Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale, riportandosi alle conclusioni scritte già rassegnate, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi l’AVV_NOTAIO del foro di Roma e l’AVV_NOTAIO del foro di Perugia per COGNOME NOME e il solo AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, i quali hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Firenze, dichiarata la nullità parziale della sentenza de Tribunale di Siena nei confronti di NOME, limitatamente al capo V) della rubrica (reato p. e p. dagli 110, cod. pen., 73 e 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990, avente a oggetto la cessione a soggetto non identificato di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Arezzo il 30.8.2008), ha restituito gli atti al giudice per le indagini prelim presso quel Tribunale per provvedere, rispetto a tale capo di imputazione, sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero e rideterminato in anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa la pena nei suoi confronti per il NOME cui al capo F) , confermando nel resto la sentenza impugnata, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per i citati capi F) e V), nonché per il capo Z) della rubrica , unificati i reati sotto il vincolo della continuazione.
2. Il compendio probatorio a base del giudizio di condanna è costituto dagli esiti di attività captativa, di osservazione e controllo, da alcuni sequestri sostanza, nonché dall’apporto di dichiaranti ai sensi dell’art. 210, cod. proc. pen. (tra i quali COGNOME NOME, cioè il soggetto che aveva accompagnato la NOME in Olanda con il denaro funzionale all’acquisto della cocaina; ma anche COGNOME NOME, fratello dell’odierno ricorrente, che si era definito un “corriere” della droga). Il Tribunale aveva ritenuto che il contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali captate dovesse leggersi e interpretarsi alla luce degli operati sequestri di stupefacente e dell’assenza di altre ragioni plausibili per i numerosi incontri accertati, le fonti dichiarative assu avendo consentito di escludere l’attribuzione di significati alternativi o equivoci a dialoghi (l’oggetto dei quali erano, di volta in volta, lo stipendio di ogni sogget coinvolto, le modalità chimiche di preparazione della droga, la riscossione di somme dai vari interlocutori, sparsi su tutto il territorio nazionale e non, le modalit rifornimento della cocaina dall’estero). L’insieme di tali elementi aveva consentito, secondo i giudici del merito, di ritenere l’esistenza di un’organizzazione dedita alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, materialmente commessi dagli
imputati nei termini contestati in imputazione, come corroborato dall’intervenuta condanna per la fattispecie associativa di so g g ett i giudicati separatamente (i citati COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME oltre a COGNOME NOME), tenuto anche conto delle accertate frequentazioni tra i predetti.
La Corte d’appello ha, dunque, richiamato la ricostruzione degli elementi probatori operata dal primo giudice, quanto agli odierni ricorrenti, ritenendone intanto indubbia la partecipazione alla importazione di un ingente quantitativo di cocaina dall’Olanda, del quale i nove chilogrammi sequestrati avevano costituito solo una residua parte : la lettura unitaria del emergenze istruttorie e la natura dei rapporti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e gli altri concorrenti del reato avevano disvelato che la partecipazione a tale grossa operazione non era stata estemporanea o casuale e, soprattutto, che entrambi avevano avuto perfetta contezza delle attività esercitate da RAGIONE_SOCIALE e dai sòggetti a lui più vicini . e, di conseguenza, anche dell’apporto che la loro condotta aveva assicurato per il perfezionamento dell’acquisto della droga (quanto alla NOME), per la detenzione conseguente all’importazione (quanto al COGNOME NOME), entrambi avendo in tal modo agevolato la consumazione del reato da altri determinato, second o lo sche ma di cui all’art. 110, cod. pen., richiamando anche le conversazioni il cui contenuto è stato ritenuto più pregnante a dimostrazione degli assunti accusatori, alle quali si rinvia per comodità espositiva.
Nel rispondere alle censure difensive degli imputati , l Corte territoriale ha, intanto, ritenuto che, effettivamente, per il reato di cui al capo nei confronti della NOME, non sussistevano i presupposti per procedere a giudizio immediato , ma che, trattandosi di reato non legato al più grave capo F) da stringenti ragioni di connessione, poteva disporsi la separazione dei procedimenti, senza alcun pregiudizio in ordine al relativo accertamento, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per provvedere sulla richiesta di giudizio immediato.
Ha, di contro, ritenuto palesemente infondata l’eccezione nella parte in cui si era rilevato il mancato esaurimento della procedura incidentale cautelare, per non essere, al momento della richiesta del pubblico ministero, spirati ,i termini per proporre ricorso per cassazione ai seni dell’art. 311, cod. proc. pen., rilevando che la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva; e anche quella, ritenuta solo genericamente e aspecificamente
introdotta, di incompletezza delle indagini nel termine dei 180 giorni, atteso che l’evidenza della prova è carattere proprio del giudizio immediato “ordinario” e che, comunque, al giudice del dibattimento è precluso sindacare i presupposti per l’ammissione del rito al di fuori dei casi, diversi da quello eccepito, di inosservanza d norme procedimentali concernenti l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’imputato, ossia di violazioni attinenti all’esercizio del diritto di difesa, perso e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ha, poi, rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata, tra gli altr anche dagli odierni ricorrenti, quanto al capo F) della rubrica, rilevando l’illogici dell’argomentazione difensiva, ritenuta peraltro incoerente rispetto al principio della perpetuatio iurisdictionis, non potendosi ritenere che il giudice del dibattimento debba in ogni momento, fino alla chiusura dell’istruttoria (e forse anche durante la fase decisoria in ‘camera di consiglio), ‘rivedere la propria cdmpete n z a territorialè, all luce delle emergenze istruttorie raccolte e rilevando come l’assoluzione, al termine del giudizio di primo grado, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME dalla imputazione di partecipazione al reato associativo che, in quanto più grave, aveva attratto la competenza territoriale anche per il capo F), non determinava alcun obbligo di nuova valutazione della questione concernente la competenza territoriale.
Quanto, poi, alle singole imputazioni, la Corte territoriale, nel rispondere alle censure difensive, ha ritenuto infondata la ricostruzione dei fatti offerta dal nuovo difensore con la memoria contenente le conclusioni scritte (con la quale, era stato passato in rassegna il contenuto delle propalazioni dei dichiaranti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, per inferirne la completa estraneità ai fatti del ricorrente; erano state esaminate le specifiche risultanze probatorie rispetto ai singoli episodi delittuosi in contestazione e si era richiamata la sentenza di assoluzione di COGNOME NOME per i delitti di cui ai capi «V» e «Z»), anche con riferimento all’aggravante di cui all’articolo 80 comma 2, d. P.R. n. 309/1990 e al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, siccome frutto di un’inammissibile “atomizzazione delle risultanze probatorie”, contrastante con la doverosa e corretta visione d’insieme operata dal Tribunale, rinviando a singole conversazioni (riportate per stralci nel documento censurato), ritenute dimostrative della consapevolezza in ordine alla natura dell’importazione.
Quanto al più grave NOME di cui al capo F), relativo alla detenzione nell’appartamento di Bologna deL 9 chilogrammi di cocaina, i giudici del gravame hanno osservato che la prova non poggiava, come erroneamente sostenuto dal difensore nella memoria, su un’unica conversazione (la n. 3261 dd 6.10.2008), quanto piuttosto su una pluralità di elementi, fattuali e logici, dimostrativi dell’apporto concorrent consapevole di COGNOME NOME NOME NOME NOMEegli essendosi “speso” in prima persona, consapevolmente ed intenzionalmente, per reperire l’appartamento nel quartiere Borgo Panigale, a Bologna, dove stoccare l’ingente quantitativo di cocaina importato
dall’Olanda e avendo discusso con il fratello dell’operazione, citando anche altri concorrenti e venendo redarguito per tale imprudenza).
Quanto al NOME sub V), poi, ha ritenuto del tutto irrilevante la pronuncia assolutoria di RAGIONE_SOCIALE: in quella decisione, il giudice aveva invero confermato la telegraficità dei contatti telefonici, gli incontri che seguivano a stretto gi la presenza del quantitativo di droga (stoccato nell’appartamento di Arezzo e successivamente prelevato dalla polizia giudiziaria all’insaputa degli imputati) sin dall’agosto del 2008 e il suo parziale utilizzo; la stabile e professionale dedizione dell’imputato alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, concludendo la disamina con una decisione assolutoria in alcun modo condizionante quella impugnata, basata su elementi ben precisi che, globalmente considerati, hanno costituito, secondo la Corte territoriale una prova logica piena (il riferimento è a contatti telefonici e telematici tra i due COGNOME e la COGNOME del 26, 27 e 30 agosto 2008, da leggersi in necessaria correlazione all’attività delittuosa svolta professionalmente e in via esclusiva dal COGNOME NOME, sul cui contenuto, ritenuto decisivo dalla Corte d’appello, si rinvia agli stralci riportati nella sentenza impugnata) In definitiva, per quel giudice, la prova indiziaria, univoca, grave e concordante, non e r a smentita da elementi di segno contrario, da ricostruzioni alternative plausibili, da profili critici o equivoci, né gli imputati avevano introdotto nel processo una spiegazione plausibile e diversa delle conversazioni, proseguite con lo stesso tenore nei due mesi successivi.
Infine, quanto al NOME contestato al capo Z), a fronte di univoche risultanze, la difesa si era limitata a generiche contestazioni, ricollegate ad una non meglio specificata equivocità del contenuto dei dialoghi, al mancato rinvenimento dello stupefacente o di una osservazione diretta dello scambio, senza un confronto con le argomentazioni poste a fondamento della affermazione di penale responsabilità, cosicché, sotto tale profilo, quel giudice ha ritenuto la censura del tutt generica e, dunque, al limite della inammissibilità. Parimenti, quanto alla doglianza in punto di insussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità, sollevata in relazione al capo V), quel giudice ha rilevato come, al di là di un evidente refuso nella rubrica, la stessa non era stata contestata per questo episodio, ma neppure valutata dal giudicante, rimanendo fuori dal giudizio di comparazione (trattandosi, peraltro, di reato fine la cui pena è stata calcolata in aumento su quella base prevista per il reato più grave). Quanto, invece, alla pretesa erroneità del giudizio di bilanciamento, ha condiviso il ragionamento del primo giudice, il quale aveva riconosciuto le generiche al precipuo (ed esclusivo) fine di addivenire ad una pena proporzionata alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere, pur valutando la straordinaria gravità del reato sub F) della rubrica, così come l’assenza di segnali oggettivi di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore della condotta e di distacco dal contesto criminale.
Quanto alla COGNOME, la Corte del gravame ha ritenuto parimenti infondate le censure difensive, accomunate dal tratto della genericità e della mancanza di confronto con gli elementi posti a fondamento della affermazione della penale responsabilità, anche in questo caso rilevando lo sforzo continuo di parcellizzazione delle emergenze probatorie, estrapolate dal contesto di riferimento, senza una valutazione critica delle emergenze probatorie e richiamando per stralci i dialoghi ritenuti incriminanti, dai quali ha evinto che la donna non si era resa protagonista di una condotta estemporanea o occasionale, ma, al contrario, accreditata nei mesi interessati dall’attività di captazione quale figura di riferimento fondamentale, sulla quale gl imputati facevano affidamento ed alla quale si rivolgevano per aspetti logistici e per contributi fattivi di assoluta rilevanza. Pertanto, era irrilevante la sua assoluzione d reato associativo, diversi strutturalmente essendo i presupposti dei due delitti, così come la circostanza che tra il viaggio di ottobre in Olanda e la materiale impOrtazione della cocaina fossero trascorse quasi tre settimane, essendo emerso proprio dai dialoghi che quello era stato il tempo necessario alla conclusione dell’accordo, alla preparazione del carico ed al trasporto, la donna avendo accompagnato il complice con il denaro necessario alla formalizzazione dell’acquisto (come peraltro da quest’ultimo ammesso). Allo stesso modo, ha respinto l’assunto difensivo della mancanza di prova dell’arrivo in Olanda della donna, rispetto al quale ha opposto il rinvenimento nella sua abitazione di piantine estrapolate da “Google maps” relative all’itinerario Arezzo-Amsterdam (con indicazioni specifiche del chilometraggio e dei tempi percorrenza). L’attività della donna prima dell’operazione (programmazione del viaggio, messa a disposizione di COGNOME NOME del proprio veicolo, fatto revisionare, nel quale l’uomo riponeva l’ingente somma di denaro da corrispondere per l’acquisto dei 9 chili di cocaina trasportati a Bologna; la circostanza che il suo cellulare fosse stato spento per l ‘intera tratta, così come quello del coimputato; la inverosimiglianza delle giustificazioni del viaggio successivamente fornite) hanno costituto per quel giudice la chiave di lettura univoca della consapevolezza piena dell’altrui attività delittuosa e la condivisione della stessa, alla quale l’imputata aveva apportato contributi agevolatori di rilievo penale, anche con riferimento alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, la sua adesione avendo riguardato la specifica operazione condotta in Olanda, prestandosi ad un viaggio faticoso di oltre 2900 chilometri, percorsi in circa 30 ore, senza pernottamento, dietro compenso di 3000 euro, per acquistare stupefacente per un controvalore di circa 50.000 euro, del cui trasporto era a conoscenza, avendo la stessa offerto come spiegazione della presenza di tale somma una causale assurda. Il suo contributo, lungi dal poter essere considerato marginale, come invocato a difesa, si era tradotto, al contrario, per la Corte territoriale, in una condotta assoluta importanza per la consumazione del NOME, avendo i concorrenti fatto affidamento sulla TARGA_VEICOLO per poter svolgere quella parte determinante della condotta criminale ed avendo la stessa concorso nella fase della pianificazione del NOME, così Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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rafforzando l’altrui proposito criminoso e consentendo ai correi di confidare sulla sua affidabilità per compiere quel lungo viaggio, richiamando conclusivamente le considerazioni svolte per il coimputato quanto al giudizio di bilanciamento circostanziale.
3. I difensori degli imputati hanno proposto ricorsi con atti separati.
3.1. In particolare, la difesa della NOME ha formulato sei motivi.
Con il primo e il secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 453, commi 1 -bis e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 17 e 18 stesso codice e vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale disposto la separazione del procedimento riguardo a capi d’imputazione non separabili, non versandosi in alcuna delle situazioni contemplate dalla legge, nelle quali il giudice può esercitare il potere di disporre la separazione del procedimento e avendo ritenuto la separabilità in contraddizione con la decisione appellata, nella quale i due reati erano stati unificati nel vincolo della continuazione, senza fornire adeguata giustificazione dell’assunto che i due reati non sarebbero stati legati da stringenti ragioni di connessione.
Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il capo F), basata unicamente su elementi indiziari, evidenziando che solo congetturalmente2era stato ritenuto che la somma rinvenuta fosse destinata all’acquisto di un quantitativo di Kg. 9 di cocaina, con grado di purezza pari all’80%, considerata altresì la caducazione del capo V), con riferimento al quale la sentenza di primo grado è stata annullata.
Con il quarto motivo, ha dedotto violazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta competenza territoriale, questione dibattuta sin dalla fase cautelare. In particolare, la difesa, evidenziando come la competenza del Tribunale di Bologna fosse radicata dalla maggiore gravità del capo F) della rubrica, ha rilevato che, solo a seguito di imputazione coatta per il capo associativo, il GIP del Tribunale di Siena si era ritenuto competente, pur in difetto di una prova che l’organizzazione dell’importazione di cui al citato capo F) fosse avvenuta in Siena, ma anche della localizzazione, in quella città, del sodalizio, la cui esistenza non era stata neppure ravvisata dall’organo requirente nel momento in cui aveva esercitato l’azione penale con la richiesta del giudizio immediato e al quale deve rinviarsi per giudicare in ordine alla competenza, altresì evidenziando che quel titolo di reato era stato poi escluso.
Con il quinto motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto all’operato giudizio di bilanciamento in termini di sola equivalenza, anche a seguito dello stralcio disposto con riferimento al capo V), la conferma del giudizio operato in primo grado essendo smentita dal venir meno di uno dei fatti delittuosi sui quali il primo giudice aveva calibrato la propri decisione.
Con il sesto motivo, ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione della legge processuale e vizio motivazionale, quanto alla prova dell’elemento psicologico in relazione
all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, il ragionamento dei giudici del merito essendo basato su mere congetture che non soddisfano i canoni della certezza probatoria secondo i parametri di cui all’art. 533 comma 2, cod. proc. pen.
3.2. Anche la difesa del COGNOME ha formulato sei motivi.
Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla questione della incompetenza territoriale Tribunale di Siena in favore di quello Bologna, rilevando che la competenza di quest’ultimo era già emersa nella fase cautelare, riguardando il capo F), il più grave di tutti i c contestati, pertanto attraente la competenza, ritenendo del tutto carente la prova che l’organizzazione dell’importazione dall’estero dei 9 kg di cocaina (poi sequestrata i Bologna) fosse stata effettivamente organizzata in Siena e osservando che solo la prova della localizzazione specifica della sede dell’organizzazione ) preliminare all’acquis I avrebbe potuto spostare la competenza territoriale a Siena, prova che, tuttavia, come emergeva sin dalle fasi preliminari, sarebbe smentita, sul punto rilevando anche la carenza della motivazione della sentenza impugnata e la circostanza che la contestazione associativa era stata successiva all’esercizio dell’azione penale, conseguendo all’imputazione coatta disposta dal GIP.
Con il secondo motivo, ha dedotto erronea interpretazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità, anche con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in relazione a tutte le contestazioni ascritte al ricorrente, nessuno de elementi valorizzati nella sentenza impugnata esprimendo un’attitudine dimostrativa della specifica tipologia di stupefacente oggetto dell conversazione captata. Non sarebbe, a parere della difesa, soddisfatto l’onere dimostrativo, le condotte ascritte essendo state solo ipoteticamente ricostruite per il trami di sporadiche conversazioni, dal contenuto criptico, in difetto di prova della specifi condotta di volta in volta contestata. Si sono rilevate, in particolare, quanto al capo la totale indecifrabilità dei contatti richiamati e la mancata identificazione dell’eff beneficiario della sostanza, osservandosi vieppiù come non sia stata neppure accertata l’effettiva cessione; riguardo al capo z), invece, la difesa ha affermato che la condanna si baserebbe sul contenuto di una intercettazione.
Con il terzo, ha dedotto inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. art. 19 comma 3 e 238 bis, cod. proc. pen., quanto alle statuizioni di assoluzione del coimputato COGNOME in relazione al capo V) della rubrica, avendo la Corte · territoriale ritenuto provata, solo per il tramite del richiamo ad evanescenti intercettazi la configurabilità del reato, rispetto al quale non è intervenuto alcun sequestro sostanza e neppure è stato individuato l’ipotetico cessionario.
Con il quarto motivo, ha dedotto erronea interpretazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione quanto alla prova della
circostanza della ingente quantità, ritenuta dalla Corte del gravame in base a un ragionamento di carattere congetturale, la consapevolezza dell’imputato in ordine al quantitativo di sostanza essendo stata dedotta da elementi privi di capacità probatoria, a nulla rilevando, secondo la difesa, la intercettazione citata solo acriticamente in sentenza e nel corso della quale, invero, non vi sarebbe accenno al quantitativo della sostanza.
Con il quinto motivo, poi, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio dell motivazione quanto all’operato giudizio di comparazione tra le circostanze, avendo i giudici omesso di considerare la totale incensuratezza dell’imputato, la giovane età e, soprattutto, la radicale assenza di indici di pericolosità sociale, ricorrendo invece a me clausole di stile, lo stesso tessuto argomentativo della sentenza deponendo, secondo la difesa, per un suo ruolo estremamente marginale.
Infine, con il sesto motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla dosimetria della pena, sia con riferimento alla individuazione del reato più grave, che avuto riguardo agli aumenti disposti per la continuazione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, alle quali si è poi riportato in udienza, chiedendo la declaratori inammissibilità dei ricorsi.
I difensori degli imputati hanno anche depositato, con separati atti, motivi nuovi, con riferimento alla aggravante della ingente quantità, nonché successive, separate memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo le difese di entrambi gli imputati per l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono inammissibili.
In primo luogo, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei motivi (quarto motivo del ricorso COGNOME e primo motivo del ricorso COGNOME) con i quali sono state riproposte le questioni inerenti alla individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Siena.
La risposta dei giudici del merito è, infatti, perfettamente coerente con i princi ermeneutici già fissati da questa Corte di legittimità. Il vaglio delle censure, invero, condotto secondo due direttrici, la prima delle quali si fonda sul principio secondo il quale regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza di essi nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U, n. 27343 del 28/2/2013, Taricco, Rv. 255345-01) che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della perpetuati° jurisdictionis, cosicché, ove prima della chiusura delle indagini preliminari sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio pe
sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (sez. 3, n. 40676 del 21/6/2018, T., Rv. 273953-01). La seconda, invece, pone in rilievo il diverso aspetto della questione sollevata, in ordine al quale è consolidato il principio opposto della perpetuatiojurisdictionis, sì che la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limit temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, da compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi eventi o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fis della competenza per territorio (sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, COGNOME; sez. 4, n. 27252 del 23/9/2020, S., Rv.279537-01, in cui si è ripreso il principio, sottolineandosi il fatto che legge processuale, stabilendo all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui a 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative’ problematiche tra le “questioni preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni s punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove sostegno della proposta eccezione). Ne discende, quale logico corollario, che il giudice dell’impugnazione, al quale sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex ante, riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di ver su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale (sez. 2, 14557 del 4/3/2021, COGNOME, Rv. 281067-01; sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269212-01, in cui si è pure precisato che, in sede di legittimità, sono insindacabil gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte en termini dell’art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza).
Nella specie, la Corte territoriale ha puntualmente ribadito che la circostanza che per il NOME associativo fosse intervenuta decisione assolutoria era irrilevante ai fini individuazione della competenza territoriale, costituendo, con ogni evidenza, evento decisorio di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fiss della competenza per territorio. Né a diverso risultato può condurre la circostanza che il reat associativo sia stato contestato solo su imputazione coatta giudiziale e, dunque, dopo l’esercizio dell’azione penale, trattandosi di un evento che precede, in ogni caso, l sbarramento procedimentale sopra individuato.
Quanto alla individuata competenza, poi, la congruità della risposta dei giudici d’appello va valutata anche alla luce del relativo motivo di gravame: in quella sede, infatti, difesa degli imputati aveva contestato che vi fosse prova che l’organizzazione dell’importazione di cui al capo F) fosse avvenuta a Siena tra il 3 e il 31 ottobre 2008 (come riportato nell’imputazione), lo stupefacente essendo stato sequestrato a Bologna, affermando, per come puntualmente riportato tra virgolette nella sentenza impugnata, che tale
ricostruzione poteva essere giustificata nella fase degli atti introduttivi, quando ancor giudicante non disponeva delle fonti di prova, alle quali si era dato sfogo, poi, c l’espletamento della istruttoria, all’esito della quale, secondo la difesa, il Tribunale avr dovuto dichiarare la propria incompetenza. Con il ricorso, si è prospettata anche un’asserita assenza di prova della localizzazione dell’associazione in Siena, ma la doglianza, oltre ad essere del tutto apodittica e aspecifica, non è stata introdotta con il motivo d’appello pertanto, non è deducibile in questa sede a norma dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto a cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316-01). Preclusione processuale che si estende anche agli aspetti della decisione sul punto specifico Oggetto del gravame, ‘tuttavia non attinti da critiche specifiche é, quindi, sottratti cognizione del giudice del gravame (sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, COGNOME/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 28476802, in fattispecie relativa a recidiva erroneamente applicata dai giudici di merito, per esser i reati oggetto delle precedenti sentenze estinti ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., in c proposto motivo era stato incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità; n. 32780 del 13/7/2021, COGNOME, Rv. 281813-01, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale era stata dedotta la disapplicazione della recidiva, essendo stato il motivo di appello finalizza ad ottenere l’esclusione della natura infranquiquennale della stessa, trattandosi di richiest diverse anche in relazione ai presupposti).
3. Anche il primo e il secondo motivo inerenti alla disposta separazione del procedimento, formulati nell’interesse della ricorrente COGNOMECOGNOME sono manifestamente infondati. Ancora una volta, infatti, i giudici del merito hanno correttamen applicato le regole processuali che la difesa assume violate e hanno dato conto, in maniera del tutto congrua, della ritenuta separabilità dei giudizi aventi a oggetto distinte imputazioni. È principio più volte affermato che, quando il Tribunale riteng illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valuta necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal pri comma dell’art. 18 cod. proc. pen., non avendo alcun rilievo il principio fissat dall’art. 453, n. 2, cod. proc. pen., nell’ambito del quale per “indagini in corso” va intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati p i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase del indagini preliminari (sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-01; n. 14672 del 21/12/2012, dep. 2013, Akid, Rv. 255355-01).
4. Quanto ai restanti motivi dei ricorsi, è necessaria una premessa generale sui principi formulati a proposito dei vizi motivazionali deducibili, in un caso, come que all’esame, di sentenze conformi (a nulla rilevando l’annullamento della sentenza nei confronti della NOME limitatamente ad un capo d’imputazione e per motivi esclusivamente procedurali).
Orbene, le difese hanno sostanzialmente censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni d ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all’art. lett. e), cod. proc. pen. Peraltro, nonostante le prospettate violazione di legge e inosservanz di norme processuali, le censure sono sostanzialmente intese a contestare il ragionamento probatorio operato dalla Corte d’appello, tema che introduce anche quello della natura del controllo sulla motivazione devoluto a questa Corte di legittimità. Infatti, in caso di dop sentenza conforme, la struttura grustificativa della sentenza di appello si salda ‘con quella primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv., 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Sotto altro profilo, poi, è del tutto estraneo al vaglio di legittimità l’esame d aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativ loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principi costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono preclu giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/201 COGNOME, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099).
Ancora, il tenore di alcuni motivi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito “silenzio” motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, impone di precisare che – in sede di legittimità – non è censurabile una sentenza per il suo silenzio s
una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, COGNOME, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500).
Infine, poiché gran parte delle doglianze difensive ineriscono alla lettura di un compendio probatorio prevalentemente rappresentato da intercettazioni, non è ultroneo ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anch quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudi di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sott al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Pertanto, l’interpretazione e la valutazione del contenuto dell’attività di captazione sono appannaggio esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione cui esse sOno recepite (sez. 2, n. ‘50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
5. Alla stregua di tali coordinate in diritto, deve affermarsi la manifesta infondatezz del terzo motivo formulato nell:erresse della ricorrente COGNOME e del secondo e del terzo motivo formulati nell’interes’COGNOME. Deve, infatti, rilevarsi come il ragionamento giustificativo dei giudici del merito abbia dato conto degli elementi ricavati da una piattaform probatoria, attraverso la quale le singole azioni delittuose sono state per così dir “fotografate” in tempo reale e, rispetto a tale incedere argomentativo, le difese non hanno messo in evidenza vizi del ragionamento probatorio condotto dai giudici territoriali, ma sostanzialmente perseverato nella propria lettura difforme dei medesimi dati probatori, ritenuta più persuasiva, ciò che è interdetto, per l’appunto, in sede di legittimità.
Deve, peraltro, evidenziarsi che la censura che attacca il giudizio di responsabilità della NOME per il capo F) è anche del tutto generica e difetta del necessario confronto con la risposta che i giudici del merito hanno dato all’argomento difensivo per il quale mancherebbe la prova della destinazione della somma di denaro all’acquisto della droga in Olanda, genericità che connota, peraltro, anche l’argomento che fa leva sull’intervenuto annullamento per il capo V), non avendo la difesa neppure attaccato la valutazione dei singoli elementi posti a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità per il residuo capo d’imputazione, essendosi limitata ad asserire l’incidenza della separazione dei procedimenti sulla valutazione di quegli stessi elementi probatori .
Quanto, invece, all’imputato COGNOME, è la stessa tecnica espositiva delle censure a dare conto della finalità perseguita, quella cioè di prospettare una diversa ricostruzione
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fattuale preclusa in sede di legittimità per i principi già sopra richiamati, laddove la agi rilevanza della sentenza pronunciata in altra sede nei confronti del RAGIONE_SOCIALE denuncia, anche in questo caso, il difetto di un confronto effettivo con quanto esposto nella sentenza censurata, nella quale, invero, i giudici territoriali hanno dato atto della dirimen circostanza che gli elementi fattuali a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente erano stati confermati anche in quella diversa sede processuale. Trattasi, peraltro, di un motivo anche aspecifico, non avendo parte ricorrente neppure ricostruito il contributo causale posto in essere dal coimputato, né prospettata la identità delle situazioni riguardanti i due diversi soggetti.
5. Sono manifestamente infondati, oltre che del tutto generici, poi, il quarto motivo formulato nell’interesse della NOME e il sesto formulato nell’interesse del BRSHANAJ, inerenti al giudizio di imputazione soggettiva dell’aggravante della ingente quantità, la cu oggettiva sussistenza , non è stata censurata neppure con il gravame. A parte il richiamo a principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, le difese, in non hanno formulato effettive critiche al ragionamento esposto nella sentenza impugnata per giustificare tale imputazione, rilevandosi ad ogni buon conto, come puntualizzato dai giudici dell’appello (vedi pag. 35), che la censura era stata formulata con l’appello de COGNOME solo con riferimento al capo V) della rubrica, relativamente al quale, tuttavia, tale elemento circostanziale era stato escluso già con la sentenza appellata (sul punto, valendo il principio in forza del quale non può costituire oggetto di ricorso una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, ciò in quanto va scongiurato il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione sul quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284768-02; sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla NOME, invece, la giustificazione della decisione censurata poggia su elementi fattuali dimostrativi della piena adesione dell’imputata al programma criminale e della sua conoscenza delle coordinate dell’importazione alla quale ha assicurato il suo fondamentale contributo. Trattasi di decisione, peraltro, del tutto coerente con i principi pi volte affermati da questa Corte di legittimità, a mente dei quali la circostanza aggravante di che trattasi può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (sez. 3, n. 21968 del 24/2/2016, COGNOME, Rv.
267076; sez. 6, n. 13087 del 5/3/2014, Mara, RV. 258643, in cui il principio è stato affermato in fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa, relativa cioè ad illeci detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all’interno dell’auto guidata dal ricorren il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona – seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi quale punto di riferimento di un’organizzazione dedita al narcotraffico internazionale – per la consegna di una partita di droga in un’altra città).
Quanto ai motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (quinto e sesto motivo per COGNOME e quinto per COGNOME), infine, gli stessi, del tutto generici, sono anche manifestamente infondati, sia quanto all’operato bilanciamento, che avuto riguardo (per il solo COGNOME) all’aumento per la continuazione.
Premesso che l’onere di motivazione sulla dosimetria della pena deve considerarsi assolto anche senza una specifica ‘e dettagliata motivazione del giudice nel caso In cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288; sez. 5 n. 35100 del 27/6/2019, COGNOME, Rv. 276932; sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283), quanto al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, è sufficiente un rinvio ai principi consolidati della giurisprudenza legittimità per ribadire che esso costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudi di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitic esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-02; sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279181-02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appell che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coeren rispetto a quelli concorrenti di segno opposto; sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460-01, in cui si è affermato che, per il carattere globale del relativo giudizio, giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la straordinaria gravità della condotta di cui al capo F) della rubrica, ma anche l’assenza di segnali di pentimento, la consapevolezza del disvalore penale e sociale dei fatti e il mancato distacco dal contesto criminale di riferimento.
Infine, quanto agli aumenti per la continuazione, la censura difensiva non ha formato oggetto di apposito motivo di appello e, pertanto, la stessa è inammissibile per i principi già esposti nel § 5. La stessa è, in ogni caso, del tutto aspecifica, non avendo la parte indicato elementi alla stregua dei quali gli aumenti, del tutto contenuti, vista la misura final
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avrebbero dovuto essere ancora più contenuti, essendosi già affermato, in maniera qui condivisa, che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati, come nell specie, da condotte criminose seriali ed omogenee (sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279770-01; sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022, COGNOME, Rv. 28400501, in cui si è affermato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcola l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. peri.).
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dellOinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 settembre 2024
La Consigliera est.
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Il Presidente