Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI BRESCIA
nei confronti di:
TRIBUNALE DI VENEZIA
con l’ordinanza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udite le conclusioni dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza dell’Ufficio giudiziario di Bolzano.
udito il difensore: l’avvocato NOME COGNOME, del Foro di BRESCIA, difensore di NOME COGNOME, si associa alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 12 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ritenendosi territorialmente incompetente a conoscere dei reati di cui ai capi da 91), 93), 95) e da 97) a 103) dell’imputazione provvisoria, come ascritti a NOME COGNOME in concorso con RAGIONE_SOCIALE, reati concernenti diverse ipotesi di violazioni tributarie e contr patrimonio, dovendo considerarsi territorialmente competente I”Autorità giudiziaria di Bolzano o quella di Padova, ha sollevato conflitto negativo di competenza in relazione al provvedimento emesso in sede di riesame dal Tribunale di Venezia, che, con ordinanza del 5 luglio 2024, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale a provvedere dell’Autorità giudiziaria di Padova. Rilevato il conflitto, gli atti sono stati rimessi alla Corte di cassazione per la s risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
In precedenza, il Tribunale di Venezia, investito della richiesta di riesame formulata da COGNOME avverso il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova in data 11 giugno 2024, in relazione ai reati di cui agli indicati capi, aveva ritenuto, con la suddetta ordinanza, che la competenza dovesse essere determinata con riferimento a tutti i reati contestati dal Pubblico ministero con il provvisorio catalogo di imputazioni, e non solo quelli per i quali era stata applicata la misura cautelare, ma al tempo stesso aveva considerato che la corrispondente verifica dovesse COGNOMEre circoscritta ai soli, restanti reat contestati al medesimo COGNOME.
Posta questa premessa, il Tribunale, considerati tutti i reati contestati all’indagato e preso atto che quelli inerenti alle ipotesi di maggiore gravità erano quelli di cui ai capi d’incolpazione elevati sub 101), 102) e 103), poi rinumerati sub 11) 12) e 13), relativi ad altrettante ipotesi di violazione dell’art. 2 d.lgs. marzo 2000, n. 74, erano connotati dalla medesima cornice edittale, aveva rilevato che il primo, in ordine cronologico, era stato commesso a Brescia; sicché, identificato questo dato come determinante in relazione ai progressivi criteri stabiliti dall’art. 16 cod. proc. pen. per l’individuazione del giud territorialmente competente, aveva declinato la competenza dell’Autorità giudiziaria di Padova e, poi, dello stesso Tribunale in sede di riesame in favore dell’Ufficio giudiziario di Brescia, disponendo il mantenimento della misura cautelare in essere.
3. La soluzione non è stata condivisa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia, a cui il Pubblico ministero aveva chiesto la rinnovazione delle misure cautelari.
Tale giudice, pur concordando con il Tribunale di Venezia sulla configurabilità della connessione tra tutti i reati e sulla pari gravità di quelli indicati dissentito invece quanto all’affermazione secondo cui per l’attribuzione della competenza territoriale deve farsi esclusivo riferimento ai reati contestati al singolo indagato, nella specie a COGNOME, ma ha sostenuto, al contrario, che deve aderirsi all’indirizzo ermeneutico secondo cui, per la configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesta l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, fer restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato.
Il suddetto Giudice per le indagini preliminari, a tal fine, ha anche ripercorso l’articolata vicenda che ha interessato il procedimento, ricordando come l’originaria misura cautelare a carico di COGNOME fosse stata emessa proprio dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 16 aprile 2024, nell’ambito di un complesso procedimento penale che vedeva indagati numerosi soggetti per molteplici reati fiscali, di riciclaggio autoriciclaggio, reati collegati da connessione teleologica, ancorché non vi fosse assoluta identità fra gli autori dei reati fine e quelli dei reati mezzo.
In ragione dell’individuato nesso teleologico, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, contestualmente all’emissione dell’ordinanza cautelare, aveva – per la parte che qui rileva – dichiarato la propria incompetenza territoriale, declinata in favore dell’Autorità giudiziaria di Bolzano, in ciò facendo applicazione del già indicato principio di diritto, in relazione all connessione teleologica esistente tra le condotte tributarie illecite e di autoriciclaggio e i più gravi – dunque, determinanti ai fini della competenza reati di riciclaggio: tali reati, sebbene ascritti a soggetti diversi da Co (NOME COGNOME e NOME COGNOME), erano stati commessi in Padova e Bolzano e in tale ultimo luogo era stato commesso il primo reato in ordine cronologico.
Erano seguiti RAGIONE_SOCIALE provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza per territorio delle rispettive Autorità giudiziarie procedenti emessi prima dal Tribunale di Bolzano, in sede di riesame, con ordinanza del 27 maggio 2024, e poi dal Tribunale di Venezia, sempre in sede di riesame, con l’ordinanza già indicata.
4. Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, in coerenza con
l’articolata memoria rassegnata il 16 settembre 2024, ha rilevato la sussistenza del conflitto e ha prospettato la risoluzione dello stesso nel senso dell’affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Bolzano.
Il difensore di NOME COGNOME, intervenuto nella discussione orale, ha in modo argomentato aderito alla prospettazione formulata dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo, deve essere ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai giudici sopra indicati e, prima ancora, dal Tribunale del riesame di Bolzano, di conoscere del medesimo procedimento in fase cautelare relativo alla posizione di NOME COGNOME, nessuna misura cautelare personale essendosi stabilizzata in relazione alla posizione stessa.
La stasi che si è determinata appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto, con decisione da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Riepilogando l’iter procedimentale, già lumeggiato, a grandi linee, nella parte narrativa, si prende atto che il conflitto negativo di competenza per territorio è stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Brescia con la richiamata ordinanza del 12 luglio 2024, in ordine all’emissione della misura cautelare personale, dopo che il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva richiesto la rinnovazione, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME, dopo che il Tribunale di Venezia – adito dal medesimo COGNOME, con richiesta di riesame avverso l’ordinanza resa in data 11 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova – aveva a sua volta emesso ordinanza del 5 luglio 2024 con cui aveva dichiarato l’incompetenza per territorio a procedere in sede cautelare dell’Autorità giudiziaria di Padova per essere competente l’Autorità giudiziaria di Brescia.
Trasmessi gli atti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, quest’ultimo Pubblico ministero aveva chiesto procedersi alla rinnovazione delle misure in corso con riferimento alle posizioni processuali di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha individuato
(
l’emersione del conflitto di competenza con specifico riferimento all’emissione, in rinnovazione, della misura cautelare personale nei confronti di COGNOME escludendo che essa fosse di sua competenza e indicando come territorialmente competenti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano o il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova.
L’originaria misura cautelare a carico di COGNOME era stata emessa il 16 aprile 2024 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nell’ambito di un complesso procedimento penale che vedeva indagati vari soggetti per molteplici reati fiscali, di riciclaggio e autoriciclaggio, oltre contestazione di un’ipotesi associativa. Per il gruppo di reati qui in questione, si era ritenuto che gli stessi fossero collegati da sicura connessione teleologica, sebbene non vi fosse identità fra gli autori dei reati fine e quelli dei reati mezzo su questa base, il giudice emittente quella misura, contestualmente all’ordinanza cautelare, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente l’Autorità giudiziaria di Bolzano.
Alla base di questa determinazione era stata posta l’enucleazione del nesso teleologico tra le violazioni delle leggi tributarie illecite, i reati di autoricic e i reati di riciclaggio, reati, più gravi, che, pur se erano contestati a indaga diversi da COGNOME COGNOME e COGNOMECOGNOME, erano stati indicati come commessi in Padova e Bolzano e in quest’ultimo luogo era stato commesso il reato più risalente tra quelli più gravi: posta questa situazione, si era valorizzato l’approdo interpretativo secondo il quale non rileva, quale connotato indispensabile per determinare lo spostamento della competenza per territorio, l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
Tuttavia, dopo che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, richiesto della rinnovazione delle misure cautelari, aveva applicato, con ordinanza del 3 maggio 2024, le misure stesse anche nei confronti di COGNOME, il Tribunale di Bolzano, adito in sede di riesame, aveva emesso l’ordinanza del 27 maggio 2024 con cui aveva dichiarato l’incompetenza per territorio di quella Autorità giudiziaria declinandola in favore dell’autorità giudiziaria di Padova.
In esito a questo provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova aveva formulato, a sua volta, la richiesta di rinnovazione delle misure cautelari, richiesta accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova che in data 11 giugno 2024 aveva emesso l’ordinanza applicativa, in rinnovazione, delle misure cautelari nei confronti dell’indagato.
Avendo la difesa di COGNOME formulata la richiesta di riesame, con cui aveva sollecitato anche la proposizione del conflitto negativo di competenza nei confronti delle altre suindicate Autorità giudiziarie, prospettiva fatta propri anche dal Pubblico ministero nel corso del procedimento di riesame, il Tribunale
di Venezia, con la già richiamata ordinanza del 5 luglio 2024, aveva dichiarato soltanto l’incompetenza per territorio dell’Autorità giudiziaria di Padova in favore dell’Autorità giudiziaria di Brescia determinando l’ulteriore trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e, a seguire, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che ha sollevato alfine il conflitto.
Il percorso procedimentale ora riassunto fa emergere che le Autorità giudiziarie in conflitto vanno individuate, non soltanto nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia e nel Tribunale del riesame di Venezia, con riferimento al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, ma anche nel Tribunale del riesame di Bolzano, il quale pure aveva dichiarato l’incompetenza territoriale, con riferimento al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.
Dunque, il conflitto negativo di competenza investe le tre sedi giudiziarie di Brescia, Bolzano e Padova.
Assodato quanto precede, il Collegio ritiene senz’altro che si debba prestare adesione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in base al quale per la configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando, però, la necessità di accertare che l’autore del reato mezzo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01).
L’esegesi susseguente non ha contrastato l’enunciazione ora richiamata, essendosi anche chiarito che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, poiché tale ultimo principio va declinato pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validità e proseguibilità dell’attività giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l’imparzialità e la terzietà del giudic naturale precostituito per legge, in uno al principio dell’efficacia dell giurisdizione, assicurato dall’unitarietà della celebrazione del processo (Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 278000 – 02).
3.1. Alla stregua dell’illustrato e condiviso principio, non può sottoscriversi l’inquadramento privilegiato dal Tribunale di Venezia lì dove ha affermato che la competenza per territorio deve essere individuata in relazione ai soli reati contestati a COGNOME e ha, di conseguenza, reputato irrilevanti al medesimo fine i
(
reati di cui ai capi di imputazione contestati soltanto ai coindagati di COGNOME, omettendo così di verificare se tali ulteriori reati fossero avvinti ai primi dal connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen.
Considerando pregiudizialmente irrilevanti al fine della determinazione della competenza i reati contemplati dai capi di imputazione attribuiti esclusivamente ai coindagati, tale posizione non ha tenuto conto dell’evoluzione dei principi operanti in tema di competenza per territorio come in precedenza ribadita.
3.2. La posizione espressa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che invece ha tenuto conto della ricordata evoluzione, si profila corretta sotto il profilo dell’impostazione ermeneutica.
E anche la prospettata evenienza della connessione teleologica fra i reati fiscali e di autoriciclaggio ascritti a COGNOME COGNOME i reati ulteriori, in particolare que riciclaggio, ascritti ai coindagati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fondata, allo stato degli atti ostesi.
Il concorso tra reati fiscali e di autoriciclaggio, da un lato, e reati riciclaggio, dall’altro, come COGNOME configurata, alla stregua del complesso delle imputazioni, evidenzia che i reati contro il patrimonio mediante frode ascritti ai coindagati sono stati, nella prospettazione accusatoria, commessi al fine di occultare il provento dei delitti fiscali, con la completa consapevolezza di COGNOME, indicato come autore anzitutto di questi ultimi e poi delle condotte di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen.
La specifica correlazione fra le condotte afferenti alla violazioni tributarie e di autoriciclaggio ascritte a COGNOME, con riferimento ai reati di cui ai capi (per come numerati nell’originaria rubrica) 91), 93), 95), 97), 98), 99), 100), 101), 102) e 103), e le condotte di riciclaggio contestate a COGNOME e COGNOME al capo 92), a COGNOME al capo 94) e ancora a COGNOME al capo 96), con corrispondenza degli importi finanziari contestati come prima sottratti al fisco e poi assoggettati a progressivo occultamento, corrobora la conclusione prospettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in ordine all’evenienza della connessione teleologica fra i reati stessi.
3.3. Una volta ritenuta la sussistenza ai presenti fini della connessione teleologica rilevante per l’applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen. tenendo conto anche dei reati contemplati, secondo l’originaria rubrica ai capi 92), 94) e 96), per stabilire la competenza territoriale occorre individuare quale sia, fra quelli compresi – secondo la prospettiva suindicata – nella contestazione, quello più grave.
Fra i reati più gravi, nel catalogo dell’imputazione provvisoria, sono compresi diversi delitti aventi pari gravità, vale a dire quelli sanzionati dagli artt. 648cod. pen., rubricati ai capi 92), 94) e 96).
Fra tali reati di pari gravità, applicando l’ulteriore criterio stabilito dall 16, comma 1, cod. proc. pen., determina la competenza per territorio quello commesso per primo.
Considerando i tre reati suindicati, alla stregua della contestazione, il reato più risalente è quello sub 92), riferito al luogo di Bolzano, con consumazione iniziata dal 18 maggio 2022 e terminata il 28 marzo 2023.
Tale rilievo emerge osservando che la commissione, rispettivamente nei luoghi di Padova e di Rubano, degli omologhi reati sub 94) e 96) è stata contestata come avvenuta in tempo successivo (ossia dal 17 al 22 maggio 2023, l’uno, e dal 17 maggio al 13 giugno 2023, l’altro).
Occorre prendere atto, pertanto, che il reato commesso per primo fra i più gravi è quello di cui al capo 92), contestato come commesso in Bolzano.
Pertanto, è a quest’ultimo Ufficio giudiziario che andava e va riferita l’attribuzione della competenza per territorio.
Questa Autorità giudiziaria, come si è visto, è fra quelle coinvolte nel conflitto.
In ogni caso, la soluzione non sarebbe cambiata se tale Autorità non lo fosse già stata: quando si verte in tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico, di guisa che essa non sono precluse l’individuazione e la determinazione della competenza di un terzo giudice, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il conflitto stesso (fra le altre, Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Confl. comp. in proc. Russo e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282724 – 01).
3.4. Per altro verso, posto che non si dubita che la Corte di cassazione, quando è chiamata a dirimere il conflitto di competenza, abbia titolo a delibare i fatti oggetto di contestazione e a verificare la qualificazione giuridica dei fat stessi, deve rilevarsi che in questo caso non vengono in evidenza questioni di qualificazione dei reati.
Si richiama e ribadisce, per il resto, il principio di diritto secondo il qual nell’ipotesi di reati connessi, la competenza va determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 43675 del 13/072023, Confl. comp. in proc. COGNOME RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539 – 01): e, nel procedimento in esame, non si osservano, né COGNOMEno dedotti errori di tal tipo.
In definitiva, alla stregua delle svolte considerazioni, l’approdo a cui deve pervenirsi è nel senso dell’affermazione della competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, con la disposizione di trasmissione degli atti al suo Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bolzano, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 11 ottobre 2024
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