Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29459 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MADDALONI il 09/01/1979
avverso il decreto del 14/01/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con decreto del 14 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto del Tribunale di Napoli che aveva applicato, nei confronti di COGNOME COGNOME, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre mesi sei, oltre che il pagamento della cauzione di euro 3.000,00 in quanto ritenuto soggetto pericoloso, riconducibile alla categoria di cui all’art. 4 lett. d) d.lgs. n. 159 del 2011, relativamente alla fattispecie di reato prevista dall’art. 270 cod. pen.
Confermava, in particolare, che il prevenuto per un lungo arco temporale, dal 2016 al 2021, aveva posto in essere condotte dalle quali desumere rilevanti e significativi indizi circa la sua partecipazione, con ruolo apicale, all’associazione
per delinquere denominata ‘O rdine di Hagal ‘ , finalizzata al compimento di atti eversivi violenti, istigazione a delinquere, apologia del negazionismo. Sottolineava che le attività investigative avevano provato che l’associazione suddetta era ispirata alle ideologie neonaziste, fondata sulla totale ammirazione e mitizzazione della figura di Hitler e sull ‘ avversione nei confronti della popolazione ebraica. Rilevava, inoltre, che, in data 4 dicembre 2024, il proposto era stato condannato con sentenza dalla Corte di assise di Napoli alla pena di anni 5 mesi sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 270 e 604 bis, comma 3, cod.pen.
NOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato in due motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. deducendo che il prevenuto aveva inoltrato, per il tramite dell’ufficio matricola della Casa circondariale di Melfi, richiesta di partecipazione all’udienza del 13 dicembre 2023, con apposita istanza del 1 dicembre 2023.
La mancata partecipazione del prevenuto all’udienza aveva determinato la nullità del decreto ai sensi dell’ art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 7, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 159 del 2011.
2.2. Con secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, ai sensi dell’art. 181 cod. proc.pen., degli artt. 5 e 7, comma 10 bis , del d.lgs. n. 159 del 2011 stante l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Deduce che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata rigettata sulla base di una motivazione che non aveva tenuto conto che il luogo in cui erano stati svolti gli atti di proselitismo potevano essere ricondotti nella sfera di competenza dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Relativamente alla doglianza veicolata attraverso il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, dalla lettura degli atti processuali, consentita in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), non risulta alcuna richiesta del prevenuto di partecipazione all’udienza del 13 dicembre 2023, che si deduce presentata , per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa circondariale di Melfi, in data 1.12.2023.
Dalla lettura del verbale di udienza del 13 dicembre 2023, risulta che il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per consentire al proposto di partecipare all ‘ udienza, ritenendo il contraddittorio assicurato, senza dare atto dell ‘ esistenza di una precedente richiesta dell ‘interessato di part ecipare. Anche l a Corte territoriale, nel replicare a medesima doglianza veicolata con l’atto di appello, ha dato atto che il prevenuto non risulta avere fatto richiesta tempestiva (pag.2).
La richiesta di partecipazione all ‘ udienza esame non si rinviene neppure fra gli allegati dell’atto di appello, nonostante la sua formale indicazione, e neppure fra gli allegati al ricorso per cassazione.
Nella fattispecie in esame, deve escludersi, pertanto, essersi realizzata una violazione del principio del contraddittorio.
Relativamente al procedimento camerale di prevenzione, l ‘ art. 7 del d.lgs.159 del 2011 prevede, al di là della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, che gli altri destinatari dell ‘ avviso sono sentiti se compaiono. La medesima norma, al comma 4, assicura al prevenuto interessato la partecipazione all ‘ udienza, ove detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudizio, attraverso una «tempestiva richiesta». In mancanza di una richiesta tempestiva dell ‘ interessato non può ritenersi, pertanto, verificata alcuna nullità.
2.È infondato il secondo motivo con il quale la difesa reitera l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quello di Santa Maria Capua Vetere.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, già maturato nel vigore dell’art. 4 legge 27.12.1956 n.1423 (per effetto, tra le altre, di Sez. U. n.18 del 3.7.1996, COGNOME) e ribadito nella vigenza dell’art.5 del d.lgs. n.159 del 2011, nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica – in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale – nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza ( Sez. Un. n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260245 -01; nello stesso senso si erano peraltro già espresse, tra le altre; Sez. 5, n. 9350 del 25/10/2012, dep. 2013, Albamonte, Rv. 255204; Sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, Gagliano’, Rv. 247504, e, ancor prima, Sez. 6, n. 23090 del 15/04/2004, COGNOME, Rv. 229955).
La nozione di «dimora» del proposto (cui la legge ricollega l’ individuazione della competenza del Tribunale della prevenzione) va, dunque, intesa non già in senso formale, o anagrafico, bensì come spazio fisico in cui sono «intervenute le manifestazioni di pericolosità» ovvero in cui il soggetto abbia manifestato
comportamenti socialmente pericolosi, idonei a fornire elementi sintomatici della sua pericolosità (Sez. 6, n. 17850 del 27/5/2020, Reinard, Rv. 279027 secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, la competenza territoriale si radica nel luogo di abituale dimora del proposto, ove questi manifesta la sua pericolosità, anche se diverso da quello della residenza anagrafica).
Tale indicazione ermeneutica è coerente rispetto al dato che il giudizio di prevenzione personale è inquadramento di una «condizione» e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto oltre che rispetto alla funzione dell’intervento giurisdizionale, volto ad arginare la pericolosità del soggetto lì dove la stessa pericolosità viene a manifestarsi (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270972 in motivazione)
1.1.Nelle ipotesi di plurime manifestazioni di pericolosità sociale indicate nella proposta (aspetto non espressamente regolamentato dal legislatore), è «centrale» nella attribuzione della competenza, da un lato l’aspetto della più accentuata «gravità» del singolo fatto espressivo di pericolosità, dall’altro l’aspetto della «continuità di azione» del soggetto in un dato territorio ) (Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Rv. 270974 -01; Sez. 1, n. 45380 del 7.7.2015, Rv. 265255).
Coerentemente con la superiore impostazione, questa Corte ha, in particolare, ritenuto che, lì dove la condizione di pericolosità includa l’ipotesi della appartenenza ad un sodalizio mafioso, la competenza del Tribunale vada individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo (Sez. 5, n. 1996 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280328 -01; Sez. 1, n. 51076 del 4.4.2014, Rv 261601), mentre, nelle ipotesi in cui la condizione soggettiva sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente è il criterio della continuità di azione, intesa come luogo ove il soggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti, e non necessariamente coincidente con il luogo di commissione del reato di maggiore gravità (Sez. 1, n. 1446 del 14/09/2022, dep. 2023, Rv. 283972 -01; Sez. 1 -n. 13397 del 20/11/2020, dep.2021, Rv. 280902 -02).
1.2.Nella fattispecie in esame, il giudizio di pericolosità sociale, espresso dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 4 lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011, risulta essenzialmente fondato sui fatti contestati, con ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in relazione alla ritenuta aderenza del proposto ad un’associazione eversiva , denominata ‘Ordine di Hagal’, il cui ambito di operatività è ricaduto in luoghi ubicati « essenzialmente nella provincia di Napoli» ( pag.9 del provvedimento di primo grado).
Rispetto a tale valutazione, condivisa dalla Corte di appello, la doglianza difensiva -relativa alla incompetenza del Tribunale di Napoli, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sul presupposto della residenza del prevenuto- appare infondata in quanto genericamente formulata, e senza considerare che, in ipotesi di pericolosità sociale qualificata, determinata dall ‘ appartenenza del prevenuto ad una delle associazioni criminali specificamente individuate dall’art. 4 lett.d) d.lgs. n. 159 del 2011, il dato dirimente deve intendersi logicamente costituito dal luogo di effettiva manifestazione della pericolosità sociale e non da quello di formale di costituzione dell ‘organismo associativo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME