche in sede di questioni preliminari per la prima volta, sebbene non richiesto davanti al giudice dellÕudienza preliminare, potendo la questione di incompetenza essere riproposta ai sensi dellÕart. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, essendo detto termine non ancora scaduto allÕudienza dellÕ8 novembre 2023, tenutasi dopo lÕentrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, nel corso della quale è stata riproposta la questione della incompetenza territoriale precedentemente respinta dal Giudice dellÕudienza preliminare, la preclusione introdotta dal comma 6 del citato articolo è senzÕaltro applicabile.
Infatti, la questione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano è stata sollevata senza avanzare la richiesta di rimettere la decisione alla Corte di cassazione, in base a quanto previsto dallÕart. 25cod. proc. pen., giˆ in vigore
al momento in cui la questione è stata riproposta a norma dellÕart. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Il predetto meccanismo processuale prevede la possibilitˆ di anticipare lÕintervento della Corte di cassazione per ragioni di economia processuale, al fine di prevenire giudizi esposti al rischio di caducazione per la sopravvenuta decisione di incompetenza, ma pone nel contempo a carico della parte che eccepisca lÕincompetenza territoriale di richiedere contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla questione, con la conseguenza che ove tale richiesta non sia stata avanzata ed il giudice non abbia ritenuto di disporre dÕufficio il rinvio della decisione alla Corte dichiarando la propria competenza, la questione sulla competenza non pu˜ essere più riproposta non solo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il giudizio di merito, ma neppure con lÕappello.
Occorre ricordare che il rinvio pregiudiziale è stato configurato dal legislatore della riforma non come un mezzo di impugnazione di una decisione giˆ presa dal giudice di merito alla stregua del regolamento preventivo di competenza previsto nel processo civile, ma come una rimessione degli atti alla Corte di cassazione perchŽ decida in via anticipata sulla competenza per la finalitˆ di soddisfare quella esigenza di definitivitˆ della decisione sulla competenza, altrimenti soggetta a possibili rivalutazioni con il rischio di azzerare il processo nei successivi gradi di giudizio.
Trattandosi di questione non più deducibile nŽ con lÕappello e nŽ con il ricorso per cassazione, non solo non è necessario ma neppure è consentito in questa sede rivalutare la correttezza della decisione assunta dal Tribunale.
Avendo la Corte di appello errato sotto tale profilo, inducendo in errore la stessa parte ricorrente, non si ritiene di applicare al ricorrente la condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende prevista per il caso di inammissibilitˆ del ricorso a norma dellÕart.616 cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha fatto propria, richiamandola implicitamente, la motivazione del Giudice di primo grado che aveva applicato la minima riduzione di un terzo per due ragioni: la tardivitˆ della messa a disposizione del prezzo della corruzione e la parzialitˆ della somma offerta in restituzione.
La Corte di appello, preso atto della integrazione dellÕofferta della parte residua del prezzo della corruzione da parte dellÕimputato avvenuta nel corso del giudizio di appello, ha disposto coerentemente una maggiore riduzione di pena, ma non nella massima misura dei due terzi prevista dallÕart. 323comma 2, cod. pen.
Si tratta di una decisione che appare implicitamente motivata sulla base della stessa ragione che aveva giustificato la decisione del primo giudice, ovvero la tardivitˆ dellÕofferta di riparazione avvenuta per fatti commessi nel 2017.
Deve ritenersi, quindi, che è la tardivitˆ dellÕofferta che ha giustificato la mancata applicazione del massimo di riduzione della pena prevista dallÕattenuante dellÕart. 323comma 2, cod. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese del procedimento per le ragioni sopra esposte.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso in Roma il giorno 30 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME