Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35972 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CROTONE nei confronti di:
TRIBUNALE DI MILANO
con l’ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; COGNOME o – e’· lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE COGNOME L. &-e, · 62- COGNOME A y2.r. COGNOME Q.’.0 n .- COGNOME C elie. ;;., 1 -1, ) t/ Qt2-
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/01/2023 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Crotone, in ordine al processo a carico di NOME COGNOME, imputato del delitto di cui alli art. secondo comma, cod. pen. Rilevava, invero, che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata oggetto di contestazione si radicava nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro era presentata, senza che fosse necessario che essa giungesse a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia, presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa, era già concretamente offensiva del patrimonio della società; pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunal Crotone (verosimilmente per mero refuso, in quanto, secondo la linea ermeneutica seguita dal suddetto Tribunale, andava trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord).
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, investito conseguentemente del suddetto processo, riteneva, a propria volta, la competenza a giudicare del reato in oggetto del Tribunale di Milano, richiamando l’orientamento giurisprudenziale della competenza in ragione della sede legale della compagnia assicurativa destinataria della richiesta di indennizz fraudolento, effettiva titolare del potere dispositivo del diritto e legittimata ad istruire e a procedere alla liquidazione del sinistro. Rilevava, invero, che nel caso di specie compagnia era la RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Milano. Specificava, inoltre, che deve ritenersi irrilevante la ricezione dell’atto da parte della locale agenzia, intermedia l’assicurato e la società RAGIONE_SOCIALE, come del resto costantemente ribadito dal giurisprudenza di legittimità. Disponeva, pertanto, la rimessione degli atti a questa Corte per risoluzione del conflitto di competenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, sia il Sostituto Procuratore general presso questa Corte, AVV_NOTAIO, sia l’AVV_NOTAIO, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, insistono per la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., l risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal gi remittente.
Invero, la competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pe determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, g a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso sede legale della compagnia RAGIONE_SOCIALE, soggetto giuridico legittimato a disporre di ta diritto (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale, Rv. 275663: in motivazione, la Corte h osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societari dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all’oggetto della richiesta risarcitoria).
E’, invece, irrilevante la ricezione dell’atto medesimo da parte dell’agenzia locale, me intermediaria tra l’assicurato e la società RAGIONE_SOCIALE, come affermato da Sez. 2, n. 48925 de 12/10/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 268349 (nella pronuncia si rileva che “diversamen argomentando, l’individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimess alla discrezionalità dell’autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell’ assicurativo a cui inviare la richiesta o … del luogo di spedizione della richiesta stessa”).
Ne consegue che nel caso in esame, atteso che la sede legale della compagnia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è Milano, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.