Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto dal:
TRIBUNALE DI BOLOGNA
nei confronti del
TRIBUNALE DI FIRENZE
nel procedmento nei confronti di
NOME NOME il DATA_NASCITA in ALBANIA
NOME NOME il DATA_NASCITA in ALBANIA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA in ALBANIA
ccn ‘ordinanza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udito il PC, NOME COGNOMECOGNOME che ha concluso chiedendo che sia ric:or osciu:a la competenza del Tribunale di Firenze.
udito il difensore dell’imputato NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, che ha c l’est° che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Bologna.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 9 aprile 2024 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompe:enza per territorio nel decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio pres:mtata dal pJbblico ministero nell’ambito del procedimento n. 505-21 r.g.n.r., ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da iniNiduare nel Tribunale di Bologna, perché il reato più grave tra quelli contestati nella richiesta di rinvio a giudizio è quello di cui all’art 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n 309 (capo di imputazione n. 72), di cui però non è possibile individuare un luogo prec so di consumazione. Ne consegue che, per individuare la competenza, occorre scalare al secondo reato più grave, che è quello di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo di imputazione n. 45), commesso in Valsamoggia (Bologna).
Con ordinanza del 29 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, investito della rinnovazione delle misure cautelari in essere a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Firenze, ha sollevato conflitto negativo di ccrnetenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, lungi dall’essere inieterminabile, come ritenuto, invece, dal Tribunale di Firenze, è individuabile negl atti, atteso che è logico e plausibile ipotizzare che le attività programmatiche, idea ‘rive e direzionali del sodalizio si radichino proprio nel luogo in cui vivono ed hanno maggiori possibilità di incontro i relativi capi, e, nel caso in esame, la impi tazione contesta il ruolo di promotori soltanto ai fratelli COGNOME, NOME e NOME, i quali abitano a Santa Croce sull’Arno (Pisa), che diventa quindi il luogo di commissione del reato di cui all’art. 74, pacificamente più grave tra quelli contestati. Ne consegue che, in ragione della natura distrett:uale del reato, il gi,NOME:ce competente deve essere individuato nel Tribunale di Firenze.
Il difensore dell’imputato NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ha diesto la trattazione orale,
Il Procuratore Generale, NOME COGNOMECOGNOME ha concluso chiedendo che sia ric:or osciuta la competenza del Tribunale di Firenze.
Il difensore dell’imputato NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, tramite il sostituto processuale, ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Boiogna.
Considerato in diritto
I GLYPH conflitto sussiste, GLYPH in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, dete -minando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., ra cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Bolo2na.
2. I giudici n conflitto concordano nel senso che il reato più grave tra quelli contestati sia l’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo di imputazione n. 72), con riferimento al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene che “la competenza per terri . .lorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al scdalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di cc mmissicne dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il ·ucgo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l’ubicazione di quest’ultimo, a norma dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta J n a parte dell’azione o dell’omissione” (Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166).
Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che tale luogo di “programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose” non sia determinabile nel caso in esame; il Tribunale di Bologna ha ritenuto che esso, invece, possa essere individuato nel luogo di residenza dei promotori dell’organizzazione, quale luogo in cLi gli stessi hanno avuto le maggiori possibilità di incontro.
Quello ricostruito dal Tribunale di Bologna, però, è un criterio di individuazione del “luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione” del sodalizio criminoso che non trova fondamento nella giurisprudenza di legit:imità .
La corretta individuazione del “luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione” è, infatti, un accertamento molto difficile in fatto, perché – posto che l’esistenza di un sodalizio criminoso è conoscibile scltanto dopo che lo stesso si è manifestato – si affida ad elementi meramente iniiziari ricostruiti ex post.
Alcun: di questi elementi indiziari hanno, però, superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il “luogo in cui si svolgono le attività d programmazione, ideazione e direzione” possa essere individuato, a seconda delle circostanze del caso concreto, nel “luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traff co e lo smercio dello stupefacente” (Sez. 6, Sentenza n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185), oppure nel “luogo in cui è commesso il primo dei celitti programmati” (Sez. 1, Sentenza n. 7926 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 255306), oppure nel “luogo dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luog ) di operatività dell’associazione” (Sez. 5, Sentenza n. 4104 del 08/10/2009, dep. 2010, Doria, Rv. 246064), o ancora, più genericamente, nel “luogo in cui è
stato perfezioNOME l’accordo criminoso” (Sez. 4, Sentenza n. 19526 del 13/C3/2008, Dario, Rv. 240160).
Non vi sono, invece, pronunce che abbiano avallato la tesi che il “luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione” dell’associazione ohm nosa possa esser ricavato induttivamente dal luogo di residenza dei promotori dell’organizzazione in mancanza di un accertamento sulla circ:ostanza che ivi si siano concretamente svolte le “attività di programmazione, ideazione e direzione” del sodalizio.
Il criterio di ricostruzione ex post del luogo di consumazione del reato di cui al ‘art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 scelto dal Tribunale di Bologna soffre, infatti, del lirnite di essere basato su un dato formale, che è irrilevante nell’individuazione del luogo di consumazione del reato ex art. 8 cod. pen. (ovvero, la residenza degli autori del reato, o meglio di una parte di essi individuati come promotori) e su un dato sostanziale, ma meramente ipotetico e congetturale (ovvero che nel luogo di residenza essi si siano verosimilmente incontrati per costituire il sodalizio, perché lì avevano maggiori possibilità di incontro).
Ma l’individuazione del luogo di consumazione di un reato deve essere affermata sulla base di un percorso logico che, sia pure indiziario, e, nel caso del reato associativo, ricostruito ex post, deve essere fondato su elementi oggettivamente certi (Sez. 1, Sentenza n. 43230 del 26/10/2010, Confl. comp. in proc Nicula Razvan, Rv. 249018), e non su elementi ipotetici e congetturali, aver do le regole sulla competenza lo scopo di “assicurare in modo rigoroso e non opinabile il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge” (Sez. 2, Sentenza n. 47850 del 23/11/2012, Cirielli, Rv. 253898).
Ne consegue che nella fattispecie concreta in esame non vi sono elementi sufficienti per individuare in modo certo il luogo di consumazione del reato di cui al ‘art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 contestato in imputazione.
Neli caso in cui non sia possibile individuare il luogo in cui si sono svolte le attività di programmazione, ideazione e direzione dell’associazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in conformità ai principi generali sul rapporto tra gli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., la competenza si radica nel luogo di consumazione del secondo reato più grave (Sez. 1, Sentenza n. 29891 del 13/04/2023, confl comp. in proc. Cioni, n.m.: a fronte di un’associazione sostanzialmente priva di una univoca e indubitabile collocazione geografica, operante in maniera estesa sul territorio nazionale e senza de sia stato possibile stabilirne il luogo di costituzione, o, almeno, quello abituale di programmazione dell’attività delittuosa, non può che farsi ricorso all’adozione delle ulterori regole applicabili in fattispecie del genere. Giova allora precisare che – ladiove non sia in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio,
ccn -iferimento al luogo di realizzazione del reato ‘associativo – deve farsi ricorso ala ciisciplina dettata dall’art. 16 cod. proc. pen.: occorre far riferimento, quindi, al luogo di commissione dei reati più gravi tra quelli contestati, prendendoli in ccnsideral ione secondo un ordine decrescente).
Ne consegue che nel caso in esame, come sostenuto dal Tribunale di Firenze, la competenza deve essere radicata in base al luogo di consumazione del secondo reato più grave, quello di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo di impt. tazione n. 45), che è stato commesso in Valsannoggia.
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la ccmpetenza del Tribunale di Bologna.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudic ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decide.ndo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così ceciso il 25 giugno 2024.
Il consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
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CORTE SLIPR?qliek DI CASSAZIONE Prima SeZiOrle Penale Depositala in Cancelleria oggi Roma, lì GLYPH 2 3 LE.. 2024