Competenza Territoriale Rito Abbreviato: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di competenza territoriale e rito abbreviato, offrendo un chiaro monito sulle conseguenze processuali della scelta di questo rito speciale. La decisione sottolinea come la richiesta di giudizio abbreviato comporti la rinuncia a sollevare determinate eccezioni, inclusa quella relativa alla competenza per territorio del giudice.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 del codice penale. L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando, come unico motivo, la violazione delle norme sulla competenza territoriale. Sostanzialmente, riteneva che il processo si fosse svolto davanti a un tribunale geograficamente non competente a giudicare il fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere procedurale. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’ e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la preclusione nel rito abbreviato
Il cuore della decisione risiede nella connessione tra la scelta del rito abbreviato e la possibilità di contestare la competenza del giudice. La Corte ha evidenziato che il processo si era celebrato con rito abbreviato. In base all’art. 438, comma 6-bis, del codice di procedura penale, la richiesta di questo rito speciale comporta l’accettazione del giudizio allo stato degli atti e, di conseguenza, la sanatoria di alcune nullità e la preclusione di determinate eccezioni.
Tra queste, rientra proprio l’eccezione di incompetenza territoriale. La scelta di definire il processo con il rito alternativo implica una rinuncia a contestare la sede del giudizio. La Corte ha inoltre specificato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, confermando la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Scelta Processuale
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre un’importante lezione pratica: la scelta del rito processuale non è mai neutra ma porta con sé conseguenze strategiche decisive. Optare per il rito abbreviato per beneficiare della riduzione di pena significa anche accettare il ‘pacchetto’ procedurale completo, che include la rinuncia a far valere in seguito determinate questioni, come la competenza territoriale. Gli avvocati e i loro assistiti devono ponderare attentamente questa scelta, poiché una volta effettuata, preclude la possibilità di utilizzare determinate argomentazioni difensive nelle successive fasi di giudizio.
È possibile contestare la competenza territoriale del giudice se si è scelto il rito abbreviato?
No, la scelta del rito abbreviato preclude la possibilità di sollevare successivamente un’eccezione di incompetenza territoriale, come stabilito dall’art. 438, comma 6-bis del codice di procedura penale. Tale eccezione deve essere sollevata in fasi precedenti.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Perché il ricorso è stato definito ‘manifestamente infondato’?
È stato definito tale perché si basava su una questione procedurale (la competenza territoriale) che non poteva più essere sollevata a causa della scelta del rito abbreviato. Inoltre, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già correttamente respinte nel giudizio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1881 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/04/1974
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28d64/24 COPPOLA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 378 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo alla competenza territoriale è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo delle censure cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, atteso che il processo è stato celebrato con rito abbreviato e applicandosi quindi l’art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024