Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26549 Anno 2023
I
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, e
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna,
nel procedimento nei confronti di
NOMECOGNOME
I nato mi omissis
111 COGNOME omissis proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 8/10/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che si dichiari l competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27/09/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME , gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in
famiglia e di lesioni personali, commessi nei comuni di omissis e di omissis
dall’estate 2022 all’attualità (quanto ai maltrattamenti) e il 17/09/2022 (quanto alle lesioni). Contestualmente all’applicazione della misura cautelare, il Giudice procedente si è dichiarato incompetente in favore dell’Autorità giudiziaria di Brescia, ritenendo che il fatto fosse stato consumato a omissis e, dunque, nel territorio bresciano (prima dimora della famiglia dell’indagato e della persona offesa), dal momento che, colà, «le condotte violente hanno cominciato ad acquisire quella consistenza da integrare la natura abituale del reato in contestazione». Ciò alla luce dell’orientamento di legittimità secondo cui la competenza per territorio del reato abituale di maltrattamenti in famiglia si radica dinnanzi al giudice del luogo in cui l’azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all’atto di presentazione della denuncia.
1.1. Il Pubblico Ministero, in data 4/10/2022, ha chiesto la rinnovazione della misura cautelare personale al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, sollecitando, tuttavia, che la questione relativa alla competenza territoriale venisse rimessa alla Corte di cassazione.
1.2. Con ordinanza in data 8/10/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha, indi, proposto il conflitto negativo di competenza.
Secondo il Giudice rimettente, invero, la competenza per territorio deve essere individuata con riguardo al luogo in cui il reato – di natura abituale – sia stato consumato, ovvero al luogo in cui gli ultimi atti tipici abbiano trovato la loro esplicazione, ossia in omissis . Nel frangente, lo stesso Giudice ha ritenuto di non rinnovare la misura cautelare, sul presupposto che, diversamente, egli avrebbe adottato un provvedimento rispetto al quale si stava dichiarando incompetente e che la proposizione del conflitto abbia determinato una prosecuzione della validità e dell’efficacia dell’ordinanza genetica anche oltre i venti giorni previsti dall’art. 27 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l’intervento della Corte di cassazione.
Sempre in premessa, va evidenziato che con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna è stata applicata la misura cautelare nei confronti di I COGNOME R.Z. COGNOME nei cui confronti il provvedimento genetico ha dato
esaustivamente conto dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 572, primo comma, cod. pen., commesso tra il gennaio 2022 e l’estate dello stesso anno, con condotta perdurante al momento della contestazione, tra il comune di COGNOME omissis COGNOME e quello di omissis (contestato al capo A) e al delitto di cui agli artt. 582, 585, 576, n. 5 e 577, primo comma, n. 1, cod. pen., commesso il 17/09/2022 nel comune di COGNOME omissis (contestato al capo B). Pacificamente, dunque, secondo quanto è riportato nella contestazione a partire dalla denuncia della persona offesa, RAGIONE_SOCIALE le prime condotte del delitto di maltrattamenti in famiglia (consistenti in calci, pugni, ingiurie e minacce anche di morte) sono state commesse a omissis , dunque, in un luogo rientrante nella competenza del Tribunale di Brescia; mentre le ultime condotte del delitto in parola (consistenti in percosse e ingiurie) sono state commesse in provincia di Bologna e, dunque, in un luogo rientrante nella competenza territoriale del Tribunale felsineo.
Tanto premesso, occorre evidenziare che il delitto contestato al capo A) costituisce violazione più grave rispetto al connesso delitto di lesioni contestato al capo B) e che, pertanto, esso rappresenta la fattispecie di riferimento ai fini della determinazione della competenza per territorio, secondo le regole stabilite dall’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Il delitto previsto dall’art. 572 cod. pen. ha natura necessariamente abituale, nel senso che esso viene integrato da una pluralità di condotte, commissive od omissive, ciascuna delle quale priva di autonoma rilevanza penale o sussumibile in altra fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148 – 01), ma destinata ad essere configurata come segmento della condotta di maltrattamenti quando concorra a realizzare una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 6, n. 6126 del 9/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033 – 01).
Ne consegue che se, per un verso, è corretto affermare che il delitto de quo può ritenersi integrato quando le singole condotte che lo compongono assumano un significato penalisticamente unitario ai sensi dell’art. 572 cod. pen., mantenendo, prima di allora, una valenza neutra o qualificata ai sensi di altro reato (Sez. F, n. 36131 del 13/08/2019, G., Rv. 276785 – 01; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461 – 01), nondimeno, quando le condotte proseguano anche dopo l’avvenuta integrazione della fattispecie in parola, la consumazione del delitto sarà, del pari, dilatata sul piano spazio-temporale, a ricomprendere le ulteriori manifestazioni di rilevanza penale. Ciò che significa, concretamente, che sia il tempus, sia il /ocus commissi delicti andranno collocati nel tempo e nello spazio dell’ultima condotta idonea a integrare la fattispecie de qua (Sez. 6, n. 2979
del 3/12/2020, dep. 2021, C., Rv. 280590 – 01; cosi anche Sez. 6, n. 52900 del 4/11/2016, P., Rv. 268559 – 01, relativa alla materia del termine prescrizionale).
Sulla base di tali premesse deve, pertanto, condividersi l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura di reato abituale, la competenza per territorio si radica dinnanzi al giudice del luogo di realizzazione dell’ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato (Sez. 6, n. 24206 del 26/03/2019, L., Rv. 276752 – 01).
Ne consegue che, nel caso in esame, essendosi le condotte di maltrattamenti protratte siano al momento della denuncia o, meglio, sino a quello dell’applicazione della misura cautelare (ovvero il 27/09/2022) e nel luogo in cui l’indagato e la persona offesa si erano ritrasferiti, ovvero COGNOME omissis COGNOME 1, la consumazione del delitto si considererà realizzata in quello stesso momento e in quel medesimo luogo, ovvero appunto in i COGNOME omissis COGNOME I, rientrante nel territorio di competenza del Tribunale di Bologna.
Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
5.1. Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, secondo quanto imposto dalla legge in relazione alla natura dei reati ascritti all’imputato.
PER QUESTI MOTIVI
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in data 2/05/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente