Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP MILANO nei confronti di:
NOME COGNOME
con l’ordinanza del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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letteherrt+t-e le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO t) 0
ei-€14e-H-d+fetrserre procedimento a trattazione scritta.
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RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, pronunciandosi s richiesta di misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dì NOME e NOME, in relazione ad un furto aggravato, anche dalla violenza sulle cose, in abitazi commesso in concorso tra i due, e a due delitti di autoriciclaggio contestati al solo NOME in concorso con persona allo stato non identificata, applicava detta misura (dispos anche per altri reati) in via d’urgenza e contestualmente dichiarava la propria incompeten territoriale in relazione a tali reati, ritenendo più grave il delitto di autoriciclaggio c Canegrate (MI) e ravvisando la connessione teleologica, ai sensi dell’art. 12, lett. c), cod. pen., tra detti reati.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, investito della rich conferma ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. della misura custodiale in ordine a detti del detti indagati, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del suddetto Gi concordando col primo Giudice sulla connessione teleologica tra i suddetti reati, ma ritenen più grave il delitto di furto aggravato commesso ín Calcinato (BS), dichiarandosi, qui incompetente per essere territorialmente competente il Tribunale di Brescia, ha solleva conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti per la risoluzione dello stesso a q Corte.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 2020, n.137, sia il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che il difensor COGNOME, chiedono di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Giudice p indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situa prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle no successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal remittente.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la connessione fondata sull’astratt configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento del competenza soltanto quando l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecip giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione n pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Sez. 2, n. 17
del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269960: fattispecie in tema di associazione per delinquere, riferimento alla quale la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avess ritenuto, sul presupposto dell’astratta configurabilità della continuazione tra reato associa reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato a coimputato, ma non anche all’imputato).
Per converso, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’ar lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenz per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quel mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avu presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato (Sez. U , n. 53390 del 26/10/2017, P.m. ci COGNOME, Rv. 271223).
Nel caso in esame, sia il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia hanno, correttamente, ravvisato connessione teleologica tra il delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell’art. comma 3, cod. pen., commesso a Calcinato (BS), e i restanti due reati di autoriciclaggio.
Posto che il primo reato è punito, sulla base della suddetta aggravante ad effetto specia con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 deve ritenersi che lo stesso sia il reato più grave ai fini della competenza per territor procedimenti connessi, NOME il disposto dell’art. 16 cod. proc. pen.
Deve, pertanto, individuarsi la competenza territoriale per tutti i reati in capo al per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nel cui circondario è stato commes delitto più grave e al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.