Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Tribunale di Pavia con ordinanza del 05/12/2023
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale d Pavia;
udito, per gli imputati NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME in sostituzion dell’avvocato NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarars la competenza del Tribunale di Milano, o in subordine la competenza del Tribunale di Pesaro o di RAGIONE_SOCIALE;
udito, per gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per quest’ultimo sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME, che h chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, o in subordi rimettersi la causa alle Sezioni Unite;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 20 giugno 2023 il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale, declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunal RAGIONE_SOCIALE nel processo a carico di NOME COGNOME, ed altri, relativo ai re turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture, sfruttame manodopera, associazione per delinquere, omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali e indebita compensazione di crediti d’imposta.
Il Tribunale di Pavia riteneva che le imputazioni più gravi fossero quelle sfruttamento di manodopera, aggravato dal numero di lavoratori reclutat superiore a tre (art. 603-bis, primo comma, n. 2, e quarto comma, n. 1, c pen.), imputazioni contestate ai capi 13) e 14) della rubrica; che si tratta unico reato, avente natura abituale; che il momento consumativo andasse indentificato nel compimento dell’ultimo atto della serie criminosa; che, dunq dovesse assumere rilievo la condotta di sfruttamento che, tra quelle contest si fosse protratta più a lungo e/o fosse cessata per ultima.
Tale sarebbe la condotta (cessata solo nel mese di ottobre 2021, co l’esecuzione del sequestro preventivo) ai danni del lavoratore NOME COGNOMECOGNOME tenuta nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto stipulato c l’RAGIONE_SOCIALE. Alla relativa sede giudiziaria il processo andava co trasferito.
Investito del processo a seguito della declaratoria d’incompetenza, G.u.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dissentiva da tale impostazione.
Secondo il G.u.p., le condotte di cui ai capi 13) e 14) della rubrica potrebbero ricondursi ad unico reato, se non altro perché non vi sarebbe perfe coincidenza soggettiva tra le imputazioni. Sarebbe allora più grave il reato d al capo 13), per il maggior numero di lavoratori vessati. E tale reato era interamente consumato nell’ambito del circondario di Pavia.
Anche a prescindere da ciò, osservava ancora il G.u.p., la fattispe contestata non integrerebbe un reato abituale, ma un reato permanente ( istantaneo ad effetti permanenti), con la conseguenza che per la competenz territoriale dovrebbe farsi riferimento al luogo della consumazione iniziale, le al primo episodio di sfruttamento. Se anche, dunque, le contestazioni operate n capi 13) e 14) dessero vita ad un unico reato, la consumazione rilevante sareb quella originata in territorio di Pavia, nel settembre 2017, nell’ambito del se di trasporto ospedaliero affidato dalla locale RAGIONE_SOCIALE competente sarebbe, i ogni caso, il Tribunale di Pavia.
Su queste premesse, il giudice pescarese sollevava, con l’ordinanza in epigrafe, conflitto negativo, ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
La difesa dell’imputato NOME COGNOME ha depositato rituale memoria difensiva.
In essa il difensore sostiene, per quanto qui direttamente interessa, c ferma l’unicità del reato contestato, e la sua natura abituale (con consumazio identificabile con la cessazione della condotta antigiuridica), quel che rilevere ai fini della competenza territoriale, sarebbe la sede operativa dell’azi appaltatrice (RAGIONE_SOCIALE), presso la quale era formalmente avvenuta l’assunzione dei lavoratori (destinati a svolgere, su tutto il territorio nazio servizio di trasporto sanitario dato in appalto dalle diverse aziende sanit committenti), nella quale il rapporto sarebbe stato interamente gestito e o sarebbe stata, dunque, programmata e attuata la strategia di sfruttament contestata nei capi 13) e 14) della rubrica. Trovandosi tale sede operativa Comune di Bollate, la competenza territoriale andrebbe intestata all’Autorit giudiziaria di Milano.
A parte andrebbe considerato il solo capo 18), relativo al reato di indebi compensazione di crediti d’imposta, in alcun modo connesso ai precedenti. In ordine a quest’ultimo, la competenza apparterrebbe al Tribunale di Pesaro, luogo della sede legale della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei giudici confliggenti di conoscere della reiudicanda consegue una sta del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto deve essere risolto nel senso prospettato giudice rimettente.
L’art. 603-bis, primo comma, n. 2), cod. pen., nel testo modificato dall legge 29 ottobre 2016, n. 199, incrimina chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche dietro attività di intermediazione altrui, sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogn
Al fine di realizzare la più ampia tutela del bene giuridico preso considerazione, la disposizione prevede che il reato si perfezioni attrave modalità alternative e/o concorrenti, che si concentrano sull’uso datoriale
manodopera, anche in via di fatto e indipendentemente dalla previa formale stipulazione di un contratto di lavoro, nelle condizioni in fattispecie evocat datore di lavoro risponde del reato, a prescindere da un pregresso intervento intermediazione ad opera del c.d. caporale, se sfrutta uno o più lavorat approfittando del loro stato di bisogno. Gli indici di sfruttamento sono qu indicati nel terzo comma dell’art. 603-bis, cit., e includono la pa incongruenza dei trattamenti retributivi, nonché la violazione delle norme tema di tempi di lavoro e di sicurezza e igiene dei relativi luoghi (che sono indici specificamente contestati nei capi d’imputazione odierni). Le violazio retributive e di orario, costituenti indici di sfruttamento, debbono essere reit e la reiterazione deve intendersi riferita al singolo lavoratore, e non sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola pers (Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282580-01).
Lo sfruttamento, così inteso, importa la verificazione un minimum quantitativo di comportamenti e ne sottende la ripetizione, in misura sufficien ad offendere il bene giuridico protetto. Partendo da tale rilievo, lo sfruttamen presta ad essere inquadrato come condotta abituale e il reato in esame a essere classificato in tale categoria dogmatica (Sez. 4, n. 25756 del 12/05/202 COGNOME, fa proprio un tale orientamento).
Secondo altra impostazione, che fa implicitamente leva sulla continuità temporale della condotta e sull’ingravescenza delle sue conseguenze, s tratterebbe di un reato istantaneo con effetti permanenti (in termini, Sez. 4 24388 del 10/03/2022, COGNOME), il cui perfezionamento si avrebbe già con l’ingaggio del lavoratore nella prospettiva del suo sfruttamento, mentre la lesi dell’interesse protetto permarrebbe per l’intero tempo di sua durata, correl all’approfittamento dello stato di bisogno.
4. Non è in questa sede necessario prendere posizione sul punto (né, tanto meno, sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite), perché l’esatta definiz della natura giuridica del reato di sfruttamento di manodopera, per considerazioni ulteriori che si andranno a svolgere, non condiziona la soluzion del presente conflitto.
Quel che occorre sin d’ora rimarcare, in vista di tale soluzione, è piutto che – si accolga l’uno o l’altro inquadramento – la consumazione del rea avviene nel luogo di effettiva occupazione del lavoratore in condizioni sfruttamento, preceduta (o meno) da formale assunzione, e non nel diverso luogo in cui quest’ultima sia stata eventualmente stipulata, e neppure nel diver
luogo ove il rapporto di lavoro sia eventualmente gestito dal lato amministrativ e burocratico.
E’ l’occupazione del lavoratore, realizzata in guisa da sfruttarlo, che concr la situazione materiale, offensiva del bene giuridico tutelato. L’adibizione in f del lavoratore alle mansioni, contrassegnata da sfruttamento, reso a sua vol possibile dall’approfittamento dello stato di bisogno, infrange il divieto pena definisce al tempo stesso la condotta incriminata, conformemente alla ratio della proibizione, sulla base di un criterio di effettività.
Se il lavoratore sfruttato opera alle dipendenze di un’impresa aggiudicatari di appalto, il luogo di esecuzione di esso rappresenterà il luogo di consumazion del reato, a prescindere da dove insista la sede datoriale, legale od operativa sia.
Il reato si perfeziona a carico di chi impegna «lavoratori», sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, e dunque la struttura stessa della fattispecie, ad oggetto materiale plurimo, consente di affermare che condotte di tal genere, se contestuali dal lato spazi e temporale, continuative e connotate da comune direzione finalistica, integran un solo reato, qualunque sia il numero degli occupati coinvolti.
Tale numero rileverà, in tal caso, solo ai fini della dimensione offensiva d fatto, essendo la pena pecuniaria ad esso commisurata ed essendo il numero di lavoratori reclutati superiore a tre configurato come speciale circostan aggravante (art. 603-bis, quarto comma, n. 1, cod. pen.).
Il concorso materiale di reati, omogeneo, eventualmente riconducibile ad unità di disegno criminoso, sarà invece ravvisabile, mancando tali requisiti, os in caso di apprezzabile sfasatura temporale, spaziale o teleologica delle condot in esame.
La diversità dei luoghi in cui le vittime siano sfruttate, unita alla di identità di queste ultime, esclude del resto l’unicità ontologica del rea sfruttamento, pur quando gli atti corrispondenti siano commessi senza soluzione di continuità (v., in tema di prostituzione, Sez. 3, n. 41404 del 07/07/2011, Rv. 251300-01).
Nel caso di specie, le imputazioni di cui ai capi 13) e 14) riguardan condotte di sfruttamento che sarebbero state poste in essere ai danni lavoratori dipendenti, sì, da una medesima RAGIONE_SOCIALE, ma nell’ambito di appalti oggetto di stipulazioni distinte, che si svolgevano in località del terr nazionale geograficamente distanti tra loro e che, di conseguenza, impegnavano ciascuno manodopera diversa.
In un tale scenario, i reati configurabili sono molteplici, tanti quant appalti nel cui ambito siano effettivamente riscontrabili le condizioni sfruttamento penalmente rilevanti (v., d’altra parte, Sez. 4., n. 34600 del 2 che, nel respingere in sede cautelare il motivo di ricorso di NOME COGNOME sull’incompetenza territoriale della sede giudiziaria di Pavia, ha già implic mente ritenuto che le condotte in contestazione integrino una pluralità di rea correlati all’area territoriale di esecuzione della prestazione lavorativa).
La riconducibilità dei comportamenti criminali ad un disegno unitario, concepito dai responsabili della RAGIONE_SOCIALE e destinato ad attuarsi a prescinde dalla localizzazione dell’appalto, può rilevare agli eventuali fini continuazione tra i reati.
Fermo restando, del resto, il principio secondo cui, ai fini della regolazio della competenza, occorre essenzialmente fare riferimento alla prospettazione dei fatti espressa dall’organo dell’accusa nell’imputazione (da ultimo, Sez. 1 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484-01), è sempre consentita alla Corte di cassazione, in sede attributiva, la qualificazi giuridica di quei fatti; né è ad essa, dunque, neppure precluso di ravvisa l’esistenza del fenomeno della unicità o pluralità di reati, indipendentemen dalla tecnica di redazione dei capi d’imputazione e dall’impostazione data riguardo dalla pubblica accusa (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, G.i.p. Tribunal di Pisa, Rv. 282724-01).
L’appalto, ricomprendente il maggior numero di lavoratori oggetto di sfruttamento, individua il reato più grave tra quelli omogenei concorrenti.
A parità di pena detentiva astrattamente irrogabile, la pena pecuniaria infatti legalmente determinata per relationem al numero delle vittime reclutate.
Si tratta, nel caso di specie, dell’appalto stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE avente esecuzione in quel circondario, come risulta dalla lettura dei ca d’imputazione.
In base alle considerazioni esposte, la competenza a trattare il process appartiene al Tribunale di Pavia, cui gli atti debbono essere per l’eff trasmessi.
Tale competenza deve essere affermata in relazione a tutti i reati contestat incluso quello tributario (meno grave) di cui al capo 18).
Lo stesso Tribunale di Pavia, nella originaria sentenza declinatoria del competenza, afferma essere astrattamente configurabile il nesso di continuazione (idoneo a determinare, ex art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc pen., il simultaneus processus) tra il reato di cui al capo 18) e i rimanenti
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addebiti. Al riscontro della continuazione, ai fini iniziali del radicamento d competenza, è del resto sufficiente la presenza di plausibili elementi prognosti essendo irrilevante l’eventuale mancata menzione dell’unicità di disegno criminoso nei capi d’imputazione e restando ogni valutazione definitiva sul punto riservata alla decisione di merito (Sez. 1, n. 17458 del 30/01/2018, confl. comp in proc. Liccardi, Rv. 273129-01). Né la difesa dell’imputato NOME COGNOME ha specifico interesse a dolersi di tale prognosi. L’unicità di giudizio giova che al miglior accertamento probatorio dei fatti, alla speditezza dei giudizi ed a coerenza delle decisioni – altresì all’interesse della persona accusata di concentrare in unico contesto le sue difese e, in caso di condanna, di acceder sin dalla cognizione al più benevolo trattamento sanzionatorio di cui all’art. cpv. cod. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pavia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 06/03/2024