Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12696 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Data Udienza: 26/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 26/02/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Udita la relazione del Consigliere relatore, NOME COGNOME,
Letta la requisitoria resa, all’esito di trattazione scritta, dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Roma
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con riferimento al procedimento instaurato nei confronti di NOME COGNOME – in ordine al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., perchØ, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, a sostegno dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, nell’istanza del 18.06.2020, aveva fatto riferimento a determinate fatture, meglio specificate in atti, attestando falsamente che esse, differite al maggio 2019, fossero riferite a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019, conseguendo indebitamente il beneficio economico globale pari a euro 10.466,00, in Aliano, il 3 luglio 2020 -, ha, con decreto del 30 dicembre 2021, disposto, sulla corrispondente richiesta formulata dal Pubblico ministero, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 10.466,00 o di altri valori fino alla medesima concorrenza e il sequestro per equivalente di mobili o immobili fino alla suddetta concorrenza e contestualmente ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente l’Autorità giudiziaria di Matera, con restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Alla base di tale ultima determinazione Ł stato evidenziato che il reato suindicato doveva ritenersi commesso in Aliano, località rientrante nel circondario del Tribunale di Matera, sicchØ il provvedimento cautelare reale veniva disposto ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., con l’impostazione del conseguente corso processuale.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, ricevuta la corrispondente richiesta del Pubblico ministero, ha, con provvedimento del 10 gennaio 2022, nuovamente emesso
la misura cautelare reale nei confronti del suddetto indagato, dichiarando contestualmente la sua incompetenza per territorio per essere competente l’Autorità giudiziaria di Roma, con relativa restituzione degli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore corso.
Con riferimento alla questione di competenza, si Ł osservato che il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’ente pubblico eroga i benefici economici disponendo il corrispondente accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, quello essendo l’atto con cui si determina la dispersione del denaro pubblico: e l’esame dell’estratto del conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE faceva emergere che il contributo di euro 10.466,00 era stato erogato il 3 luglio 2020 dall’RAGIONE_SOCIALE di Roma.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, essendo stato richiesto dal Pubblico ministero, ha nuovamente provveduto ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. emettendo il 24 gennaio 2022 il decreto di sequestro preventivo nei confronti di NOME, ma ha negato la propria competenza per territorio sollevando il conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, per i conseguenti effetti in ordine alla conclusiva decisione sulla misura cautelare reale.
Sull’argomento della competenza territoriale, tale Giudice, sul rilievo che il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. giunge a consumazione nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo ottiene l’indebita erogazione, con l’effetto che tale consumazione postula che l’agente percepisca il beneficio non dovuto, ha individuato come elemento rilevante il fatto che il contributo oggetto di procedimento era stato incassato dall’indicata società sul suo conto, acceso presso la Banca CC di Monte di Pruno di Villa d’Agri, frazione di Marsicovetere, località compresa nel circondario del Tribunale di Potenza, con la conseguente evenienza della competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria di Potenza.
Il Procuratore generale, con articolata requisitoria rassegnata per iscritto, ha prospettato la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza dell’Autorità giudiziaria di Roma, in quanto, analizzate le linee ermeneutiche rilevanti per il caso di specie, ritiene rilevanteper l’individuazione della competente per territorio l’ubicazione della sede della persona offesa, essendo questo il luogo in cui si Ł verificata la deminutio patrimonii per l’ente pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerata la peculiarità della consecutio RAGIONE_SOCIALE varie declaratorie di incompetenza, deve ritenersi l’ammissibilità del conflitto, poichØ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai tre giudici RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari suindicati, di conoscere del medesimo procedimento – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
1.1. Circa il fatto che il contrasto sulla competenza a procedere Ł intervenuto fra giudici per le indagini preliminari, si considera generalmente – anche argomentando a contrario dalla lettera dell’art. 28, comma 3, cod. proc. pen., al lume del quale, nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione – che sono ammissibili i restanti conflitti di competenza e, in particolare, per quel che qui rileva, i conflitti negativi di competenza per territorio (l’esclusione della proponibilità della suindicata, specifica categoria di conflitti essendo stata originariamente prevista in attuazione della direttiva n. 15 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, fondata sulla ritenuta esigenza di lasciare
la libertà al pubblico ministero di esperire le indagini ritenute congruenti in relazione al reato commesso nel territorio della propria circoscrizione, in una fase in cui la situazione determinativa della connessione resta da verificare; ciò, salva, comunque, l’ulteriore necessità ermeneutica di raffrontare la norma con il – successivamente introdotto – disposto dell’art. 54-bis cod. proc. pen. in tema di contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero).
In tale prospettiva, pertanto, trattandosi di un’ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., siccome piø giudici ordinari hanno rifiutato di prendere cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone, si Ł ritenuto che il conflitto, pur se insorto nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini fra diversi giudici per le indagini preliminari, sia ammissibile (Sez. 1, n. 10765 del 05/03/2009, Confl. comp. in proc. Mitrofan, non mass; Sez. 3, n. 1744 del 30/07/1993, Confl. comp. in proc. Bernardini, Rv. 194468 – 01).
1.2. Nel caso di specie, il giudice che ha sollevato il conflitto lo ha fatto quando Ł stato chiamato a provvedere sulla richiesta di misura cautelare reale (inerente quindi a un procedimento incidentale che si Ł instaurato nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari), ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza e, poi, della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera.
Ora, se non può obliterarsi che la declinatoria di competenza pronunciata nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari determina l’emissione da parte del giudice di un’ordinanza con restituzione degli atti al pubblico ministero e produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, cod. proc. pen.), senza le successive decisioni tipiche della fase, siccome tale decisione non si profila ex se idonea a determinare la successiva insorgenza del conflitto anche quando, nel corso del giudizio, il giudice della stessa o di altra sede decida diversamente sul tema della competenza, ciò non di meno si configura un’ipotesi di conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, investito dal pubblico ministero della richiesta di una misura cautelare, in conseguenza di declinatoria della competenza per territorio resa da altro giudice per le indagini preliminari, ritenga a sua volta la competenza di quest’ultimo, atteso che, tale ulteriore declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto.
Laddove si verta in tema di misura cautelare da emettersi nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, particolare rilievo assume il caso in cui l’ulteriore declinatoria di competenza intervenga dopo che il primo giudice, investito della richiesta di applicazione della misura, abbia disposto la stessa e, contestualmente o successivamente, si sia dichiarato incompetente per qualsiasi causa. La fattispecie, disciplinata dall’art. 27 cod. proc. pen., si configura nel senso che la misura emessa cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice indicato come competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 cod. proc. pen.
Lo snodo rilevante e, per vero, non del tutto pacifico nell’elaborazione interpretativa si determina quando il giudice indicato come competente, preso in esame il caso a seguito della corrispondente richiesta del pubblico ministero, emetta o non emetta la misura cautelare nel termine fissato dall’art. 27 cit.
Proprio per la funzione espletata – in modo puntuativo – nella materia dal giudice per le indagini preliminari, si Ł piø volte affermato che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari indicato come competente per territorio ex art. 27 cod. proc., anzichØ ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare e dopo sollevi in conflitto: in tal caso, infatti, il compimento dell’atto non determina una situazione di stallo del procedimento, posto che il compimento dell’atto assume la funzione di stabilizzazione dello stesso, con la sua adozione essendosi definito il
corrispondente segmento procedimentale (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, Confl. comp. in proc. Diop, Rv. 279727 – 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Conflitto comp. in proc. COGNOME, Rv. 278940 – 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Conflitto comp. in proc. NOME, Rv. 279328 – 01).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità Ł giunta a ritenere l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari in uno all’emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice, dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, quante volte tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, sia tale da determinare comunque uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto, per avere – anche il giudice che ha emesso il successivo provvedimento – provveduto soltanto a fronte dell’urgenza costituita dalla decisione cautelare, resa in via provvisoria ed interinale dal primo giudice interpellato, ossia al fine di stabilizzare in via urgente, entro il termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione, la misura applicata in conformità alla previsione dell’art. 27 cod. proc. pen., ma senza avere inteso definire il procedimento nella fase cui lo stesso era pervenuto e ai fini dell’atto richiestogli con un riconoscimento implicito della propria competenza (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, Confl. comp. in proc. Pappone, Rv. 278360 – 01, con richiamo anche di Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Confl. comp. in proc. Monorchio, Rv. 275482 – 01, e Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, Confl. comp. in proc. Iannarilli, Rv. 275332 – 01).
In relazione alla prospettiva evidenziatasi in quest’ultimo alveo ermeneutico, merita, poi, prendere atto dell’arresto di legittimità che ha affermato il principio secondo il quale la misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente perde efficacia anche se quest’ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l’obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto, secondo tale pronuncia, non determina la sospensione del procedimento, per l’operatività dell’art. 30, comma 3, cod. proc. pen., senza che la previsione di cui all’art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consenta di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto (Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Collicenza, Rv. 287422 – 01).
1.3. La Corte osserva che, per la soluzione del presente conflitto, la constatazione dell’avvenuta emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del provvedimento cautelare espressamente – non certo in funzione stabilizzatrice, ma nuovamente con finalità soltanto interinale e urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 cod. proc. pen., determina ineludibilmente l’emersione del conflitto negativo di competenza e, di conseguenza, la necessità che lo stesso venga risolto per ovviare alla stasi processuale in cui altrimenti verserebbe il procedimento cautelare.
In effetti, lasciando impregiudicato – in quanto non determinante per la definizione di questo caso – ogni approfondimento esegetico sullo snodo da ultimo segnalato, Ł da rilevare, con riferimento alla fattispecie oggetto di scrutinio, che, dopo la prima declinatoria di competenza cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, non avendo individuato quale giudice competente quello che aveva emesso la declaratoria di incompetenza, ma un terzo giudice, ossia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, non si Ł trovato nelle condizioni di sollevare conflitto di competenza: quindi, per non vanificare il vincolo cautelare, ha dovuto necessariamente emettere il nuovo provvedimento con i connotati e i limiti di cui all’art. 27 cod. proc. pen.
Il terzo giudice che ha conosciuto del procedimento cautelare, ossia il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Roma, dal canto suo (e quale che dovesse essere il corso rituale da imprimere all’ulteriore consecutio), ha adottato di nuovo il provvedimento con l’espresso limite di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dando mostra di emettere la rinnovata cautela soltanto in via interinale, da
giudice che si riteneva territorialmente incompetente, con proposizione contestuale del conflitto.
Attesa questa limitazione connotante il provvedimento allo stato operante, deve necessariamente ritenersi non cessata la materia oggetto del contrasto fra le diverse opzioni e, quindi, immanente la situazione di stasi in ordine alla definitiva emissione del provvedimento cautelare, stasi insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Il conflitto Ł, dunque, sussistente.
Trascorrendo alla disamina della situazione dedotta con il conflitto, si rileva che, sondando in modo adeguato lo stato dell’elaborazione ermeneutica in punto di individuazione del luogo del commesso reato relativamente all’indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., il collegamento rilevante Ł da individuarsi con riferimento a Roma.
Si muove dal rilievo che, inizialmente, si Ł considerato che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si consuma quando l’agente consegue la disponibilità concreta dell’erogazione, e non nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell’agente, l’obbligazione (Sez. 2, n. 4284 del 20/12/2011, dep. 2012, Landi, Rv. 252199 – 01).
Specificando tale principio (che ha avuto, per alcuni effetti, una sua declinazione in fattispecie peculiari, quali quella definita da Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257431 – 01, secondo cui il reato in questione si consuma quando l’agente consegue la disponibilità concreta dell’erogazione, sicchØ, nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato e il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti; fra le altre, nello stesso senso Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014, dep. 2015, Sauro, Rv. 262549 – 01), si Ł progressivamente chiarito che la consumazione dell’indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato si deve ritenere avvenga nel momento e nel luogo in cui l’ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, mediante la disposizione di accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta: invero, Ł con quell’atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico (Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 – 01, che, in applicazione del principio enunciato, ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l’ente pubblico erogante il contributo, considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente).
2.1. La linea ermeneutica così enucleata ha ricevuto ulteriori conferme e precisazioni (anche da Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022, dep. 2023, G.S.E. Roma, Rv. 284336 – 01; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282675 – 02) sempre nel senso che il reato in esame si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perchØ con tale atto – e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi – si verifica la dispersione del denaro pubblico, con l’effetto che la competenza per territorio si radica nel luogo ove ha sede l’ente erogante, non in quello in cui ha risiede o ha sede il soggetto, individuale o collettivo, ammesso al contributo agevolativo (in prospettiva non difforme si collocano gli enunciati di Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 277283 – 02;Sez. 6, n. 21317 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 272950 – 01).
La ratio di tale opzione interpretativa appare chiara e persuasiva.
Il reato di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato o di enti pubblici tutela la corretta collocazione e il regolare sfruttamento RAGIONE_SOCIALE risorse erogate, sicchØ il bene giuridico protetto Ł quello costituito dal buon andamento e dall’efficienza della pubblica amministrazione, nel solco dell’art 97 Cost., con particolare riferimento agli interessi finanziari dello Stato, degli altri enti pubblici e RAGIONE_SOCIALE istituzioni dell’Unione Europea: la norma incriminatrice, dunque, Ł finalizzata a scongiurare la
dispersione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche, ponendo un presidio alla libera formazione della volontà dell’ente titolare del potere-dovere di erogazione e distribuzione RAGIONE_SOCIALE risorse stesse, allo scopo di evitarne l’attribuzione senza titolo e il corrispondente indebito conseguimento, e perciò sanzionando penalmente la violazione dell’obbligo di verità RAGIONE_SOCIALE informazioni e RAGIONE_SOCIALE notizie rese dal soggetto richiedente il beneficio economico.
2.2. Se così Ł, la consumazione del reato coincide con il momento in cui l’agente, in forza del determinante e tipizzante atto di erogazione, si vede assegnare indebitamente, per sØ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
In effetti, mentre nella rubrica e nella fattispecie di illecito amministrativo di cui al secondo comma dell’art. 316-ter cod. pen. si fa riferimento al concetto di percezione, che allude alla materiale riscossione del danaro, nel primo comma della disposizione il complesso della fattispecie valorizza già l’assegnazione da parte dell’ente del beneficio, determinata dalla condotta incriminata.
Quanto al rapporto fra la norma in esame e quella di cui all’art. 640-bis cod. pen., Ł stato condivisibilmente osservato nella piø recente RAGIONE_SOCIALE pronunzie richiamate (Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022, dep. 2023, cit.) che, posto il rapporto di sussidiarietà espressamente stabilito tra le due fattispecie, il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. ‘non Ł una forma minore o attenuata di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ma una fattispecie autonoma introdotta al fine di garantire la corretta allocazione RAGIONE_SOCIALE risorse economiche dello Stato e dell’Unione europea, che verrebbe, invece, frustrata ove i fondi fossero assegnati a soggetti privi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiarne (…) In coerenza con tale inquadramento sistematico, dunque, il legislatore non ha considerato l’ingiusto profitto da parte del soggetto beneficiato quale elemento del fatto tipico e la mancata previsione dello stesso non può essere surrogata dall’interprete, in quanto vi osta il divieto, costituzionalmente sancito, di analogia in materia penale. Il legislatore ha, dunque, coerentemente polarizzato il disvalore del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. solo ed esclusivamente sull’evento di danno che si realizza nel momento e nel luogo in cui si realizza la deminutio patrimonii per il soggetto pubblico’.
D’altronde, come non hanno mancato di evidenziate le recenti, richiamate pronunzie, l’individuazione del momento e del luogo del commesso reato in coincidenza con la definitiva dispersione del danaro pubblico si accorda con l’inquadramento sistematico e con la struttura della fattispecie incriminatrice avallando un esito non irragionevole RAGIONE_SOCIALE sue applicazioni concrete, in quanto essa permette di fissare il momento e il luogo di commissione del reato senza consentire al beneficiario – in thesi autore della violazione – di influire, sino a predeterminarla, sulla competenza territoriale e, al contempo, favorisce, con riferimento ai casi di centri di erogazioni pubbliche aggrediti da piø domande di finanziamenti formulate da soggetti senza titolo, di unificare le indagini impedendo di frammentarne l’effettuazione in relazione al luogo prescelto da ciascun indebito beneficiario RAGIONE_SOCIALE corrispondenti risorse finanziarie.
2.3. Pertanto, si deve concludere che la decisione dell’ente erogante e la conseguente disposizione dell’accredito del beneficio al richiedente RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche determinano la dispersione del denaro pubblico: la competenza per territorio per tale reato si radica, di conseguenza, nel luogo nel quale ha sede l’ente pubblico che eroga il contributo, non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario.
Assodato quanto precede, nel caso in esame, Ł incontestato che l’ente erogatore si identifica con l’RAGIONE_SOCIALE, con sede di Roma, la quale ,con disposizione del 3 luglio 2020, ha erogato il contributo di euro 10.466,00, erogazione che ha poi formato e forma oggetto dell’accusa indebita percezione da parte della società amministrata dall’indagato.
Corollario RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte Ł che deve, quindi, affermarsi la competenza del Giudice
Il Consigliere estensore NOME COGNOME