Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21550 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato in MOLDAVIA il 28/10/1984 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Trieste Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Udito il P.G., NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguente rideterminazione della pena in 3 anni ed 8 mesi di reclusione e 65.000 euro di multa, ha confermato per il resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Udine del 7 aprile 2022, che aveva condannato NOME COGNOME per la commissione di due reati dell’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perchØ la sentenza Ł stata emessa da giudice incompetente atteso che la competenza per territorio avrebbe dovuto essere radicata nel Tribunale di Venezia, in quanto il reato dell’art. 12, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998 ha la caratteristica di essere a consumazione anticipata, e pertanto, per determinare la competenza, non Ł decisivo il luogo in cui avviene l’evento del passaggio di frontiera, ciò che rileva sono le condotte propedeutiche al passaggio di frontiera che l’imputato risulta aver commesso in Mestre.
La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
La competenza Ł stata radicata in Udine in base al criterio di cui all’art. 9, co. 1, cod. proc. pen., in quanto, in mancanza di un luogo preciso di consumazione del reato, nel circondario del Tribunale di Udine si Ł verificata l’ultima parte dell’azione criminosa, ovvero il passaggio della frontiera tra Italia ed Austria.
Il segmento di trasporto dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno curato dal gruppo di persone cui apparteneva il ricorrente Ł, infatti, la tratta tra Marghera e l’Austria; il passaggio della frontiera Ł avvenuto al valico di Coccau.
Il ricorso deduce che la competenza non può essere radicata nell’ultimo luogo dell’azione criminosa, perchŁ il reato, che Ł a consumazione anticipata, era già consumato prima con gli atti preparatori commessi in Marghera.
L’argomento Ł infondato.
1.1. Agli effetti della competenza per territorio, quando il reato dell’art. 12 consiste nel favoreggiamento dell’immigrazione illegale di cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno verso il territorio nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tre ipotesi:
se l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato non avviene, il reato Ł integrato comunque, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, e la competenza territoriale si radica pacificamente nel luogo di commissione degli atti diretti a procurare l’ingresso illegale;
2) se l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato avviene, la competenza territoriale si radica comunque nel luogo di commissione degli atti diretti a procurare l’ingresso illegale, atteso che l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale non fa parte della struttura del reato, che non Ł un reato di evento (Sez. 1, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666 – 01: la competenza territoriale per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l’ingresso illegale dei cittadini extracomunitari e non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, trattandosi di fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata; conforme Sez. 1, Sentenza n. 41182 del 26/10/2011, confl. comp. in proc. Akpoka, n.m.; in senso contrario Sez. 3, n. 35629 del 19/05/2005, COGNOME, Rv. 232390 – 01, secondo cui ‘il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l’ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto. Ove, tuttavia, ciò si verifichi, la permanenza cessa comunque nel luogo e nel momento in cui si realizza l’introduzione illegale nel territorio nazionale e non rileva, quindi, la destinazione finale dello straniero’);
3) se l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato avviene, e non sono noti nŁ il luogo di passaggio della frontiera nØ il luogo degli atti preparatori all’ingresso, allora la competenza si radica nel luogo di destinazione finale in quanto ultimo luogo dell’azione ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46280 del 13/11/2007, Confl. comp. in proc. Serban, Rv. 238429 – 01: ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina finalizzata alla prostituzione, di cui all’art. 12, commi terzo e terzo ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora non sia individuabile, a norma dell’art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., il luogo di inizio della consumazione, essendo rimasta ignota la frontiera attraverso cui sono stati introdotti nel territorio nazionale gli stranieri da avviare alla prostituzione, trova applicazione il criterio sussidiario previsto dall’art. 9, comma primo, stesso codice, che fa riferimento all’ultimo luogo in cui Ł avvenuta una parte dell’azione; nel caso di specie, tale luogo Ł stato individuato in quello in cui gli
stranieri trovavano alloggio).
Le soluzioni della giurisprudenza di legittimità in punto di competenza sono coerenti con la struttura della norma incriminatrice speciale dell’art. 12, che Ł una disposizione a piø fattispecie (v. sentenza Akpoka sopra citata), che sanziona sia condotte che offendono l’interesse tutelato dalla norma (‘effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato’) che altre che si limitano a metterlo in pericolo (‘compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato’), in cui la consumazione avviene già con gli atti preparatori all’ingresso in conformità alla struttura del reato a consumazione anticipata (Sez. U, Sentenza n. 40982 del 21/06/2018, P.m. in proc. Mizanur. Rv. 273937 – 01; Sez. 1, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666 – 01; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, COGNOME, Rv. 259915).
1.2. L’applicazione di questi principi al caso in cui il reato dell’art. 12 consiste, invece, nel trasporto di cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno attraverso il territorio nazionale, e verso uno Stato estero, comporta, però, degli adattamenti, in quanto qui la consumazione Ł talmente anticipata che essa, in un certo senso, finisce con il precedere la condotta, atteso che nel momento in cui inizia la condotta penalmente rilevante i cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno si trovano già nel territorio dello Stato. L’ulteriore trasporto degli stessi, nel territorio dello Stato e verso Stato estero, costituisce, pertanto, una protrazione dell’offesa all’interesse tutelato dalla norma che Ł già stato leso da una condotta precedente tenuta da altri.
Per scelta esplicita del legislatore, nel sistema dell’art. 12, però, questa protrazione dell’offesa all’interesse tutelato dalla norma non Ł un post fatto non punibile, ma entra nella struttura della fattispecie, che altrimenti sarebbe esaurita dall’avvenuto ingresso nel territorio nazionale.
La disposizione dell’art. 12, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998 sanziona, infatti, non soltanto chiunque effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma anche il comportamento di chi compie atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato ‘ovvero di altro Stato del quale la persona non Ł cittadina o non ha titolo di residenza permanente’ (Sez. 1, Sentenza n. 37277 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264564; Sez. 1, n. 23209 del 06/05/2010, Kumar, Rv. 247567 01), senza che sia rilevante che il ricorrente abbia concorso o meno anche nel previo ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (Sez. 1, Sentenza n. 6110 del 11/10/2013, dep. 2014, Singh, Rv. 259406).
Se l’ulteriore trasporto degli stranieri nel territorio dello Stato non Ł un post fatto non punibile, ma entra nella struttura della fattispecie, si comprende che la pronuncia Serban sopra citata, pur in una contestazione di art. 12 perpetrato nelle forme del favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, attribuisca rilevanza decisiva come criterio determinativo della competenza al luogo in cui lo straniero Ł stato alloggiato, individuandolo quale come ultimo luogo in cui Ł avvenuta una parte dell’azione ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen., luogo che, se il reato si esaurisse, invece, con il procurare l’ingresso nel territorio nazionale, sarebbe, in realtà, soltanto un post fatto non rilevante.
In coerenza con la sistematica della pronuncia Serban va, pertanto, ritenuto che quando la condotta dell’art. 12 consiste nel trasporto di cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno attraverso il territorio nazionale, e verso uno Stato estero, la protrazione dell’offesa all’interesse tutelato dalla norma realizzata con l’ulteriore trasporto fa parte della struttura della fattispecie, con le necessarie conseguenze sia in punto di consumazione del reato e decorrenza del termine di prescrizione che in punto di individuazione della competenza per territorio.
Sotto tale ultimo profilo, pertanto, l’offesa all’interesse tutelato dal diritto prosegue fintanto che dura il trasporto dello straniero privo di titolo di soggiorno, ed il luogo di passaggio in uscita dal territorio nazionale costituisce non la consumazione del reato, che, come detto, Ł anticipata rispetto
al passaggio della frontiera (Sez. 1, n. 38936 del 03/10/2008, P.g. in proc. Sasu, Rv. 241384 – 01), ma l’ultimo luogo in cui Ł avvenuta una parte dell’azione, rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.
Nel caso oggetto del giudizio, in cui i cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, sono stati fermati dopo aver attraversato la frontiera stradale con l’Austria dal valico di Coccau, tra Tarvisio ed Arnoldstein, la competenza territoriale Ł stata, pertanto, correttamente incardinata nel Tribunale di Udine.
Ne consegue che il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME