Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43638 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43638 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
Su rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. proposto con ordinanza del 10/05/2023 dal GIP TRIBUNALE TORINO
In relazione al procedimento nei confronti di: COGNOME NOME DATA_NASCITA TORINO NEDVED PAVEL DATA_NASCITA REP. CECA COGNOME NOME DATA_NASCITA COGNOME NOME DATA_NASCITA TORINO NOME DATA_NASCITA TORINO NOME DATA_NASCITA TORINO COGNOME NOME DATA_NASCITA TORINO NOME DATA_NASCITA COGNOME NOME DATA_NASCITA MILANO NOME DATA_NASCITA TORINO COGNOME NOME DATA_NASCITA TORINO COGNOME NOME DATA_NASCITA TORINO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA
con i responsabili civili ricorrenti: RAGIONE_SOCIALE
con le parti civili non ricorrenti: RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME COGNOME
COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME NOME COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME
COGNOME ANTONELLA – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME COGNOME NOME
BAVA NOME
RAGIONE_SOCIALE
MOVIMENTO RAGIONE_SOCIALE
LRAGIONE_SOCIALE.
COGNOME NOME – COGNOME NOME
SOLDA NOME
NOME– NOME NOME
COGNOME NOME
NOME
COGNOME NOME – NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME
con le persone offese non ricorrenti:
CASSELLA NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
AMALFITANO COGNOME
IACONO NOME
COGNOME NOME
AGNOLETTO NOME
COGNOME NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria scritta in atti individuando competenza territoriale nell’Autorità Giudiziaria di Milano.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE, si rimette alla decisione della Corte. PRO
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili COGNOME NOME – COGNOME NOME COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME ANTONELLA COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo che venga individuata la competenza territoriale nell’ Autorità Giudiziaria di Milano. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torino.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia degli imputati COGNOME NOME, NEDVED PAVEL, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo che venga individuata la competenza territoriale nell’Autorità Giudiziaria di Milano, in subordine di Roma. alle
AVV_NOTAIO, difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiede che venga dichiarata l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria di Torino procedente con trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria di Milano, in subordine di Roma.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, si riporta alla memoria depositata in atti e chiede che venga individuata la competenza territoriale nell’Autorità Giudiziaria di Milano, in subordine di Roma.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore dell’imputato COGNOME NOME e sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore di fiducia degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, chiede che venga individuata la competenza territoriale nell’Autorità Giudiziaria di Milano, in subordine di Roma.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, e sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore di fiducia degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, si associa alle richieste del Procuratore Generale e dei colleghi che lo hanno preceduto e chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano. si
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, e sostituto processuale del codifensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di TORINO, per gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, si associa alle richieste del Procuratore Generale e dei colleghi che lo hanno preceduto e chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano. si
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME difensore di NOME e COGNOME NOME, e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 maggio 2023, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino, investito del processo a carico di NOME COGNOME + 11 per i delitti di cui agli artt. 185 d.lgs. n. 58/1998 (capi 1, 3, 4 e 6), 2622 cod. civ. (ca 2, 5 e 7), 2 d.lgs. n. 74/2000 (capi 8, 9, 10 e 11) nonché 2638 cod. civ. (capo 12) e della RAGIONE_SOCIALE. (quale ente cui è riferita la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile) per gli illeciti di cui agli artt. 5, 25-ter, 25sexies e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2011, in ragione della complessità della questione dell’individuazione del 7ocus commissi delicti’ nel reato di manipolazione di mercato commesso mediante operazioni informatiche – tenuto conto del contrasto interpretativo esistente in materia in seno alla giurisprudenza di legittimità e RAGIONE_SOCIALE relative opzioni RAGIONE_SOCIALE parti -, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., ne ha rimesso la soluzione a questa Corte.
1.1 I! Giudice ha rilevato: I.) che l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ex art. 21 cod. proc. pen. e la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. sono state formulate tempestivamente nel corso dell’udienza preliminare dalle difese di NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE; II.) che il reato più grave, suscettibile di incidere sulla determinazione della competenza territoriale ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., è quello di aggiotaggio informativo di cui al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio, commesso da alcuni degli imputati diffondendo, nelle rispettive qualità, tramite il comunicato stampa del 20 settembre 2019, dati mendaci inerenti al bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2019; III.) che risulta pacificamente accertato che il detto comunicato è stato immesso dalla RAGIONE_SOCIALE nel ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d’ora innanzi ‘S.D.I.R.’), esercitato, su autorizzazione della RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, sistema che provvede alla diffusione e allo ‘stoccaggio’ RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate inserite, tramite l’applicativo “1-RAGIONE_SOCIALE“; IV) che, secondo la prospettazione accusatoria, la competenza territoriale si radicherebbe in capo al Tribunale di Torino, essendo stati, i dati mendaci, immessi da Torino o da altro luogo compreso nel relativo circondario, attivando dal dispositivo in uso alla RAGIONE_SOCIALE. il comando ‘Invio’, senza nessuna possibilità di successivo intervento da parte della società emittente (ossia la RAGIONE_SOCIALE.) o da parte della RAGIONE_SOCIALE., gerente il mercato dei titoli, venendo, infatti, dati medesimi, una volta inseriti nel sistema, criptati e resi da chiunque
immodificabili, non essendo previsto, a differenza del sistema “NIS”, in precedenza utilizzato per la diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni rilevanti riguardanti i titoli negoziati borsa, nessun periodo di ’embargo’, cioè di congelamento RAGIONE_SOCIALE stesse, e senza che sia, comunque, identificabile il data server impiegato per la loro ‘lavorazione’; IV.) che, secondo la prospettazione difensiva, invece, la competenza territoriale si radicherebbe in capo al Tribunale di Milano o, in subordine, in capo al Tribunale di Roma, atteso che, avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 113-ter, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 65-quinquies e 65-sexies del Regolamento emittenti, con il relativo allegato 31, non vi sarebbe alcuna sostanziale differenza tra il sistema “RAGIONE_SOCIALE” e il sistema “NIS”, essendo entrambi esercitati da un soggetto terzo, autorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, incaricato, altresì, tramite il detto sistema “RAGIONE_SOCIALE“, di curare la diffusione alle agenzie di stampa accreditate e, attraverso la RAGIONE_SOCIALE. (quale società all’uopo delegata), l’archiviazione RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate, in funzione della loro divulgazione al pubblico tramite l’accesso al sito www.1info.it ; operazioni, queste, specificamente previste e regolamentate dalla normativa richiamata quali fasi di un articolato procedimento nell’ambito del quale l’invio RAGIONE_SOCIALE informazioni stesse da parte della società emittente costituisce soltanto una scansione, di modo che l’aggiotaggio informativo contestato verrebbe a consumarsi in Milano, quale sede del mercato dei titoli, ivi avendo luogo la divulgazione di quei dati in maniera concretamente idonea a determinare una sensibile alterazione della quotazione dei titoli, o, al più, in Roma, ivi essendo collocato il data server utilizzato per erogare il servizio di stoccaggio in vista della loro divulgazione al pubblico; V) che analoga disparità di vedute in ordine alla questione del ‘iocus commissi delicti’, quanto al reato di aggiotaggio informativo informatico, si registra in seno alla giurisprudenza di legittimità, atteso che, mentre con la sentenza Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011 (Rv. 253755), resa nel ‘caso RAGIONE_SOCIALE‘, si è affermato che il reato di aggiotaggio informativo si consuma nel momento in cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa e cioè nel momento in cui la stessa esce dalla sfera dell’autore della condotta, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima (verificatasi nel momento dell’inserimento nel sistema ‘NIS’, operativo in Milano, RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate), con le sentenza Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013 e Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, rese nel ‘caso RAGIONE_SOCIALE‘, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui il delitto di manipolazione del mercato è reato di mera condotta e di pericolo concreto che si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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prezzo dello strumento finanziario (Rv. 255525): dunque, nel luogo e nel momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l’azione vietata (Rv. 254063).
Tempestivamente richiesta dalle parti la trattazione orale della questione rimessa alla Corte, trattazione che è stata loro accordata, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor AVV_NOTAIO, in data 12 luglio 2023, ha depositato memoria con la quale ha concluso nel senso che la competenza territoriale, in relazione al processo che occupa, sia individuata in Milano, in quanto luogo dal quale la comunicazione è stata diffusa al mercato, divenendo accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti e, quindi, assumendo quella necessaria connotazione di concreto pericolo per gli investitori che il più grave reato per il quale si procede intende sanzionare. A sostegno, ha evidenziato come il trattamento RAGIONE_SOCIALE informazioni con algoritmo crittografico – avvenuto a Torino – è solo la fase iniziale o prodronnica di una complessa e articolata sequenza processata elettronicamente, che rende il dato informatico non immediatamente accessibile agli utenti, i quali, per consultare la notizia devono collegarsi al RAGIONE_SOCIALE telematico gestito dalla società intermediaria e solo dopo la decriptazione, a seguito di autenticazione informatica, possono attingere la comunicazione «price-sensitive», ed ha richiamato l’insegnamento impartito dal diritto vivente, con la sentenza a Sezioni Unite Rocco, n. 17325 del 26/03/2015, secondo cui, ai fini della determinazione del luogo di consumazione dei reati commessi tramite sistemi informatici assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l’accesso e non invece il luogo in cui si trova l’elaboratore centrale, posto che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario: dunque, nel caso di specie, in Milano, ovvero nel luogo in cui è verosimilmente ubicato il cd. ‘client’ e che si identifica nella sede del mercato dei titoli, ivi verificandosi l’effet divulgazione dei dati, mediante un processo di visualizzazione e/o di archiviazione, che ne consente l’estrinsecarsi della loro concreta idoneità decettiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In data 28 luglio 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria di replica alle conclusioni anticipate dal Procuratore generale presso questa Corte, chiedendo che la questione di competenza territoriale demandata dal giudice rimettente venga risolta a favore del Tribunale di Torino, quantomeno come giudice del luogo di consumazione del secondo reato più grave, dopo l’aggiotaggio informativo, ossia il delitto di false comunicazioni sociali in danno degli azionisti di cui all’art. 2622 cod. civ.. A sostegno, ha evidenziato come il rapporto client-server, individuato come decisivo dal
Procuratore Generale ai fini della determinazione della competenza territoriale nel caso che occupa, sia, in realtà, quello intercorso tra l’addetta all’immissione dei dati per conto della RAGIONE_SOCIALE e il server di stoccaggio degli stessi ubicato in Roma; come, ad ogni buon conto, l’individuazione del luogo di ubicazione del ‘client’, o postazione remota, in Milano, perché ivi è insediata la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sia mera deduzione apodittica; come l’affermazione secondo la quale la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sarebbe il luogo “in cui si realizza la consumazione resa possibile soltanto sul mercato e nel mercato ove le informazioni sono diffuse ed utilizzate per le operazioni di borsa e negoziazione dei titoli” sarebbe tale da trasformare il reato di aggiotaggio informativo da reato di mera condotta a reato di evento.
5. In data 20 luglio 2023, il Procuratore della Repubblica di Torino ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, insistendo per l’individuazione della competenza territoriale in capo al Tribunale di Torino sulla base dei seguenti rilievi: I.) non sarebbe determinante il richiamo effettuato alla natura criptata RAGIONE_SOCIALE informazioni caricate nel sistema “RAGIONE_SOCIALE” e poi archiviate, trattandosi di accorgimento volto unicamente a preservare l’immodificabilità del comunicato che, da Torino, viene inviato e diffuso, in maniera irreversibile, sulla piattaforma e sul sito “1-RAGIONE_SOCIALE“; II.) non sarebbe da enfatizzare la distinzione tra i tre momenti: “data ricezione reale” – “data reale
4. In data 21 luglio 2023, gli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto a questa Corte di dichiarare, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., l’incompetenza del Tribunale di Torino e di trasmettere gli atti al Tribunale di Milano o, in subordine, al Tribunale di Roma. Richiamati gli argomenti già spesi al cospetto del Giudice remittente, hanno ulteriormente argomentato nel senso che l’individuazione della competenza territoriale sulla base del luogo di mero invio del comunicato da parte dell’emittente porterebbe a conseguenze irragionevoli ed a potenziali indebite strumentalizzazioni, posto che, per un verso, sarebbe difficile accertare il luogo in cui l’utente abilitato ha effettuato, tramite accesso al sistema, l’inserimento di dati ‘price-sensitive’ (poiché tale operazione potrebbe avere avuto luogo anche da dispositivo mobile); per altro verso, che il potenziale autore dell’illecito potrebbe “scegliersi” l’Autorit competente a valutare l’ipotetico fatto di reato, decidendo di collocarsi con il proprio computer in un luogo (eventualmente anche all’estero) ove vi sia una Autorità che egli stesso ritenga preferibile per poi procedere all’invio del comunicato al soggetto terzo autorizzato alla diffusione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
diffusione” – “data stoccaggio”, trattandosi di passaggi tutti interni ad un sistema informatico e insensibili ad eventuali interventi ab externo; III.) il pericolo di alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, se costituisce sicuro ele di valutazione ai fini dell’offensività del fatto, non può, però, essere valoriz ottica di individuazione del locus e tempus commissi delicti, pena la trasformazione di un reato di condotta – quale quello ex art. 185 T.U.F. – in reato di evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’introduzione dell’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassaz per la decisione sulla competenza, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen. inserito nel codice di rito dall’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2022, in adempimen vincolo imposto al legislatore delegato dall’art. 1, comma 9, lett. n) I. n. 2021 – risponde all’esigenza di dare compiuta attuazione al principio costituzio della garanzia della precostituzione e della naturalità del giudice (di cui all’ comma 1, Cost.) ed a quello dell’efficienza e della ragionevole durata del proce (di cui all’art. 111, comma 1, Cost.).
In particolare, il perseguimento della seconda RAGIONE_SOCIALE finalità evidenziate, si coniuga, del resto, con la complessiva ‘ratio’ ispiratrice della riforma del sistema processuale penale attuata con il d.lgs. 150 del 2022, ossia la riduzione dei processuali in chiave efficientista, emerge con chiarezza dalla predisposizion una specifica disciplina dei termini per la proposizione dell’eccezion incompetenza territoriale corredata dalla richiesta di rimessione della rel questione alla Corte di Cassazione (prima della conclusione dell’udienza prelimina ovvero nel termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., quando manch l’udienza preliminare), RAGIONE_SOCIALE modalità del procedimento incidentale funzionale a decisione (quanto, ad esempio, al potere del giudice di merito di delibare l’eccez valutandone l’eventuale manifesta infondatezza, onde evitare che l’istituto si p a finalità contrarie a quelle della sua introduzione), e degli effetti derivanti proposizione dell’eccezione d’incompetenza territoriale senza contestuale richie di rimessione della decisione alla Corte di cassazione , sia dalla stessa dichiarazione di incompetenza (art. 25 cod. proc. pen.
1.1. Così delineata la vocazione di semplificazione e di concentrazion procedurale che sostiene il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione pe
decisione sulla competenza per territorio, il riscontro, nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 24-bis cod. proc. pen., dell’assenza di una disposizione, analoga a quella di cui 32, comma 1, cod. proc. pen. – che disciplina la risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione -, che consenta alla Corte di legittimità, investita della questione concernente la competenza territoriale, di «assumere le informazioni e acquisire gli atti e i documenti ritenuti necessari», e, anzi, la previsione (contenuta nel comma 2 dell’art. 24-bis cod. proc. pen.) dell’obbligo da parte del giudice rimettente di trasmettere, assieme al provvedimento, «gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) inducono a ritenere che la Corte di cassazione, pur non operando quale giudice dell’impugnazione – e, quindi, non dovendosi attenere, sotto il profilo oggettivo, all’osservanza dei limiti connaturati al “principio della domanda” -, sia vincolata, quanto all’ampiezza della sua cognizione, agli atti che il giudice rimettente ha ritenuto necessario trasmettergli. L’esercizio di un eventuale potere d’integrazione della provvista informativa disponibile, invero, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di speditezza del procedimento incidentale, come delineato dall’art. 24bis cod. proc. pen.: ciò comporta che la decisione da parte del giudice di legittimità sulla questione della competenza territoriale, rimessagli ai sensi della norma citata, sia condizionata dall’ampiezza RAGIONE_SOCIALE conoscenze offerte dal giudice remittente.
1.2. Pure è presente al Collegio l’approdo interpretativo cui è pervenuta questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023. In essa si è affermato che, alla stregua della ratio della norma di nuovo conio, ossia, «evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale», sia consentito al giudice di rimettere alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza territoriale, quando la parte ne prospetti l’incompetenza, soltanto nel caso in cui si ritenga competente, non, invece, quando si ritenga incompetente: in tale evenienza, essendo egli, invece, tenuto a pronunciare sentenza di incompetenza, trasmettendo gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso dovendo sollevare il conflitto (in motivazione, pagg. 5 e 6).
La soluzione ermeneutica prospettata, tuttavia, risulta essere eccessivamente stringente rispetto al testo dell’art. 24-bis cod. proc. pen., che si limita a disporre, al primo comma, che «la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione»,
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ponendo l’accento, per un verso, sulla discrezionalità del giudice nel valersi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, per altro verso, sul suo potere di attivarlo motu proprio. Va, pertanto, valorizzata, l’esplicitata intenzione del legislatore di far sì che l rimessione operi soltanto «al cospetto di questioni di una certa serietà» (cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435, pag. 40) induce l’interprete a ritenere che il giudice possa deferire alla Corte di cassazione la questione riguardante la competenza per territorio ogni qual volta ravvisi l’esistenza di un thema decidendi ad essa connesso, dotato di decisività e suscettibile di soluzioni difformi, capace di generare un pericolo di regressione del processo, ove non tempestivamente affrontato.
1.3. Tanto chiarito, va dato atto che la questione di competenza territoriale, oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino con ordinanza in data 10 maggio 2023, è stata ritualmente ed ammissibilmente rimessa a questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis, comma 1 e 2, cod. proc. pen., in quanto il giudice remittente ha motivato la propria determinazione, analizzando la questione stessa e compiendo una preliminare delibazione di sua non manifesta infondatezza, ed affidandone le ragioni ad un provvedimento emesso prima della conclusione dell’udienza preliminare. In particolare, il giudice remittente ha rilevato l’esistenza di due indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema d competenza territoriale per il reato di aggiotaggio informativo, dei quali ha dato conto anche la dottrina in termini di inconciliabilità.
La segnalata “diversità” di indirizzi, al di là di una effettiva problematicità per la soluzione della questione della competenza territoriale in esame, come si dirà in prosieguo, può ritenersi idonea a legittimare l’investitura di questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen..
2. Nel merito, la competenza territoriale in ordine al reato di cui all’art. 185, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998, sub A) – delitto più grave per cui si procede, in considerazione del raddoppio della pena per esso comminata stabilito dall’art. 39, comma 1, I. n. 262 del 2005, e che attrae ex art. 16 cod. proc. pen. gli ulteriori reati contestati nell’ambito del procedimento penale n. 12955/2021 R.G. – deve ritenersi radicata nel Tribunale di Roma, avendo assunto in tale luogo la condotta contestata, ossia quella di «diffusione di notizie false» circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei relativi titoli azionari.
2.1. Invero, il delitto di aggiotaggio informativo è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento alla quale deve essere valutata la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato (Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, Rv. 253361): perciò, perfezionandosi il detto reato nel momento in cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo esce dalla sfera dell’autore della condotta, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Rv. 253755).
In proposito, questa Corte ha spiegato che il delitto previsto dall’art. 185 T.U.F., oltre ad essere un reato di mera condotta, è reato di pericolo concreto: dunque, l’idoneità lesiva della condotta deve essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma, ossia verificando se, con riferimento all’intera platea degli investitori, gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed “ex ante”, siano stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto a quello determinato in un corretto processo di formazione dello stesso (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, Rv. 275134). Ciò comporta che, per la realizzazione del delitto di manipolazione del mercato, non è sufficiente la diffusione di notizie false, ma è necessario altresì che la stessa sia concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (Sez. 6, n. 15199 del 16/03/2006, in motivazione): e proprio in tale idoneità consiste la messa in pericolo dell’interesse tutelato, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatt artificiosi o fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Rv. 265397).
2.2. L’applicazione di tali condivisi principi determina, sul versante specifico degli accertamenti richiesti ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, che «la verifica del requisito di “idoneità” della falsa notizia a produrre gli effetti distorsivi sul mercato finanziario sia attuata, bensì, in termini concretezza come impone la norma, ma abbia comunque il suo riferimento cronologico al momento terminale del comportamento commissivo sub iudice>> (così, Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, in motivazione), ossia, al momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l’azione vietata (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Rv. 254063). In effetti, sia che si verta in materia di manipolazione informativa, sia che si verta in materia di manipolazione operativa trattandosi di condotte considerate in via alternativa dall’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 -, «la condotta delittuosa del manipolatore che opera sul mercato regolamentato diviene oggettivamente percepibile ed è in grado di esplicare la
propria capacità decettiva solo quando si manifesta» sul mercato o per il mercato (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013, in motivazione), senza, tuttavia, che sia necessario il verificarsi di tale evento naturalistico (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272083), dovendosi salvaguardare nel delitto di cui all’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 la natura di fattispecie di pericolo, ancorché concreto, e non di danno.
2.3. Dunque, in caso di manipolazione informativa, la comunicazione mendace realizza la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni in grado di incidere sul mercato dei titoli: «non basta, in altre parole, che il comunicato stampa esca dalla sfera di controllo dell’emittente; esso deve, per essere un “comunicato”, giungere, cioè, a destinazione» (Sez. 2, n. 12989/2013, cit.). E giungere a destinazione non significa avvenuta percezione o ricezione della comunicazione mendace da parte dei potenziali investitori nel titolo, ma solo che la sequenza degli atti che assicura la successiva conoscenza del comunicato mediante la diffusione è pervenuta a compimento. Ciò in linea con la natura di reato di pericolo concreto dell’aggiotaggio informativo, che realizza la propria idoneità lesiva rispetto al corretto ed efficiente andamento del mercato del titolo non appena le notizie, che siano in grado di alterarne in maniera apprezzabile il prezzo, diventino oggettivamente percepibili dagli operatori del mercato stesso.
Pertanto, il luogo di consumazione del reato di aggiotaggio informativo va individuato in quello in cui si è verificata la prima “diffusione” RAGIONE_SOCIALE notizie fals questo inteso come quello in cui la condotta ha assunto connotati di concreta lesività, manifestando, attraverso l’oggettiva percepibilità RAGIONE_SOCIALE notizie false, la sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui esse si riferiscono.
3. Dall’ordinanza di rimessione e dagli atti trasmessi dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino risulta che, nel caso di specie, la diffusione – nel significato dianzi illustrato – RAGIONE_SOCIALE notizie false di cui al comunicato stampa del 20 settembre 2019 ha avuto luogo all’esito di un complesso procedimento, regolamentato da norme di diritto pubblico, di natura primaria e secondaria, del quale l’immissione del dato all’interno del sistema telematico ‘S.D.I.R.’ – effettuato dall’utente abilitato dalla RAGIONE_SOCIALE. (NOME COGNOME) mediante il compimento RAGIONE_SOCIALE attività di cd. ‘upload’ (cfr. pag. 17 dell’ordinanza) – ha rappresentato solo la fase iniziale.
Infatti (come, si darà conto, nel dettaglio, nel prosieguo della motivazione), attualmente, le società che intendono fornire notizie rilevanti per il mercato RAGIONE_SOCIALE loro azioni hanno a disposizione due percorsi procedimentali alternativi: o possono
valersi di un ‘RAGIONE_SOCIALE di diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate’ (S.D.I.R), autorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, gestito da un ente privato (ossia, di RAGIONE_SOCIALE, gestito da RAGIONE_SOCIALE, autorizzata con delibera RAGIONE_SOCIALE n. 18994 del 30 luglio 2014, o di RAGIONE_SOCIALE, gestito da RAGIONE_SOCIALE, autorizzata con delibera RAGIONE_SOCIALE n. 22517 del 23 novembre 2022) oppure possono servirsi di un sistema di diffusione gestito ‘in proprio’, sempre che lo stesso sia conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche regolamentari fissate dalla stessa RAGIONE_SOCIALE.
Fuori da queste modalità comunicative tipizzate l’informazione destinata agli operatori del mercato dei titoli è priva di rilevanza ed è pacifico che la RAGIONE_SOCIALE ha scelto di valersi della prima RAGIONE_SOCIALE due opzioni illustrate: ossia, di diffondere le notizie destinati agli azionisti tramite lo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ 1-RAGIONE_SOCIALE, gestito da RAGIONE_SOCIALE, attenendosi al rigido protocollo tecnico cristallizzato dalle norme regolamentari.
3.1. Tanto premesso, occorre chiarire che l’informazione, nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, non consiste nella mera comunicazione di un dato societario, ma si identifica, piuttosto, nell’attività comunicativa funzionale ad assicurare all’investitore il massimo di conoscenze qualificate utili e rilevanti, che valgano a porlo nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte. Ciò è alla base della tensione ordinamentale diretta a favorire l’espansione del dovere di informare (duty of disclosure), che presuppone la chiarezza, l’esaustività e la sicurezza dell’informazione al fine di “riscattare” l’investitore dalla sua naturale posizione di debolezza contrattuale.
3.1.1. Di tale tensione, che ha trovato espressione nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli abusi di mercato’), costituisce concreta attuazione l’art. 113-ter d.lgs. n. 58 del 1998 , (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate), che, dopo avere definito ‘informazioni regolamentate’ quelle che «devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano» (comma 1), ha stabilito che la RAGIONE_SOCIALE, nell’esercizio dei poteri di regolamentazione e di vigilanza sul mercato dei titoli:
fissa«modalità e termini di diffusione al pubblico RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e
ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta la Comun europea» (comma 3);
«a) autorizza soggetti terzi rispetto all’emittente all’esercizio dei di diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate; b) autorizza il servizio di stocca centralizzato RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate; c) organizza e gestisce il servizi stoccaggio centralizzato RAGIONE_SOCIALE informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai della lettera b)» (comma 4);
«in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce co regolamento: …. b) requisiti e condizioni per il rilascio dell’autoriz all’esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento d attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e cond per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di stoccaggio, disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, cert RAGIONE_SOCIALE fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedu allineate con quelle previste per il deposito presso la RAGIONE_SOCIALE; d) la lingua i devono essere comunicate; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposit diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria» (comma 5).
3.1.2. Con il Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente aggiornato, la RAGIONE_SOCIALE, in attuazione della disposizione di cui all’art. 113-ter, comma 5, T.U.F., ha, quindi, stabilito che:
«1.Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentat assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta l’Unione Europea. A tale fine le inform sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono: a) la relativa diffusione per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell’U Europea, ad un pubblico il più ampio possibile; 2. ai media: a. nel loro testo integrale senza editing; b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni; sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzion nella comunicazione RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto al diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate; c) che informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di
informazioni regolamentate e da identificare chiaramente l’emittente in question l’oggetto RAGIONE_SOCIALE informazioni e l’ora e la data della loro comunicazione da part soggetto ad essa tenuto»;
«1. I soggetti indicati nell’articolo 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno S.D.I.R 2. Il soggetto che intende utilizzare uno S.D.I.R: a) individua uno S.D.I.R tra q inclusi nell’elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, quale sis dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e n comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE prima dell’inizio del servizio, trasmettendo copia d contratto concluso con il gestore del sistema; b) comunica al gestore dello S.D. il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di rife descritti nell’Allegato 31; c) pubblica sul proprio sito Internet la denominazione dello S.D.I.R utilizzato; d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Con in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettag qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate»;
<> (cfr. pag. 20, primo capoverso dell’ordinanza di rimessione).
Incontestata, dunque, la scelta della RAGIONE_SOCIALE di procedere alla diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate secondo le modalità disciplinate dall’art. 65-bis del Regolamento emittenti, quindi utilizzando lo ‘RAGIONE_SOCIALE“1INFO’ gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, quale responsabile della Business Development di RAGIONE_SOCIALE – sede di Milano – e referente dei servizi ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e NOME COGNOME, membro del team di supporto tecnico a RAGIONE_SOCIALE, escussi quali persone informate dei fatti dalla Polizia Giudiziaria in data 14 aprile 2022, hanno spiegato che, secondo il procedimento prescelto dalla RAGIONE_SOCIALE, il file in formato PDF contenente il comunicato, una volta caricato nel sistema telematico e certificato digitalmente (con firma elettronica avanzata), in modo da garantirne la provenienza e da proteggerne il contenuto attraverso un algoritmo di criptazione, è immesso nel sistema ‘S.D.I.R.’, azionando dalla postazione dell’emittente il comando ‘Invio’. Solo in seguito, sebbene a pochi secondi di distanza (34 sec.), il detto file è prima ‘diffuso’, come attestato nella ricevuta d avvenuta diffusione, rilasciata dallo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi della norma tecnica di cui al punto 3.7 dell’allegato 31, ossia reso pubblico, e poi, a distanza di un secondo, ‘stoccato’, ossia «reso più che pubblico – perché è già pubblico – disponibile e fruibile», ossia «pubblicato sul RAGIONE_SOCIALE e fruibile dall’utenza generalizzata>>. La stessa COGNOME, già escussa in data 23 gennaio 2023, aveva chiarito che le agenzie di stampa (ossia i ‘media’) possono collegarsi allo ‘RAGIONE_SOCIALE 1-RAGIONE_SOCIALE‘ tramite le credenziali loro fornite a seguito di sottoscrizione di contratto con RAGIONE_SOCIALE. Le descritte sequenze procedinnentali hanno, del resto, trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni di NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE e responsabile dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Mercati, il quale ha anche precisato che, dopo la privatizzazione di RAGIONE_SOCIALE nel 2000 e il recepimento da parte della RAGIONE_SOCIALE della direttiva UE ‘Trasparency’, le informazioni regolamentate possono essere diffuse dagli emittenti soltanto nei modi stabiliti dalla normativa regolamentare di riferimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso concreto, dalle evidenze disponibili in atti, risulta che la diffusione del ‘Comunicato’ stampa del 20 settembre 2019 – che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe osteso dati mendaci inerenti al bilancio di esercizio della RAGIONE_SOCIALE chiuso al 30 giugno 2019 – ha avuto luogo nel modo che segue:
in data 20 settembre 2019, l’utente abilitato da RAGIONE_SOCIALE, nella persona di NOME COGNOME, dopo avere selezionato il documento e compilato i campi relativi ai dati da inserire nel sistema ‘RAGIONE_SOCIALE“1-RAGIONE_SOCIALE‘, gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, con sede legale e filiale operativa, quanto ai servizi ‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘, in Milano (cfr. Sit. NOME COGNOME in data 14 aprile 2022) -, ha eseguito “l’upload” del file in formato “pdf” all’interno del sistema “1
RAGIONE_SOCIALE“, con conseguente crittografia e sottoscrizione digitale dello stesso, e, alle ore 18.48,38, ha inviato il ‘comunicato’ al sistema ‘1-RAGIONE_SOCIALE‘ ai fini della sua diffusione;
alle ore 18.49,12 il sistema ‘RAGIONE_SOCIALE 1-RAGIONE_SOCIALE‘ ha rilasciato la ricevuta di avvenuta diffusione del ‘comunicato’ (cfr. documento contrassegnato dalla dizione ‘NUMERO_DOCUMENTO‘), che, alla stregua dell’indicazione contenuta nel citato punto 3.7 (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate ai media) dell’Allegato Tecnico 31, presupponeva l’avvenuta diffusione del ‘Comunicato’ ad almeno due media, di cui uno a carattere europeo;
alle ore 18.49,13 il ‘comunicato’ è transitato (rimanendovi ‘stoccato’) nel ‘data-server’ gestito dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ubicato in Roma, INDIRIZZO (cfr. pag. 17, primo capoverso dell’ordinanza di rimessione), divenendo accessibile al pubblico e liberamente consultabile tramite il sito www.linfo.it .
Tutto ciò posto, è necessario allora dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali nella fattispecie in esame non è possibile dar seguito alle conclusioni cui era pervenuta questa Corte nei precedenti esaminati, illustrati nel dettaglio dal giudice remittente, in ordine alla determinazione della competenza territoriale nel reato di aggiotaggio informativo.
6.1. Invero – giova ricordarlo -, mentre con la sentenza Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, COGNOME e altri, (Rv. 253755), il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 185 T.U.F. è stato individuato in quello in cui si è verificata «la prim diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo» (coincidente con «l’uscita della stessa dalla sfera dell’autore della condotta) e, quindi, in Milano, ivi essendo «operativo il sistema NIS», in cui era stata inserita la notizia falsa, con la sentenza Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, (Rv. 255525), il luogo di consumazione del reato medesmo è stato parimenti individuato in Milano, ivi «avendo sede RAGIONE_SOCIALE», posto
che «la comunicazione mendace» era tale da «realizza(re) la sua potenziali lesiva non prima di essere giunta al luogo di successiva diffusione al pubblico d informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, che è Milano, ove ha RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
6.2. E’ palese che, pur dovendo convenirsi che il reato di aggiotagg informativo si consuma effettivamente nel luogo di «prima diffusione della notiz suscettibile di determinare scompenso valutativo», ossia in quello in cui que diventa accessibile e fruibile da parte dei potenziali investitori, non è più po tuttavia, individuare il luogo di consumazione del reato stesso in Milano, in qu ivi «essendo operativo il sistema NIS» o avendovi «sede RAGIONE_SOCIALE, qual società gerente il mercato dei titoli».
Il sistema NIS, infatti, non è più operativo: secondo la disciplina vigent informazioni regolamentate destinate agli operatori del mercato finanziario so diffuse dalle società emittenti, esclusivamente, tramite uno ‘S.D.I.R’ – tra quelli inclusi nell’elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE -, ovvero ‘in pr – purché, in tal caso, il sistema utilizzato per la diffusione RAGIONE_SOCIALE infor regolamentate sia «conforme a quanto stabilito nell’Allegato 31» -, seguendo protocollo tecnico rigidamente disciplinato dalla RAGIONE_SOCIALE, che è la sola auto preposta alla vigilanza sul sistema di diffusione RAGIONE_SOCIALE notizie regolamentate.
RAGIONE_SOCIALE, invece, è completamente estromessa dalla gestione del sistema ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed è priva di ogni potere di intervento sul procedimento di diffusi RAGIONE_SOCIALE ‘informazioni price sensitive’, essendo anch’essa una mera destinataria RAGIONE_SOCIALE stesse, cui può avere accesso tramite il ‘MIR’, quale sistema di monitoraggio de informazioni regolamentate (cfr. dichiarazioni di NOME COGNOME in data gennaio 2023 e di NOME COGNOME).
Tanto chiarito, avuto riguardo alla nozione di diffusione dell’informazio regolamentata come sopra delineata, che presuppone che il “comunicato” giunga a destinazione, nel senso che il suo contenuto informativo sia accessibile e fruibil parte dei potenziali investitori, deve riconoscersi che la diffusione del ‘Comunic inviato dalla 3uventus FC Spa il 20 settembre 2019, ha avuto luogo alle ore 18.49, dello stesso giorno, con il rilascio della ricevuta di avvenuta notifica da parte dello ‘RAGIONE_SOCIALE“1-RAGIONE_SOCIALE‘, vale a dire allorché il relativo documento, una volta decriptat stato reso accessibile ai ‘media’, in grado di connettersi alla piattaforma ‘1-RAGIONE_SOCIALE‘ tramite le credenziali in loro possesso.
7.1. Nulla è dato sapere dalle indagini in ordine ad elementi decisivi ai della determinazione del /ocus commissi delicti e, precisamente, da chi e dove sia
rilasciata la ricevuta di avvenuta diffusione del ‘Comunicato’, se dalla filiale della RAGIONE_SOCIALE di Milano ovvero in maniera virtuale dal sistema telematico, o quali siano state le agenzie di stampa collegatesi per prime al sistema ‘RAGIONE_SOCIALE 1-I per avere contezza del contenuto del comunicato stesso; né, per le ragioni spieg al punto 1. della presente motivazione, è consentito a questa Corte dispo integrazioni informative onde colmare il vuoto riscontrato.
Se, infatti, plurimi elementi fattuali militano a favore della tesi che la ricevuta di avvenuta diffusione del ‘Comunicato’ della RAGIONE_SOCIALE sia stata rilasciata alle or 18.49,12 del 20 settembre 2019 grazie all’intervento RAGIONE_SOCIALE energie umane d personale della RAGIONE_SOCIALE addetto alla filiale di Milano, tuttavia que stessi, poiché non dotati di chiarezza e convergenza tali da assegnare lor carattere della univocità, non sono sufficienti a far ritenere che diffusio ‘Comunicato’ abbia avuto luogo in Milano.
7.2. Ne viene che, non essendo determinabile il luogo in cui l’informazion regolamentata che occupa è divenuta accessibile ai ‘media’, che segna il momento di ‘prima diffusione’ della stessa e coincide con il momento consumativo del reato di aggiotaggio informativo di cui al capo A) della rubrica alla stregua del dispos cui all’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., occorre fare applicazione, ai fin determinazione della competenza territoriale, della regola suppletiva di cui all 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo <<all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione»: dunque, al luogo, ossia in Roma, in cui è ubicato il 'data server', nel quale il comunicato stampa, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE. in data 20 settembre, è giunto in pari data alle ore 18.49,13 per essere 'stoccato' effettivamente «accessibile al pubblico» attraverso connessione da remoto a sito www.linfo.it ., ivi essendosi consolidata la concreta idoneità lesiva dell informazioni in esso contenute rispetto alla regolarità RAGIONE_SOCIALE negoziazioni del t interessato sul mercato mobiliare. Nessuna rilevanza – giova precisarlo – p essere riconosciuta, ai fini della determinazione della competenza territorial luogo derinvio' del documento, essendo pacificamente emerso dalle indagini che
lo stesso, all'atto di essere inserito nel sistema 'RAGIONE_SOCIALE"1INFO' – gestito da u terzo autorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE – era stato crittografato per esigenze di sicu del sistema medesimo (cfr. punto 3.4. dell'Allegato tecnico 31 al Regolament emittenti:« Uno RAGIONE_SOCIALE deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fi perseguire tale obbiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale»), così che il rel contenuto non era materialmente accessibile da parte di nessuno.
8. Per mera esigenza di completezza, va sottolineato che la deduzione difensiva, sviluppata nel corso della discussione orale dalla difesa della parte COGNOME, secondo cui non sarebbe stato possibile determinare la competenza territoriale in luoghi diversi da Torino perché non era stata ascritta a car responsabili della RAGIONE_SOCIALE, quale gestore dello 'RAGIONE_SOCIALE"1-RAGIONE_SOCIALE', o di que della RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del server di stoccaggio del 'Comunicato' del 20 settembre 2019, alcuna condotta di concorso nel reato di aggiotaggio informativo contestato, a vario titolo, a figure dotate di poteri gestori o di control RAGIONE_SOCIALE, è priva di pregio, conoscendo l'ordinamento penale vigente – cf art. 48 cod. pen. – la figura dell'autore mediato, ossia di colui, che si valga de di altri, ignari dell'illiceità della condotta, per commettere il reato.
Nel caso di specie, oltretutto, è decisivo il rilievo che, secondo la disci vigente, alla diffusione RAGIONE_SOCIALE informazioni regolamentate la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto altrimenti provvedere se non valendosi di uno 'RAGIONE_SOCIALE' autorizzat dalla RAGIONE_SOCIALE ovvero – ma non è stata questa la modalità in concreto prescelta un sistema gestito in proprio ma conforme ai requisiti tecnici, stabiliti nell"All 31' al 'Regolamento Emittenti'.
9. Dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Tribunale di Torino, gli atti devon essere trasmessi per l'ulteriore corso al Pubblico Ministero presso il Tribuna Roma, individuato quale giudice competente.
L'estratto della presente sentenza, a cura della Cancelleria, deve ess comunicato, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. al Tribunale di Torino, quale giudice che ha rimesso la questione.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. L'estratto della sentenza va
GLYPH immediatamente comunicato a cura della Cancelleria al giudice che ha rimesso la questione.
Così deciso il 06/09/2023