Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9146 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9146 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale promosso da Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano con ordinanza dell’11/10/2024 nel procedimento nei confronti di NOME NOMECOGNOME nata in Romania il 2/6/1965 Monti NOME nato Roma il 25/6/1973 COGNOME NOME, nata a Roma il 24/9/1982
visti gli atti e il provvedimento di rinvio pregiudiziale; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
della richiesta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’Il ottobre 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione per la decisione sulla questione di competenza per territorio nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME imputati dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2 (commesso in Roma il 22 maggio 2018 e il 10 maggio 2018, capo A della rubrica) e di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (commesso in Roma nel corso dell’anno 2017, capo B della rubrica).
Ha esposto che nel corso dell’udienza preliminare del 1 ottobre 2024 i difensori di COGNOME e COGNOME avevano eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, in favore del Tribunale di Roma, anche ai sensi dell’art. 24bis cod. proc. pen., e che il Pubblico ministero si era associato a tale richiesta, chiedendo anch’egli la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la soluzione della questione di competenza per territorio.
Tale questione era stata sollevata sottolineando che il procedimento era stato instaurato in Bolzano quale luogo di accertamento dei fatti, senza tenere conto del /ocus commissi delicti; che il connesso reato di autoriciclaggio contestato a NOME COGNOME era stato commesso in Roma; che il successivo reato più grave tra quelli connessi, ossia quello di cui all’art. 416 cod. pen., doveva anch’esso ritenersi commesso in Roma; che anche il primo in ordine di tempo tra i reati tributari connessi, e cioè quello di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 contestato a NOME COGNOME era stato commesso in Roma.
Il Giudice dell’udienza preliminare, dato atto della adesione del Pubblico ministero alla richiesta difensiva di sollevare questione pregiudiziale di competenza, ne ha sottolineato la non manifesta infondatezza, tenendo conto del luogo di esercizio del sodalizio criminale di cui al capo 5), ossia prevalentemente in Roma, e anche del luogo di consumazione dei primi reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di pari gravità rispetto agli altri reati contestati, con la conseguent necessità di chiarire pregiudizialmente e determinare con certezza il criterio attributivo della competenza territoriale, allo scopo di evitare il rischio di u successiva dichiarazione di incompetenza territoriale, in ossequio ai principi costituzionali di efficienza e ragionevole durata del processo.
2. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste per la dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale, evidenziando la mancanza del presupposto della incertezza in ordine alla competenza territoriale per poter disporre il rinvio pregiudiziale sul punto alla Corte di cassazione e richiedere la pronuncia risolutiva di tale situazione di incertezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rinvio pregiudiziale va risolto nel senso della attribuzione della competenza al Tribunale di Bolzano.
2. Nei confronti degli imputati si procede per i reati di cui agli artt. 110 cod pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, COGNOME quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME quali amministratori di fatto della medesima società e a fine di evasione, indicato nelle dichiarazioni dei redditi e iva di tale socie relative all’anno d’imposta 2017 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per un ammontare di euro 208.927,20; contestato come commesso in Roma nelle date di presentazione delle dichiarazioni; capo A della rubrica), e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lg n. 74 del 2000 (per per avere, COGNOME quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME quali amministratori di fatto della medesima società e al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto in relazione ann’anno d’imposta 2017, emesso o rilasciato fatture per operazioni inesistenti; contestato come commesso in Roma nel corso dell’anno 2017, alla data di emissione delle fatture; capo B della rubrica).
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano dubita della propria competenza in ordine a tali reati sulla base dei rilievi sollevati dai difensori di COGNOME con la conseguente sussistenza del presupposto per la rimessione della questione alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., avendo il giudice remittente esaminato le varie alternative prospettate dalle parti senza pervenire a una soluzione univoca e non essendo, dunque, la questione di competenza per territorio fittizia o meramente esplorativa (cfr. sul punto Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Confl.comp. in proc. Greggio, Rv. 286071 – 01).
In particolare, nell’ordinanza di rimessione si sottolinea che, con riferimento al reato di autoriciclaggio di cui al capo 20), ritenuto il più grave tra quelli contesta la competenza dovrebbe radicarsi dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto, secondo la tesi accusatoria, il reato sarebbe stato realizzato mediante strumenti informatici e il luogo dal quale sarebbe stato inviato l’ordine di trasferimento delle somme di denaro contestate si troverebbe presso alcune società sempre con sede in Roma. Anche in ordine al connesso reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. la competenza sarebbe del Tribunale di Roma, in quanto la maggior parte degli agenti opererebbe nel territorio del circondario di Roma (laddove hanno sede le società e che costituisce anche il centro di interessi e di attività del sodalizio). Quanto a reati fine si evidenzia che le società coinvolte hanno la sede legale e il domicilio fiscale in Roma.
Osserva, dunque, anzitutto, il Collegio che nel procedimento in esame, nel .. quale è stata rimessa in via preliminare la questione della determinazione della competenza per territorio, si procede esclusivamente per i suddetti reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e non anche per gli altri reati considerat nell’ordinanza di rimessione.
In tale provvedimento si fa riferimento a un rapporto di connessione, non meglio precisato, con altri più gravi reati, i quali attrarrerebbero a essi determinazione della competenza. Tale connessione, però, non è desumibile dall’ordinanza impugnata, né dagli atti a questa allegati, consistenti solamente nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di una pluralità di soggetti, tra gli attuali imputati COGNOME COGNOME e COGNOME, per plurimi reati, di cui, però, non stato chiarito il rapporto con quelli per cui si procede, cosicché l’incertezza sul criterio di determinazione della competenza per territorio risulta fondata su un presupposto processuale, l’esistenza di un rapporto di connessione, non desumibile dagli atti e neppure illustrato nell’ordinanza.
In ogni caso quanto esposto nell’ordinanza impugnata non consente di ravvisare elementi certi per poter attribuire la competenza a un giudice diverso da quello di accertamento dei reati per cui si procede, ai sensi dell’art. 18, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, non essendovi altri criteri univoci per poter determinare la competenza territorio.
Per quanto riguarda, infatti, il reato di autoriciclaggio di cui al capo 20 ritenuto, in modo assertivo, connesso a quelli per cui si procede, l’affermazione secondo cui l’ordine di trasferimento delle somme di denaro contestate sarebbe stato inviato dalle sedi di alcune società, in Roma, con la conseguente individuazione in corrispondenza di tali sedi del luogo di consumazione di detto reato, risulta assertiva, in quanto fondata su un illogico collegamento tra sede delle società coinvolte e luogo di invio dell’ordine di trasferimento delle somme oggetto della condotta, che, essendo stato disposto con mezzi informatici, non necessariamente deve ritenersi essere stato disposto dalle sedi di dette società, cosicché tale dato, di per sé solo, non consente, in assenza di altri elementi, non indicati nell’ordinanza di rimessione, di ritenere commesso in Roma detto reato.
Analogamente, per quanto riguarda il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., di cui non è stato indicato il rapporto di connessione con quelli contestati agli imputati COGNOME COGNOME e COGNOME, il solo dato della sede in Roma di alcune delle società coinvolte e utilizzate a scopi illeciti, come pure quello della residenza i Roma di alcuni dei pretesi associati, non consentono, anche in questo caso in assenza di altri elementi, né di ritenere che ivi si sia perfezionato il pactum sceleris, né che vi si svolgano programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, né, in assenza di altri elementi, che vi sia effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura.
Considerazioni sovrapponibili possono essere svolte per i reati fine, ritenuti, senza altre specificazioni o indicazioni, commessi in Roma solamente perché le società coinvolte hanno la sede legale e il domicilio fiscale in Roma, omettendo di considerare che le fatture per operazioni inesistenti non necessariamente vengono emesse nel luogo ove la società emittente ha la sede legale, e che anche le dichiarazioni dei redditi ed iva non possono considerarsi necessariamente presentate nel luogo laddove la società dichiarante ha la sede legale, ben potendo essere presentate altrove.
Ne consegue, in assenza di altri elementi, che la competenza per territorio deve essere ritenuta appartenere al Tribunale di Bolzano, quale luogo di accertamento di entrambi i reati, di pari gravità, per cui si procede, ai sensi dell’art 18, primo comma, d.lgs.n. 74 del 2000.
Il rinvio pregiudiziale in ordine alla questione di competenza per territorio va, dunque, risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale di Bolzano, cui gli atti debbono essere restituiti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen., dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bolzano.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Così deciso 1’8/1/2025