Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27442 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-lett-e/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO COGNOME NOME chiede raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avanzata, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 22 marzo 2024, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato in relazione ai delitti, accertati in Marano di Napoli il giorno 19 marzo 2024 a seguito di perquisizione effettuata presso la sua abitazione, di cui all’ art.2 1.895/1967 (detenzione armi da guerra, capo A della imputazione provvisoria), artt. 2 e 7 1.895/67 (detenzione di armi comuni da sparo, tre fucili, una pistola ed una canna mod. Magnum, capo B), art. 648 cod. pen. (ricezione di due fucili provento di furto, capo C) e artt. 23 1.110/75 e 648 cod. pen. (acquisto e detenzione di arma clandestina, pistola con matricola abrasa, capi D ed E).
Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi della richiesta di riesame riguardanti la dedotta incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord e la insussistenza delle esigenze cautelari e, per l’effetto, ha confermato il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta ordinanza l’indagato, per mezzo degli AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento della stessa.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 8, 21, 27 e 391 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica con riferimento al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso l’ordinanza genetica.
Il ricorrente al riguardo osserva che – come si evince dal verbale di arresto e dalla relazione tecnica del geom. COGNOME depositata dalla difesa – i reati più gravi oggetto di imputazione provvisoria (la ricettazione di cui ai capi C ed E, la detenzione dell’arma da guerra di cui al capo A e la detenzione della pistola con matricola abrasa del capo D) sarebbero stati consumati nel territorio del comune di Quarto e non già di quello di Marano, giacché tali armi erano state rinvenute nella folta area boschiva (adiacente l’abitazione del ricorrente) compresa nel territorio di Quarto, rispetto al quale è competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
2.2. Con il secondo motivo l’indagato deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275, 280, 284 e 285 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ed alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente al riguardo evidenzia che, in sede di udienza di convalida, egli aveva rettificato le sue iniziali dichiarazioni spontanee (con le quali aveva ammesso le proprie responsabilità rispetto a tutti i fatti oggetto della imputazione provvisoria) riconoscendo la paternità unicamente di quanto rinvenuto dagli operanti nella propria abitazione e nel garage (due fucili, sei cartucce ed un caricatore per pistola Beretta) specificando che esse erano dovute unicamente alla volontà di proteggere la famiglia e la moglie gravemente ammalata e che l’area boschiva dove erano state trovate le armi clandestine e da guerra è un’area accessibile a tutti.
Pertanto, vi erano tutte le condizioni per disporre, quanto meno, la misura degli arresti domiciliari con eventualmente il braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve respinto.
Quanto al primo motivo deve richiamarsi il condivisibile principio sulla base del quale la competenza si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (tra le altre: Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782; con riferimento alla competenza funzionale: Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, Sentenza n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 01).
2.2. Orbene, nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha fondatamente disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale evidenziando, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come dalla imputazione provvisoria si ricavava che le condotte oggetto di contestazione erano avvenute nell’ambito territoriale del comune di Marano, dove si trovano l’abitazione dell’indagato (con il relativo garage) e la vegetazione immediatamente limitrofa alla stessa casa.
Al riguardo il giudice del riesame ha escluso che la pubblica accusa fosse incorsa in alcun macroscopico e percepibile errore considerato che la tesi difensiva – secondo cui le armi clandestine e da guerra sarebbero state rinvenute nel territorio di Quarto, dato che la folta area boschiva insiste nel territorio di tal ultimo comune – non era dimostrata considerato che nei pressi dell’abitazione
dell’indagato esiste una vegetazione che ricade anche nel territorio di Marano e che, di conseguenza, non è stato possibile indicare con esattezza in quale parte del confine tra i due citati comuni erano state rinvenute le armi; per tale ragione, in modo coerente, la competenza è stata confermata sulla base della contestazione come formulata nel capo di imputazione provvisoria.
3. Passando all’esame del secondo motivo, deve ribadirsi che in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell’attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice (in tal senso, tra le molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). Scrutinata alla stregua di tali principi, l’ordinanza impugnata appare ineccepibile, avendo essa fornito – proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati esauriente spiegazione dell’esigenza di cautela. Al riguardo, le contestazioni sono peraltro estremamente generiche.
Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, apparendo prive di pregio le censure più analiticamente sviluppate in proposito. Il Tribunale ha infatti correttamente evidenziato come il pericolo di reiterazione del reato sussista in grado assai elevato, alla luce della spregiudicatezza dell’agire dell’indagato che deteneva varie armi da fuoco (anche da guerra e clandestine) per conto del gruppo dei ‘quartesi’ come riferito dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME Roberto, e del rischio specifico che da ciò è derivato, e potrebbe ulteriormente derivare, per l’incolumità dei terzi. L’intensità dell’esigenza cautelare non tollera dunque, secondo la ragionevole valutazione del giudice di merito, l’imposizione di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, in sostanza affidato proprio a quelle doti di equilibrio, autodisciplina e autocontrollo che l’indagato ha rivelato di non possedere.
La valutazione di merito, logicamente ed esaurientemente argomentata, sfugge quindi a censura in sede di legittimità, non potendo tra l’altro assumere rilievo al riguardo le condizioni di salute della moglie, peraltro già esistenti al momento dei fatti in contestazione.
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.