Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE nei confronti di:
TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE
con l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Torino;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 07/02/2024 il Tribunale di Torino – sezione misure di prevenzione ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna – sezione misure di prevenzione in relazione all’istanza di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avanzata dalla Questura di Torino, ai sensi dell’art. 4 lett. c) in relazione all’art. 1 lett. c) D 159/2011 a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza in data 08/04/2024 il Tribunale di Bologna – sezione misure di prevenzione ha rilevato conflitto negativo di competenza e ha disposto
trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione al fine di determinare il giudic competente.
In particolare il Tribunale di Bologna ha ritenuto che le manifestazioni di pericolosità che avrebbero dovuto radicare la competenza nel territorio dell’Emilia Romagna erano solo tre e si trattava di fatti estemporanei ed occasionali di resistenza a pubblico ufficiale consumatisi a bordo di treni, durante viaggi che avrebbero dovuto portarlo a Torino.
NOME inoltre risultava ancora formalmente residente a Torino e la difesa che ha contestato il dato non ha fornito documentazione utile a dimostrare il trasferimento di residenza; l’ultimo decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di Torino gli era stato notificato in quel territorio.
Inoltre dal certificato penale risultano due condanne per fatti commessi in territorio di Torino e le ulteriori notizie di reato a suo carico che avevano dat origine a tre giudizi tuttora pendenti riguardano condotte commesse in territorio torinese.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Torino
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Torino – sezione misure di prevenzione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nel procedimento di applicazione di misure di prevenzione personali, la competenza territoriale, per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui pericolosità non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determina avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall’autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l’ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità» (Sez. 1, n. 45380 del 07/07/2015, Rv. 265255-01); essa si radica «nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si realizzino in luoghi diversi, nel luogo in cui l condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza, secondo un accertamento da effettuarsi non sulla base di una verifica statica ma, piuttosto, in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell’attualità della pericolosità» (Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Rv. 27642401).
Alla luce di questi principi, pur evocati sinteticamente dal Tribunale di Torino, non appare corretta l’individuazione del giudice competente in quello del territorio in cui sono state commesse le ultime condotte criminose del soggetto proposto per l’applicazione della misura di prevenzione.
NOME NOME NOME NOME comunque è stato denunciato per illeciti, ritenuti indicativi della sua pericolosità, in data 01/12/2021 (resistenza a pubblici ufficia e altri reati), in data 07/02/2019 (rapina impropria), in data 21/07/2020 (attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento e altri), in data 03/04/2021 (calunnia e atti persecutori); tutte queste condotte sono state commes se nel territorio torinese e da quanto emerge dalla proposta della Questura, con affermazioni iattanti rivolte ai pubblici ufficiali e con video iniziative diffuse via social (anch’esse ritenute manifestazioni di pericolosità), NOME, spesso denominandosi “NOME“, rivendica di essere “capo di Torino”.
A fronte di questi episodi che segnano la continuità nelle manifestazioni di pericolosità richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell’individuazi del giudice competente, le più recenti condotte accertate in territorio bolognese sono solamente tre e si sono consumate a bordo di treno e in due casi su tratte dirette o provenienti da Torino.
Ne consegue la competenza del Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Torino sezione misure di prevenzione, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 5 settembre 2024
Il Corisiúliere estensore