Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza emessa il 29/11/2023, ha confermato la condanna di NOME COGNOME (alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, quantificati in euro 14.000,00 per Burberry ed euro 10.000,00 per Gucci, ed al pagamento delle spese legali da queste sostenute) emessa il 21/11/2021 dal Tribunale di Udine, per il reato di cui all’articolo 473 cod. pen., perché, quale titolare della società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” con sede in Prato, produceva maglie
riproducenti il marchio contraffatto Burberry (venendo rinvenute 162 maglie riproducenti il marchio Burberry ed ulteriori 327 maglie in lavorazione, riproducenti lo stesso marchio, nonché 361 spille riproducenti il marchio contraffatto Gucci). Fatto commesso a Prato 1’1/12/2017.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato sulla base dei motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Col primo motivo lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex articolo 606, lett. c), cod. proc. pen., ed in particolare delle norme previste in tema di competenza territoriale determinata dalla connessione, ex articoli 8 e seguenti cod. proc. pen.
La sentenza di appello ha ritenuto che la motivazione del Giudice di primo grado fosse immune da vizi in ordine al corretto radicamento della competenza in capo al Tribunale di Udine, sulla base del fatto che, per fondare una connessione teleologica, sarebbe sufficiente un “effettivo legame finalistico” tra i reati, indipendentemente dai rapporti tra chi ne fosse stato autore. Tuttavia, nel caso di specie, al di là dell’assenza della identità dei soggetti agenti, era proprio il legame finalistico tra i fatti addebitati a NOME COGNOME e a NOME COGNOME a mancare in radice (secondo parte ricorrente).
Il 29/10/2017 erano stati sequestrati a Codroipo (Ud), ai danni del venditore ambulante NOME COGNOME, capi di abbigliamento recanti un marchio ritenuto riconducibile a Burberry. Dalla fattura di acquisto risultava che i prodotti fossero stati acquistati presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, con sede a Padova. Dalla successiva disamina delle etichette, si era risaliti al produttore: la ditta RAGIONE_SOCIALE sita a Prato, di cui NOME COGNOME era legale rappresentante.
Dunque, secondo il ricorrente, la connessione tra i fatti era del tutto assente: i due imputati non erano mai entrati in contatto tra loro, non c’era stato alcun legame finalistico tra le loro condotte e i reati commessi erano autonomi.
L’istruttoria non aveva fatto emergere la finalizzazione della condotta dell’imputato alla distribuzione della merce penalmente rilevante. Il NOME COGNOME si sarebbe, al più, rappresentata la mera possibilità che quelle maglie fossero ricevute da taluno, ma (a dire del suo difensore) non v’era prova del legame finalistico col successivo reato accertato, nel senso richiesto dalla giurisprudenza.
La connessione, proprio perché riguardante due soggetti diversi, avrebbe dovuto estrinsecarsi nella consapevolezza, da parte dell’agente, che al proprio reato conseguisse l’altro, previamente individuato almeno nei contorni essenziali.
Dunque, competente a giudicare i fatti addebitati al NOME COGNOME era il
Tribunale di Prato, come peraltro correttamente osservato dal Tribunale di Udine, in sede di riesame del sequestro (ordinanza 21/3/2018, allegata al ricorso).
Ancor meno vi sarebbe stata la competenza del Tribunale di Udine in relazione alle spille asseritamente riproducenti il marchio Gucci contraffatto, rinvenute a seguito di perquisizione nei confronti del NOME COGNOME (peraltro finalizzata alla ricerca di documenti inerenti la commercializzazione dei prodotti Burberry contraffatti, quindi travalicandosi la delega conferita alla Guardia di Finanza).
Dunque, il procedimento si era incardinato innanzi ad un Giudice che niente aveva a che fare con il reato, vista l’insussistenza di una qualsiasi connessione con i reati contestati al NOME COGNOME (trattandosi di una contraffazione di spille prodotte a Prato ed ivi rintracciate).
In conclusione, una connessione infondata (quella tra la produzione e la ricettazione di maglie Burberry) aveva attratto presso il giudice friulano un delitto che non aveva nulla a che fare con la detta ricettazione delle maglie Burberry e la città di Udine.
Né sarebbe stato sostenibile che il reato teleologicamente connesso e più grave potesse attrarre a sé non solo quello presupposto e meno grave, ma anche qualsiasi altro reato da contestarsi all’imputato del reato presupposto, occasionalmente scoperto.
Alla luce di tutto questo, il processo al COGNOME per nessuna ragione avrebbe dovuto svolgersi innanzi al Tribunale di Udine.
E (si rimarca ancora) se anche la competenza a conoscere dei reati addebitati al COGNOME fosse dipesa dalla connessione col reato più grave commesso da NOME COGNOME (ricettazione), allora questa avrebbe dovuto essere individuata in base al relativo /ocus commissi delicti, a Padova (presso la sede della “INDIRIZZO“, venditrice la merce al NOME COGNOME, come provato dalla fattura prodotta in giudizio, a nulla rilevando dove il delitto fosse stato accertato).
Pertanto, la competenza a giudicare i fatti addebitati a NOME COGNOME era, secondo parte ricorrente, del Tribunale di Prato o, in subordine, di quello di Padova.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 473 cod. pen., non essendo stata dimostrata la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
La sentenza di appello ha ritenuto che l’elemento oggettivo del reato contestato a NOME fosse pienamente provato sulla base delle consulenze
tecniche delle parti civili. Tuttavia, queste consulenze erano state svolte in assenza dei campioni fisici dei prodotti sequestrati, fondandosi esclusivamente su fotografie, e non erano state supportate da una concreta verifica delle caratteristiche dei beni.
Con riferimento alle maglie recanti il marchio Burberry, il consulente della difesa aveva evidenziato differenze sostanziali rispetto agli originali. In particolare, le proporzioni del disegno, del tessuto e delle rifiniture erano diverse da quelle originali, mentre i disegni non erano correttamente allineati sui vari pezzi assemblati. Questi elementi indicavano che si trattasse di imitazioni grossolane, non idonee a trarre in inganno il consumatore medio.
Anche per le spille recanti il marchio Gucci, la difesa ha evidenziato differenze nei materiali, nelle rifiniture (definite “grossolane”) e nei colori rispetto a originali, escludendo qualsiasi possibilità di confusione. Il fatto che i beni fossero simili agli originali, come rilevato nella sentenza impugnata, era normale, cercando i piccoli operatori del settore di ispirarsi ai grandi marchi per potersi inserire ne mercato.
La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare adeguatamente queste argomentazioni, ovvero la diversità dei prodotti (alcuni neanche completati) rispetto agli originali, recependo acriticamente le conclusioni dei consulenti di parte civile.
2.3. Col terzo motivo la difesa di parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Corte di Appello ha ritenuto di non poter applicare l’art. 131-bis cod. pen. in ragione del fatto che NOME COGNOME svolgesse abitualmente attività di produzione di capi contraffatti. Tuttavia, a dire di parte ricorrente, l’istruttoria non av fornito alcuna prova di una tale sistematicità della condotta, essendo stati rinvenuti solo i 2 tipi di prodotti anzidetti.
Secondo la difesa, era provato che le maglie recanti il marchio Burberry fossero ancora in fase di lavorazione e non fossero ancora pronte per la commercializzazione. Il numero limitato di capi sequestrati (20 maglie e 30 spille) e la loro evidente diversità rispetto agli originali configuravano una condotta di minima offensività.
2.4. Col quarto motivo parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 13
e 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza di appello avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che non vi fossero elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena. Tuttavia, la Corte non aveva adeguatamente considerato il comportamento collaborativo di NOME COGNOME durante le indagini, avendo egli condotto la Guardia di Finanza ai locali della sua ditta e fornito tutte le informazioni richieste in modo trasparente e tempestivo. Tale comportamento avrebbe dovuto essere valutato positivamente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.5. Col quinto motivo si censura la carenza di motivazione ex articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione alla liquidazione dei danni alle parti civili, che aveva fatto riferimento alla sola professionalità attribui all’imputato, senza che fosse chiaro da cosa si desumesse tale caratteristica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
1.1 II primo motivo di ricorso è infondato.
Come già affermato dalla Corte d’appello e dal Tribunale, nella specie vanno applicati i principi desumibili dall’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., quanto alla lettera c) come chiariti dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista da tale norma, è necessario solo che l’autore del primo reato abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato, programmato nelle sue linee essenziali, senza che sia necessario che il loro autore sia lo stesso (Sez. 2, Sentenza n. 11314 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata, proprio in un caso analogo al presente, in cui parte ricorrente contestava la competenza – determinata in base alla ricettazione ipotizzata – del giudice che aveva emesso un decreto di sequestro preventivo di un immobile destinato a magazzino di merce con marchio contraffatto, che si trovava in un luogo diverso da quello in cui era stata commessa la ricettazione; tale sentenza fa applicazione di principi costantemente affer da questa Corte a partire da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 – 01; confronta, negli stessi termini, tra le più recenti: sez. 3, 16/02/2024, n. 13667 del 16/02/2024, non massinnata; sez. 2, n. 9961 del 15/02/2024, non massimata; sez 2, n. 8805 del 14/02/2024, non massimata).
Per quanto sia, oramai, definitivamente acclarato che la ricettazione sia stata consumata a Codroipo, in provincia di Udine (dato processualmente inoppugnabile), la predetta giurisprudenza rimarca che, in ogni caso, al fine di determinare la competenza debba farsi riferimento all’originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione (così sez 2, n. 8805 del 14/02/2024, sulla scia della predetta Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017).
Orbene, come desumibile dal capo di imputazione e, prima ancora, neanche contestato da parte ricorrente, la ricettazione è stata ab origine ipotizzata come consumata a Codroipo e come certamente finalizzata a dare concreta utilità al delitto contestato al ricorrente: e tanto basterebbe.
Ad ogni modo, non possono esservi dubbi che l’imputato fosse perfettamente consapevole che la sua produzione fosse destinata a circolare o, meglio, ad essere alienata e, dunque, per definizione, fosse assolutamente scontata la commissione del delitto di ricettazione.
A nulla rileva, al riguardo, che vi sia stato verosimilmente un passaggio intermedio e che NOME COGNOME non abbia avuto rapporti diretti con chi sia stato accusato e condannato per ricettazione: quel che rileva è, si ripete, che la ricettazione sia stata ipotizzata come commessa ad Udine (ciò che, come detto, risulta per giunta definitivamente acclarato, nessuna contestazione avendo mosso al riguardo il coimputato di tale delitto) e che NOME COGNOME fosse assolutamente consapevole che la sua merce fosse destinata ad essere ricettata e, prima ancora, che questa fosse la (del tutto logica) originaria contestazione.
Correttamente, infine, la Corte d’appello e, prima di essa, con ancor maggior chiarezza, il Tribunale hanno poi ritenuto (per giunta, a garanzia dello stesso imputato, che altrimenti non avrebbe – almeno in questa sede – potuto beneficiare del regime di favore della continuazione) che, una volta radicata presso il Tribunale di Udine la competenza per il delitto di ricettazione commesso da COGNOME e, per conseguenza, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 cod. proc. pen., per quello ex articolo 473 cod. pen. contestato al ricorrente (relativo alle maglie riproducenti il marchio contraffatto Burberry nella disponibilità del NOME COGNOME), ai sensi della lettera b) del medesimo comma, anche gli ulteriori delitti di contraffazione, avvinti dal medesimo disegno criminoso, non potessero che essere giudicati dal detto Tribunale di Udine.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
1.2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono, invece, inammissibili.
In sede di legittimità ci si deve limitare a verificare che il ragionamento della
decisione impugnata sia coerente e non manifestamente illogico (e, dunque, abbia senso comune), posto che, salvo il travisamento di specifici atti del processo, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria logica o la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, n condividerne la giustificazione. Insomma, laddove la motivazione abbia una sua logica, comunque idonea a sorreggere la decisione presa, non può trovare ingresso, in questa sede, qualsivoglia tesi che ne prospetti un’altra, ove pure ipoteticamente maggiormente plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244-01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Rv. 248192-01).
Solo se vi sia disarmonia nel sillogismo tra premesse e conclusioni (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132-01) o tra dispositivo e motivazione o, ancora, tra varie considerazioni di quest’ultima sullo stesso fatto o, infine, resti inesplicat quale, delle varie ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, sia stata posta a base del convincimento espresso (Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229-01), è doveroso l’intervento correttivo di questa Corte (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. P_IVA-01).
Quanto al giudizio sull’istruttoria svolta, solo il travisamento della prova (e non del fatto), e dunque l’errore percettivo (e non valutativo) che ne stravolga il pacifico diverso significato e sia, al contempo, determinante la decisione deve essere emendato in questa sede (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Rv. 250168; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, Rv. 236540). Laddove, se l’errore sia imputabile al giudice di primo grado e la relativa questione non sia stata devoluta al giudice dell’appello, che vi si conformi, ex articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la questione non è neppure ammissibile (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 – 01; Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, Rv. 280045-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774-01).
All’uopo non basta segnalare minime incongruenze o la mancata considerazione di ogni deduzione difensiva o risultanza processuale (ove pure ritenuta più attendibile), essendo sufficiente (a ritenerla immune da censure) che la motivazione oggetto d’impugnazione abbia offerto una valutazione globale tale da esplicitare le razionali ragioni della decisione (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074-01).
In presenza, poi, di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è
sufficiente (salvo non siano allegati, dal giudice del gravame, nuovi argomenti rispetto al primo grado) che il secondo giudice rinvii alla motivazione del primo, le sentenze di merito integrandosi in un’unica entità (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 1, n.19769 del 10/04/2024, non massimata).
Indici (seppur non assoluti) di inammissibilità (per la richiesta di una mera riformulazione del giudizio) sono la caotica ridondanza dei motivi di doglianza e dei dati istruttori richiamati a sostegno del ricorso (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748-01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471-01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017 Rv. 271725-01) e il contestuale inquadramento delle doglianze in plurimi vizi di motivazione e/o violazioni di legge senza specificazione alcuna della parte della motivazione censurata (si vedano: Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015, Rv. 264132; Sez. 5 n. 6215 del 14/12/2020, dep. 2021, non nnassimata, su plurime censure in diritto; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541, sui molteplici vizi motivazionali; infine, Sez. 5, n. 1130 del 4/10/2021, dep. 2022, non massimata, sulla denuncia cumulativa di violazioni di legge penale e vizi di motivazione): anche perché laddove una delle censure sia ictu ocu/i dotata di autonoma forza demolitoria, non avrebbe necessità di esser sostenuta da altre.
Nella specie, in modo illegittimo e persino illogico da parte ricorrente si contrappone (ancorché mascherata da pretese violazioni di legge: vedasi, sulla corretta qualifica, la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04) una diversa lettura delle prove.
Trattasi, insomma, di una non consentita (in questa sede) rivalutazione del materiale probatorio finalizzata a una rivisitazione del giudizio di merito con cui, in modo logico, esaustivo e non contraddittorio, s’è ritenuto che: (a) le maglie e i prodotti tagliati e pronti per il confezionamento recassero esattamente il logo Burberry, con la sola differenza delle dimensioni del suo riquadro esterno (sicché logicamente la Corte d’appello ha ritenuto, data la “differenza lievissima” con l’originale, che fossero certamente idonei a trarre in inganno i consumatori); (b) analogamente, il marchio Gucci sui fiocchi fosse uguale all’originale ed apposto su un prodotto anch’esso praticamente identico, pure per i colori utilizzati, all’originale, tanto che (come precisato dal Tribunale) solo il confronto ravvicinato tra originale e copia avrebbe potuto mettere in evidenza le minimali diverse sfumature di colore di quest’ultima (logicamente ritenuta ingannevole); (c) il considerevole numero di capi contraffatti (parte ricorrente, peraltro, nulla adduce, in concreto, sul travisamento della prova che avrebbe portato ai numeri indicati
dai giudici di merito) e la presenza (evidenziata già nella sentenza di primo grado) di macchinari atti a produrre in serie detti beni fossero indizi gravi, precisi concordanti di un’attività illecita professionalmente svolta dall’imputato, per tale ragione, dunque, estranea all’alveo del fatto di particolare tenuità ed immeritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (d) proprio i menzionati dati (numero di capi e beni contraffatti e presenza di macchinari volta alla produzione seriale dei medesimi) ha fatto, in modo del tutto logico, concludere la Corte d’appello per la congruità del risarcimento attribuito alle parti civili.
Sono, in estrema sintesi, tutte valutazioni fattuali basate sul materiale probatorio acquisito che, in quanto logiche (e comunque certamente non contraddittorie e/o manifestamente illogiche, né frutto di travisamento ancorato a ben precisi ed analiticamente indicati dati istruttori), sono qui incensurabili.
Insomma, in modo inammissibile da parte ricorrente si contrappone una lettura alternativa del dato istruttorio, a fronte di quella (se non maggiormente, almeno altrettanto logica) fatta propria da entrambi i giudici di merito.
Consegue, a quanto detto, l’esito in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 02/07/2024
GLYPH
Il qpnsigliere estensore
Il Presidente