Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48813 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48813 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 marzo 2022, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni e somme di denaro nella sua disponibilità sino alla concorrenza della somma di C. 857.923,50 in ordine ai reati di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995 al medesimo provvisoriamente addebitati, in plurime occasioni, per aver concorso con altri nel favorire la irregolare circolazione, con documenti falsi, di ingenti quantitativi di prodotto energetico per autotrazione, così sottraendoli al pagamento dell’accisa. Secondo l’impostazione accusatoria si trattava di reati-fine commessi nell’ambito di un’illecita attività organizzata che aveva determinato, nei confronti di altri, la provvisoria contestazione del delitto di cui all’art. 416 cod. pen.
Avverso l’ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, l’istante ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 8, 9, 10 e 16 cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per essere invece competente il Tribunale di Foggia.
Rilevando che il più grave dei reati connessi oggetto d’indagine è – come correttamente ritenuto dai giudici del merito cautelare – quello di cui all’art. 416 cod. pen., si lamenta che la competenza per territorio non sia stata individuata con riferimento a tale delitto, ma, ritenendosi lo stesso inizialmente consumato all’estero, sia stata invece individuata con riguardo al luogo di accertamento del primo reato-fine, di pari gravità, di sottrazione al pagamento delle accise.
Il ricorrente allega che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto come in Italia fosse operativa una RAGIONE_SOCIALE del sodalizio criminoso, con sede in Cerignola, ricadente del circondario del Tribunale di Foggia, ove veniva realizzata la fase finale dell’attività criminosa organizzata. In base all’art. 10, comma 3, cod. proc. pen., ed in applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., si sarebbe dunque dovuto dare rilievo all’unico luogo in cui l’attività del sodalizio si era manifestata in territorio nazionale, vale a dire in Cerignola.
Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione con riguardo alla proposta doglianza circa la nullità del provvedimento genetico per difetto di autonoma valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti dei reati-fine ascritti al ricorrente. Richiamando le doglianze svolte in sede di giudizio di riesame, si
rammenta, in particolare, come il provvedimento genetico fosse stato censurato per non essere stato indicato alcun elemento da cui poteva trarsi che il prodotto energetico illecitamente importato dall’estero e scaricato nel c.d. parcheggio di Cerignola fosse stato caricato sul mezzo di NOME COGNOME e che del tutto evanescenti erano gli elementi a carico del ricorrente, essendosi genericamente richiamate non meglio precisate conversazioni intercettate e non essendosi tenuto conto che egli non era mai stato visto sui luoghi di commissione dei fatti e che neppure era legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che, secondo l’ipotesi di accusa, avrebbe predisposto falsa documentazione per consentire la circolazione del prodotto energetico effettuata dal COGNOME.
L’ordinanza impugnata – si lamenta – non aveva affrontato la dedotta questione di nullità del provvedimento genetico e aveva elaborato una propria autonoma valutazione del quadro indiziario in tal modo violando il disposto di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione – sia del provvedimento genetico, sia dell’ordinanza impugnata – con riguardo al requisito del periculum con particolare riguardo alla posizione del ricorrente, non interessato dal sequestro impedivo disposto nei confronti di altri indagati e non coinvolto nelle vicende di intestazioni fittizie di beni evidenziate dai giudici del merito cautelare per ritenere la sussistenza del periculum con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e, in quanto assorbente, determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, imponendosi sul punto un nuovo esame da parte del Tribunale alla luce dei principi di seguito indicati.
Va premesso che il procedimento in esame concerne reati tra i quali tutti potrebbe sussistere – ed in parte già è stato riconosciuto – il vincolo della connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.
2.1. Sono stati infatti contestati:
a Puslys 3oris, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di più delitti concernenti la sottrazione al pagamento delle accise dovute sulla produzione e sul commercio di prodotti
energetici utilizzati per autotrazione, di cui all’art. 40, comma 1, lett. b) , e comma 4 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, accertato dal 16 settembre 2020;
a taluno di costoro, unitamente ad altri soggetti estranei al sodalizio, tra i quali, appunto, il ricorrente NOME COGNOME, la commissione di numerosi reati-fine riconducibili all’ipotesi criminosa appena citata, oltre che, talvolta, unitamente alla stessa, anche di quella di cui all’art. 49 d.lgs. n. 504 del 1995, ininterrottamente commessi, con pressoché identiche modalità, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, nei successivi mesi ed in particolare accertati nel periodo di monitoraggio effettuato dal febbraio 2021 sino all’aprile 2022.
Già il provvedimento genetico (pag. 144), sulla scorta della stretta connessione logica e cronologica tra reato mezzo e reati-fine, ha individuato, con riguardo agli associati – che risultano tali sin dal momento dell’accertamento del sodalizio – la sussistenza del vincolo della continuazione, con ciò ravvisando l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e l’ordinanza impugnata ha condiviso quest’impostazione, che in ricorso non viene peraltro contestata.
Sulla base degli unici atti a disposizione del Collegio ed in assenza di specifiche contestazioni, la decisione appare conforme al consolidato principio giusta il quale, ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente quando risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivament commessi (Sez. 1, Sentenza n. 46134 del 21/10/2009, COGNOME e a., Rv. 245503; Sez. 1, n. 17831 del 10/04/2008, COGNOME e aa., Rv. 240309).
2.2. Quanto ai reati-fine contestati anche a soggetti diversi dai sodali, non vale invece richiamare l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12, lett. b) , cod. proc. pen., avendo questa Corte già precisato che, in tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono più di uno – gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti i continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n.
57927 del 20/11/2018, COGNOME, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269960; Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013, COGNOME e aa., Rv. 254924). In tal caso non opera dunque l’ipotesi della connessione di cui all’art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e il procedimento per il reato attribuito anche ad altri soggetti appartiene, per tutti gli imputati, alla competenza per territorio del giudice individuato a norma degli att. 8 e 9 cod. proc. pen., mentre il vincolo della continuazione, per coloro i quali sussista, produrrà i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena (Sez. 4, n. 11963 del 07/11/2006, dep. 2007, Galletti, Rv. 236276).
2.3. Nella motivazione della citata sentenza COGNOME si puntualizza, tuttavia, la differenza strutturale al riguardo ravvisabile tra l’ipotesi di cui all’ 12 lett. b) e quella di cui all’art. 12 lett. c) cod. proc. pen., posto che quest’ultima, a differenza della prima, non contiene l’incipit “se una persona è imputata di più reati…” e pertanto non postula necessariamente l’identità soggettiva tra gli autori dei reati connessi.
Risolvendo il contrasto di giurisprudenza al proposito insorto sul punto, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha infatti chiarito che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G. Rv. 271223; nello stesso senso, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 278000).
Sulla scorta delle stesse ragioni esposte dai giudici del merito cautelare, laddove fosse possibile ravvisare la connessione teleologica tra il reato associativo ed i reati-fine (contestati anche a persone diverse dai sodali) nella misura in cui possa dirsi che il primo è stato commesso per eseguire questi ultimi, potrebbe dunque nella specie affermarsi la sussistenza della connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen. – sia pur all’insegna della lett. c) anche con riguardo ai reati-fine commessi anche da soggetti non associati che abbiano agito in concorso con taluno di questi. Questa verifica, tuttavia, è nella specie mancata, benché, come detto, il ricorrente, al quale non è contestata la partecipazione al reato associativo, risponda soltanto di reati-fine commessi anche in concorso con persone ritenute affiliate al sodalizio.
2.4. Se risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine e si tratti ciò che nella specie è pacifico, di reati che appartengono tutti alla competenza del tribunale, laddove in relazione agli stessi la competenza per territorio spetti a
giudici diversi, va applicato il criterio di cui all’art. 16 cod. pen., in base al qua la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, Preci e aa., Rv. 265031).
Muovendosi in quest’ottica, sia pur senza aver approfondito il punto di cui supra sub §§. 2.2 e 2.3, i giudici del merito cautelare, con affermazione al proposito indubbiamente esatta e condivisa anche dalla parte ricorrente, hanno individuato nel delitto associativo il più grave tra i reati connessi.
3.1. Ciò premesso, trattandosi di reato permanente, osserva il Collegio che il giudice territorialmente competente va individuato in quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva e aa., Rv. 263612), vale a dire – secondo il più recente e preferibile orientamento – quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083), assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, COGNOME e aa., Rv. 271585).
3.2. Nel caso di specie, secondo la non illogica ricostruzione operata nel provvedimento impugnato – sul punto neppure specificamente contestata dalla parte ricorrente – il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, essendosi colà manifestata per la prima volta l’operatività della struttura, ricade all’estero.
Il Tribunale del riesame – ed in ciò si ravvisa la violazione di legge dedotta in ricorso – ha tuttavia erroneamente parificato tale situazione a quella dell’impossibilità di stabilire la competenza con riguardo al più grave reato associativo per individuare conseguentemente la competenza con riguardo, in via gradata rispetto ai residui reati connessi, al reato-fine più grave, in forza di un consolidato orientamento interpretativo che reputa inapplicabili le regole suppletive di cui all’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., ritenute riferibi soltanto al procedimento relativo ad un singolo reato (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244330; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola e a., Rv. 269246). Tale conclusione è errata perché il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del disposto di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., al quale l’ordinanza impugnata neppure accenna.
4.1. Come ben chiarito dalla Sezioni unite nella citata sentenza COGNOME, la disposizione da ultimo richiamata, a differenza di quelle contenute nei successivi due commi, detta una regola integrativa dei criteri stabiliti nell’art. 8 cod. proc. pen. che continua ad ancorare l’individuazione del giudice competente al luogo in cui, almeno in parte, è stata realizzata la condotta criminosa e resta dunque applicabile anche nel caso di procedimenti per reati connessi (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812).
L’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., del resto, è certamente riferibile anche ai reati permanenti, come da questa Corte ripetutamente affermato, ad es., con riguardo al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, COGNOME NOME, Rv. 284959; Sez. 4, n. 24719 del 03/03/2016, NOME, Rv. 267227) e pure laddove la consumazione sia iniziata in territorio estero (cfr. Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, COGNOME e NOME, Rv. 246851), purché, in quest’ultimo caso, nel territorio nazionale si sia consumata una parte della condotta essenziale per l’integrazione della fattispecie, dovendosi in caso contrario fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata (Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236996).
4.2. Ed invero, allorché si versi in questa situazione non ne è certo preclusa l’operatività. In forza della previsione contenuta nell’art. 10, comma 3, cod. proc. pen., disposizione del pari erroneamente non considerata dall’ordinanza impugnata, quando il reato risulta commesso in parte all’estero, la competenza va infatti determinata alla luce degli artt. 8 e 9 del codice di rito, ciò che, per quanto appena osservato, rende dunque certamente applicabile anche la regola integrativa prevista dal primo comma di tale ultimo articolo, giusta la quale, se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8 (come nel caso in esame, posto che il luogo di inizio della consumazione del reato associativo è stato individuato in territorio estero), «è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione».
Che in territorio italiano si sia svolta una parte significativa di condotta del delitto associativo è riconosciuto anche dall’ordinanza impugnata.
Dovendosi al proposito avere riguardo al luogo in cui si è concretamente manifestata, secondo un criterio di effettività, la consumazione del reato associativo, sia con riguardo alla programmazione, ideazione e direzione delle attività illecite commesse in territorio nazionale, sia con riguardo all’esecuzione dei delitti programmati (cfr., per la rilevanza di tali criteri ai fini determinazione della competenza per territorio, Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Bilali Bilali e aa., Rv. 267635), secondo la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato viene in particolare in rilievo la cittadina di Cerignola,
luogo di residenza dei sodali italiani che ricoprivano ruolo apicale e sede della “RAGIONE_SOCIALE operativa” italiana secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata.
In particolare, in essa si attesta che Cerignola è identificabile proprio come l’ultimo luogo di manifestazione delle attività del sodalizio: «appare innegabile che diverse condotte preparatorie poste in essere dagli associati, quali l’acquisto e la miscelazione del prodotto, nonché l’organizzazione dei trasporti, siano state compiute all’estero in sedi e basi operative diverse da quella italiana, operativa, invece, come si è detto, nella fase finale dell’attività criminosa».
6. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento, che si atterrà ai principi sopra esposti e verificherà se tra i reati-fine rilevanti ai fini della decisione del presen procedimento cautelare sussista la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. – lett. b) o lett. c) con il reato associativo e quale conseguentemente sia il giudice territorialmente competente.
Nel caso di ritenuta incompetenza per territorio del Tribunale di Trento, valuterà il giudice del rinvio se fare applicazione della regola AVV_NOTAIO fissata nell’art. 27 cod. proc. pen., che disciplina, e contempera, le regole sulla competenza del giudice e quelle legate all’urgenza di assumere provvedimenti in materia cautelare ed è certamente riferibile anche ai sequestri giusta il richiamo agli artt. 317 e 321 cod. proc. pen. Per consolidato orientamento interpretativo, la suddetta efficacia interinale del provvedimento cautelare assunto dal giudice incompetente opera anche laddove l’incompetenza sia stata successivamente dichiarata in sede d’impugnazione (cfr., quanto alle misure cautelari personali, Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 204164; quanto alle misure cautelari reali, Sez. 6, n. 11637 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278721). L’adozione di una misura cautelare reale da parte del giudice (dichiaratosi o riconosciuto) incompetente non richiede, peraltro, alcuna ulteriore valutazione in termini di urgenza rispetto alla sussistenza degli ordinari presupposti del fumus e del periculum (cfr. Sez. 5, n. 54016 del 30/10/2017, Sorato e aa., Rv. 271886), diversamente da quanto previsto, per i soli provvedimenti in materia di misure cautelari personali, dall’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., ove si prescrive che l’adozione della misura da parte del giudice incompetente postula, altresì, la riconosciuta sussistenza dell’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092, nella cui motivazione si specifica che il giudice, anche dell’impugnazione, che dichiari la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha richiesto la misura, cui spettano le conseguenti determinazioni).
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento, sezione del riesame.
Così deciso il 13 ottobre 2023.