Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE LOCRI nei confronti di:
TRIBUNALE MILANO
con l’ordinanza del 10/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LOCRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME, lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto chiararsi la competenza del Tribunale di Milano
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2022, il Tribunale di Milano – chiamato a celebrare il dibattimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati del delitto di cui all’ad. 642 c. 2 cod. pen., in relazione alla denuncia di sinistro stradale, in tesi falsa, diretta alla compagnia RAGIONE_SOCIALE, avente sede legale nel capoluogo lombardo – declinava la propria competenza territoriale, a beneficio del Tribunale di Locri.
Il Tribunale di Milano fondava la propria decisione sul rilievo che, essendo la fattispecie di cui all’ad. 642 cod. pen. reato di pericolo a consumazione anticipata, l’offesa al bene protetto si era prodotta già all’atto della ricezione della denuncia del falso sinistro da parte dell’agente/intermediario, dovendosi ritenere in quel luogo radicata la competenza territoriale.
Investito del processo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, a sua volta, con ordinanza emessa il 10/10/2023, declinava la sua competenza e sollevava conflitto negativo di competenza davanti a questa Corte.
Nell’emettere il provvedimento declinatorio’ il G.I.P. del Tribunale di Locri evidenziava che la competenza a decidere spettava ai Tribunale di Milano, in conseguenza del fatto che, nella fattispecie di cui all’ad. 642 cod. pen., la competenza territoriale si determina sulla base del luogo in cui la richiesta di indennizzo giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale pregiudicato dalla condotta fraudolenta. Nel caso di specie, tale luogo doveva essere individuato in Milano, dove si trovava la sede legale della società RAGIONE_SOCIALE, titolare del diritto patrimoniale compromesso.
Osservava poi come il rapporto di sussidiarietà intercorrente tra l’art. 8 e l’art. 9 cod. proc. pen. non consentisse il ricorso ai criteri suppletivi di determinazione della competenza se non in caso di inapplicabilità dei criteri previsti in via generale, con la conseguenza che, essendo nel caso di specie determinabile il luogo di consumazione del reato, risultava inibito il ricorso al criterio residuale della residenza degli imputat di cui all’ad, 9 comma 2 cod. proc. pen.
Il sostituito Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico degli
stessi imputati in ordine al medesimo fatto di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Milano.
Quanto alla regola di determinazione della competenza per territorio, va premesso che a carico degli imputati è stata elevata l’accusa di cui all’art. 642, comma 2, cod. pen. per avere richiesto il risarcimento del danno, -subito a causa di un sinistro stradale, che aveva visto coinvolti i loro autoveicoli-, in realtà non accaduto.
2.1 Ciò posto, il punto di effettivo contrasto tra i giudici, chiamati a pronunciarsi nei riguardi della vicenda penale contestata, investe l’individuazione del luogo di consumazione del delitto.
Al riguardo il Tribunale di Milano, con rilievi contestati dal giudice rimettente, ha osservato che il delitto di frode assicurativa si consuma in un momento anticipato rispetto alla percezione del vantaggio patrimoniale perseguito ingiustamente dal soggetto agente, ovvero al momento di presentazione della denuncia del preteso sinistro. Ha quindi stimato sufficiente al riguardo la ricezione della denuncia all’agente-intermediario che opera in sede locale per conto dell’impresa assicuratrice, in quanto atto idoneo ad indurre in errore la parte lesa, il cui patrimonio è posto in pericolo sin dal primo atto prodromico alla liquidazione del danno, tanto più che la falsa denuncia deve ritenersi “conoscibile” anche nel momento in cui perviene ad un’agenzia incaricata. A tal fine ha richiamato un decreto della Procura Generale presso la Corte di cassazione del 2012, che, in una fattispecie concreta di pluralità di false denunce di sinistri corredate da falsi certificati medici, aveva ritenuto che fosse competente l’ufficio di Procura nel cui territorio erano state realizzate le falsificazioni ed inoltrate le denunce.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha, invece, ritenuto di dover assegnare valore dirimente al criterio di collegamento del luogo in cui ha la residenza o la sede legale la persona offesa, che aveva ricevuto la richiesta risarcitoria, perché la sua ricezione segna il momento consumativc del reato.
Osserva il Collegio che la soluzione prescelta dal Tribunale di Milano non è corretta sul piano giuridico e non può essere condivisa.
La definizione dell’ipotesi di reato incriminata dall’art. 642 cod. pen. quale fattispecie a consumazione anticipata, ossia perfezionata prima ancora del verificarsi del pregiudizio per la persona offesa e del conseguimento del vantaggio per l’autore della condotta, non autorizza ad individuare il momento ed il luogo di consumazione nella ricezione della denuncia di sinistro contenente anche la richiesta di indennizzo
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ad una qualsiasi agenzia locale dell’impresa assicuratrice. In punto di diritto s’impone la considerazione dei principi interpretativi, dettati da questa Corte, la quale ha affermato che il reato di cui all’art. 642 cod. pen. si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere quello scopo (sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rv. 268349; sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Pg in proc. Nucera, rv. 266235), obiettivo che può ritenersi raggiunto allorchè la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza, non già di un qualunque agente, operante sul territorio ed incaricato di trasmettere la denuncia agli organi rappresentativi dell’impresa assicuratrice ed eventualmente di condurre accertamenti istruttori, ma privo del potere dispositivo del diritto, quanto del soggetto giuridico legittimato alla liquidazione del sinistro ed all’erogazione dell’indennizzo, che opera presso la propria sede legale.
La diversa possibile opzione comporterebbe l’individuazione del foro in base a criteri non oggettivi e verrebbe rimessa alla discrezionalità dell’autore del reato, in funzione della scelta da costui effettuata dell’ufficio assicurativo periferico al quale inviare la richiesta.
In tale senso si è già pronunciata questa Corte ai fini della soluzione dei conflitti di competenza in casi analoghi al presente, secondo una linea interpretativa che merita condivisione (Sez. 2 n. 27136 del 18/05/2023, Rv. 284798-01; Sez 1, n. 51360 del 26/10/2018, conti. comp. in proc COGNOME, Rv. 275663; Sez. 1, n. 43881 del 09/09/2022, conti comp. in proc. COGNOME, n. m.).
Non giova, dunque, richiamare il decreto della Procura Generale presso questa Corte, che esprime una linea esegetica ormai superata. Né, al fine di comporre il conflitto e stabilire il corretto criterio regolatore della competenza, possono assumere rilievo argomenti basati sulla ragionevole durata del processo o sulla necessità di garantire effettività del diritto di difesa, posto che la competenza si deve stabilire in relazione alle caratteristiche della fattispecie penale come contestata nell’imputazione, salvo che la stessa contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, conti. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. l, n. 36336 del 23/07/2015, conti., comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, conti. comp. in proc. Guida, Rv. 246782).
In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Milano, al quale vanno restituiti gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 30/01/2024