Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31153 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.1.2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 13 novembre 2023 con cui il predetto é stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 del 1990, perché, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, illecitamente deteneva e commercializzava Kg 5 di cocaina, svolgendo in particolare il ruolo di staffetta (fatti commessi in Napoli e Rosarno in data 28.7.2021 e 29.7.2021).
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo di difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo.
Con detto motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. degli artt. 8 e 9 cod.proc.pen.
Si assume che la difesa dell’indagato in sede di udienza di riesame ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Reggio Calabria per violazione dell’art. 8 cod.proc.pen.
Si ritiene, invero, competente il Tribunale di Reggio Calabria in quanto, come emerso dalle intercettazioni, la sostanza stupefacente é stata consegnata dal corriere calabrese al COGNOME a Rosarno.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’indagato deposita memoria recante motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Va premesso che le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di essepSez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278418).
Si é altresì ritenuto che ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia
identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai cri suppletivi previsti all’art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad telefonico per l’acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell’ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza) (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Rv. 284959).
1.1. Ebbene, il Tribunale del riesame nel rigettare l’eccezione di incompeten territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Reggio Cala sollevata dalla difesa dell’indagato, ha fatto corretta applicazione di tali p Ed invero, poiché con riguardo alla condotta di acquisto l’accordo si è conclu mezzo di cryptochat, sicché non è possibile individuare il luogo in cui esso perfezionato, correttamente, il Tribunale ha fatto riferimento, in applica dell’art. 9, comma 1, cod.proc.pen., all’ultimo luogo in cui è avvenuta una dell’azione o dell’omissione e quindi al luogo ove è avvenuta la consegna de stupefacente, ovvero a Napoli, Chiaiano, INDIRIZZO presso la ba logistica del sodalizio dove gli acquirenti facevano rientro portando con merce acquistata.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiara inammissibile.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod . proc. pen.
COGNOME
Livorno, lì 2 .5.2024 Il Consi COGNOME stensore NOME COGNOME
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