Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42330 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
TRIBUNALE MILANO
con il provvedimento del 03/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 luglio 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione con il Tribunale di Milano in composizione monocratica ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen.
Oggetto RAGIONE_SOCIALEa cognizione ricusata da entrambi i giudici è il procedimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME ai quali, secondo l’imputazione, è ascritto il delitto di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. «perché concorso tra loro al fine di conseguire un indebito risarcimento dalla compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, simulavano l’accadimento di un sinistro stradale avvenuto in Napoli, INDIRIZZO – in data 12.02.2019 alle ore 11.20 in cui l’autovettura Suzuki Swift tg. TARGA_VEICOLO (condotta dalla proprietaria COGNOME), effettuando un’improvvisa e repentina manovra di retromarcia, andava a collidere l’auto TARGA_VEICOLO (condotta dal proprietario COGNOME), causandole RAGIONE_SOCIALE materiali, come da richieste risarcitorie inviata dal COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE (per il tramite del consulente automobilistico COGNOME); ma dalla “scatola nera” installata sulla Mercedes GLA si accertava (attraverso il report RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) che – dalle ore 18:59:42 RAGIONE_SOCIALE‘11.02.2019 e quanto meno fino alle ore 19:01:27 del 12.02.2019 – tale mezzo risultava fermo e spento, all’altezza di INDIRIZZO. Commesso in Milano In data 13.02.2019».
Con sentenza del 14 giugno 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli sostenendo la tesi che il delitto ascritto agli imputati si consuma nel luogo in cui ha sed l’RAGIONE_SOCIALE alla quale viene presentata la denuncia di sinistro con la richiesta di risarcimento.
Pronunciando a seguito di trasmissione degli atti, il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto di competenza sostenendo, invece, la tesi secondo cui la pretesa risarcitoria, affinchè possa ritenersi consumato il reato, deve essere portata a conoscenza non di un qualunque agente, ma del soggetto giuridico legittimato alla RAGIONE_SOCIALE del sinistro e alla erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo «che opera presso la propria sede AVV_NOTAIO che nel caso di specie è a Milano».
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo di competenza sussiste in ragione del fatto che due giudici, contemporaneamente, hanno ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto, determinando una stasi del procedimento suscettibile di essere risolta solo con l’intervento di questa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 cod. proc. pen.
Esso va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.
All’esame dei giudici di merito è l’ipotesi accusatoria RAGIONE_SOCIALEa denuncia di un sinistro non realmente accaduto, reato la cui consumazione è anticipata, secondo la ricostruzione del Tribunale di Milano, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa falsa denuncia.
Per come riconosciuto nella stessa sentenza che ha disposto la trasmissione degli atti dal Tribunale di Milano (presso il quale si era originariamente incardinato il procedimento) a quello di Napoli, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la competenza RAGIONE_SOCIALE in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale RAGIONE_SOCIALEa compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto» (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale Napoli, Rv. 275663).
Il principio rinviene un precedente in Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio, Rv. 268349 (citata nella sentenza con la quale il Tribunale milanese ha declinato la propria competenza) che, pronunciando in conformità, ha precisato l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di risarcimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘agenzi locale, trattandosi di mera intermediaria tra l’assicurato e la società assicuratrice.
L’assunto non è stato condiviso dal Tribunale lombardo che ha evidenziato come «proprio in ragione del condivisibile riferimento al principio di offensività, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura di reato di pericolo, non appare necessario il verificarsi in concreto RAGIONE_SOCIALEa reazione del soggetto legittimato a liquidar l’indennizzo. Al contrario, una corretta applicazione del principio conduce a ritenere consumato il reato con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia all’agente/intermediario, quale condotta connotata da elevata pericolosità con riguardo al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, in tal senso di per sé stessa offensiva».
Inoltre, altra ragione per dissentire dalla giurisprudenza costante di questa Corte è stata individuata nella ratio RAGIONE_SOCIALEe norme attributive RAGIONE_SOCIALEa competenza nella materia di interesse che sarebbe quella di «consentire la celebrazione del
processo nella sede giudiziaria dove risiede l’imputato, come si può desumere dal criterio residuale ma AVV_NOTAIO posto dall’art. 9 co. 2 cpp, per evidenti ragioni di ragionevole durata del processo, di effettività del diritto di difesa, ma anche per contenere i costi processuali (…)».
Il Tribunale milanese ha ritenuto, pertanto, di discostarsi dall’orientamento descritto per «motivi di razionalità».
Alla soluzione sopra descritta, questa Corte è pervenuta anche mutuando il medesimo principio enunciato in tema di truffa commessa mediante spedizione di documentazione contraffatta.
E’ stato ricordato, sul punto come, dovendo scegliere se individuare quale luogo di consumazione quello di partenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta o quello di ricezione del plico da parte del soggetto passivo, sia preferibile riferirsi a quest’ultimo criteri poiché, «nel caso di comunicazione a distanza, l’azione criminosa ha natura chiaramente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l’induzione in errore» (sez. 2, sent. n. 39151 RAGIONE_SOCIALE’11/10/2011, COGNOME, Rv.251487).
Ciò in quanto «la diversa possibile opzione comporterebbe l’individuazione del foro in base a criteri non oggettivi e verrebbe rimessa alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘autore del reato, in funzione RAGIONE_SOCIALEa scelta da costui effettuata RAGIONE_SOCIALE‘uffici assicurativo a cui inviare la richiesta o -secondo la tesi qui non accolta – del luogo di spedizione RAGIONE_SOCIALEa richiesta stessa» (Sez. 1, n. 51360 del 2018, cit.).
Tale principio è stato condivisibilmente ritenuto valido anche alla fattispecie delittuosa rilevante nel caso in esame, anche alla luce del fatto che occorre avere riguardo al luogo in cui hanno sede «organi o comparti RAGIONE_SOCIALEa struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa denuncia, quali per esempio l’ufficio sinistri o il centro RAGIONE_SOCIALE, in grado d procedere all’erogazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta».
Il principio costituisce, peraltro, anche il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘affermazione per cui «la competenza RAGIONE_SOCIALE in ordine al delitto di cui all’art. 642 cod. pen. nell’ipotesi di falsificazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta per la stipula di una polizza RAGIONE_SOCIALE, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto» (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Tribunale di Milano, Rv. 284798).
Da quanto esposto, discende l’inaccoglibilità RAGIONE_SOCIALEa tesi prospettata dal Tribunale lombardo e che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza deve avere, invece,
riguardo al luogo in cui la società destinataria RAGIONE_SOCIALEa richiesta di risarcimento ha la propria sede che, nel caso di specie, è pacificamente a Milano.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 19/09/2024