Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49527 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49527 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a S. Pietro Vernotico il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 24/08/2023 dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/08/2023, il Tribunale di Taranto adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da COGNOME NOME – ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa, anche nei confronti del predetto, dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, in data 04/08/2023, in relazione – quanto alla specifica posizione del COGNOME – ai delitti di illecita detenzione (capi I-1, L-1) e cessione (0-1) di sostanze stupefacenti, come meglio specificato nell’incolpazione provvisoria.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale dell’A.G. tarantina, anziché di quella di Brindisi. Si deduce c:he, per la cessione ipotizzata al capo 0-1, la competenza è certamente del Tribunale di Brindisi, e che l’assenza di coimputati rende incomprensibile il riferimento alla connessione teleologica. Quanto agli altri reati, si evidenzia che il luogo dell’asserito incont tra il COGNOME e i coimputati era stato individuato in una stazione di servizio sita anch’essa in provincia di Brindisi, e si censura l’ordinanza per aver ritenuto che la competenza dell’A.G. di Taranto risiederebbe nel fatto che, dopo la cessione dal COGNOME ai coimputati, lo stupefacente sarebbe stato ripartito in una località ricadente nella provincia di Taranto. Si richiamano, a tal fine, precedenti giurisprudenziali secondo cui, in caso di accordi presi per la consegna della droga, la competenza viene individuata – in caso di impossibilità di stabilire il luogo d commissione della prima condotta – nel luogo dell’avvenuta cessione.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla inutilizzabilità assoluta dell dichiarazioni rese da COGNOME NOME, escusso quale persona informata dei fatti nonostante egli avesse accompagnato il COGNOME all’incontro c:on il COGNOME per la ricezione della droga. Si deduce che il COGNOME doveva sin dall’inizio essere sentito con le garanzie, essendo stato individuato nell’operazione di Polizia che aveva condotto sulla scorta dell’attività captativa, e che le sue dichiarazioni dovevano ritenersi determinanti per la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza.
2.3. Violazione di legge con riferimento all’accusa di cessione di cocaina. Si lamenta la mancata risposta del Tribunale ai rilievi formulati sul punto.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e alla ritenuta inadeguatezza di misure gradate. Si evidenzia il tempo trascorso, l’assenza di pendenze specifiche, la valutazione di mera verosimiglianza quanto all’inserimento del COGNOME nel narcotraffico, il ricorso a formule di stile per superare le questioni proposte.
Con memoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate tutte le censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del primo motivo di ricorso impone, per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate, la trasmissione dell’ordinanza impugnata e degli altri atti qui trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi, ai sen dell’art. 27 cod. proc. pen.
2. L’incolpazione provvisoria contestata al COGNOME, da parte del P.M. presso il Tribunale di Taranto che ha chiesto ed ottenuto l’emissione dell’ordinanza cautelare nei suoi confronti – ordinanza confermata in sede di riesame con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso – ha ad oggetto due ipotesi di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (capo I-1, concernente un rilevante quantitativo di marijuana ed hashish, in data 28/08/2021; capo L-1, concernente un rilevante quantitativo di cocaina ed hashish, in data 06/09/2021), nonchè una ipotesi di cessione di cocaina a COGNOME NOME (capo 0-1, nell’agosto 2021: tale generica indicazione è peraltro precisata, a pag. 2 dell’ordinanza, nel senso che la cessione “si inserisce, con tutta evidenza, quale segmento di condotta tra gli episodi contestati sub capo I-1 e L-1”).
2.1. Per ciò che riguarda il iocus commissi delicti, i capi relativi all’accusa di detenzione delle sostanze stupefacenti recano l’identica indicazione “in Villa Castelli e Palagianello”, mentre il capo concernente la cessione fa riferimento a “Villa Castelli”.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge pacific:amente, da un lato, che con l’indicazione “Villa Castelli” si è inteso far riferimento alla località in c trova il distributore di benzina MENGA PETROLI (in particolare, sulla INDIRIZZO poco dopo il bivio per Grottaglie: cfr. pag. 3) presso il quale erano avvenuti gli incontri, concordati telefonicamente, tra il fornitore COGNOME e i cessionari indicati nei due capi di incolpazione (COGNOME(:;COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quanto al capo I-1; il COGNOME, la COGNOME e COGNOME NOME quanto al capo L-1). Altrettanto incontroverso, d’altro lato, è il fatto che il distributore in questione, e la stessa località Villa Castelli, rica nel territorio di competenza del Tribunale di Brindisi.
2.2. Il Tribunale del riesame ha peraltro respinto l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dal difensore del COGNOME, ritenendo sussistere la competenza dell’A.G. tarantina ed osservando, in particolare, che le attività di illecita detenzione avevano “preso avvio nel territorio jonico per poi proseguire, per un segmento, nel territorio di Villa Castelli (ove si trova la stazione di serviz concordata per lo scambio dello stupefacente) e continuare nel territorio di Palagianello, ove alcuni dei coindagati si erano portati ora per acquistare un bilancino di precisione, ora per distribuire a ulteriori venditori finali lo stupeface acquistato” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
Quanto all’ulteriore incolpazione sub 0-1, relativa alla cessione al COGNOME anch’essa collocata presso il distributore “brindisino” di Villa Castelli, il Tribuna ha ritenuto la competenza dell’A.G. tarantina ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., in relazione all’art. 12, lett. c), dello stesso codice (cfr. pag. 2,, cit.).
Le valutazioni del Tribunale non possono essere condivise.
È invero pacifico (ed è la stessa ordinanza impugnata a puntualizzarlo: cfr. pag. 2) che i reati contestati al COGNOME ai capi I-1 e L-1 hanno natura permanente; ciò impone di far riferimento, al fini che qui interessano ed ai sensi
dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., al “luogo in cui ha avuto inizio l consumazione”. Risulta quindi del tutto ultroneo, ed anzi fuorviante, il richiamo al fatto che il cammino delle sostanze stupefacenti sarebbe proseguito ad opera dei cessionari fino al territorio di Palagianello (ricadente nella competenza dell’ARAGIONE_SOCIALE tarantina).
Appare infatti evidente il paradosso insito nel continuare a ritenere il fornitore COGNOME COGNOME della detenzione dellle sostanze anche dopo la cessione delle stesse ai suoi interlocutori-cessionari, avvenuta a seguito di accordi telefonici e di fissazione del prezzo (cfr. sul punto pag. 3 dell’ordinanza, nella quale si fa esplicito riferimento, nelle fasi preparatorie del secondo incontro presso il distributore, al fatto che l’COGNOME, il COGNOME COGNOME il COGNOME avevano avuto “delle discussioni a causa della distribuzione di parte dello stupefacente a credito, ciò che impediva al COGNOME di avere con sé la cifra necessaria per il nuovo acquisto di droga dal COGNOME“).
Si è visto peraltro che l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento, quale luogo di avvio della condotta illecita, al “territorio ionico”: appare peraltro superf evidenziare l’assoluta genericità di tale riferimento, in sé palesemente inidoneo a confutare l’assunto difensivo secondo cui il COGNOME era invece partito dal luogo della propria residenza (S. Pietro Vernotico, località anch’essa ricadente nella competenza dell’RAGIONE_SOCIALE). Né a diverse conclusioni è possibile pervenire valorizzando la conversazione richiamata dal Tribunale a tale specifico fine “(cfr RIT. 328/2021, progr. 3509): si tratta del messaggio vocale riportato nell’ordinanza applicativa della misura (pag. 87), con cui il COGNOMEGCOGNOME fissa al COGNOME, quale luogo di imminente incontro, il distributore di benzina, e dunque di una comunicazione del tutto inidonea a far ritenere che l’inizio della detenzione sia avvenuto in territorio ricadente nella competenza dell’A.G. di Taranto.
Tali considerazioni impongono di condividere i rilievi difensivi sulla incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE. Ed è appena il caso di evidenziare che alle medesime conclusioni si sarebbe giunti anche qualora l’incolpazione provvisoria avesse fatto riferimento alla cessione, da parte del COGNOME dello stupefacente da questi detenuto agli interlocutori indicati nei capi I-1 e L-1: questa Suprema Corte ha infatti ribadito, con una recentissima decisione, l’indirizzo interpretativo secondo cui «ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all’art. 9 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 31522 01/06/2023, COGNOME, Rv. 284959 – 01: principio affermato in una fattispecie relativa ad accordo telefonico per l’acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell’ultimo lu di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza).
4. Per ciò che riguarda le conseguenze della rilevata incompetenza territoriale dell’A.G. tarantina, non si può che prendere le mosse dall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza di quello che ha applicato la misura ha l’onere di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in c:ui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l’urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate» (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 01).
In motivazione, il Supremo Consesso ha per un verso specificato che il giudice, anche dell’impugnazione, che dichiari la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha richiesto la misura, cui spettano le conseguenti determinazioni. Per altro verso, si è ukeriormente chiarito (§ 9.6 della motivazione) che tale verifica ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen. non può che avvenire «nei limiti dei poteri cognitivi attribuitogli dall legge processuale a seconda che si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità»: locuzione da intendersi, con ogni evidenza, nel senso che la verificanella seconda ipotesi, deve necessariamente avvenire con esclusivo riferimento a quando esplicitamente o implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato (in tal senso v. già Sez. 5, n. 2242 del 12/12/2005, dep. 2006, Frazzetto, Rv. 233025 – 01).
4.1. Ritiene il Collegio che debba concludersi per un esito positivo della verifica cui si è fin qui fatto riferimento.
4.1.1. Con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria, va anzitutto posto in evidenza che la difesa non ha inteso contestare la valenza accusatoria delle risultanze captative (richiamate per sintesi nel provvedimento impugnato ma diffusamente illustrate nell’ordinanza genetica), che peraltro appaiono assolutamente inequivoche sia nelle conversazioni con cui i cessionari avevano “preparato” gli incontri con il fornitore COGNOME, sia nei colloqui e nei messaggi che avevano direttamente coinvolto l’odierno ricorrente. Allo stesso modo, non è stato in alcun modo confutato il complesso degli elementi riconducibili all’attività di diretta osservazione da parte degli operanti (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
La difesa ha invece dedotto, per un verso, l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni di COGNOME NOME, osservando che questi, sin dall’inizio, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie essendo il suo coinvolgirnento ben noto agli operanti. Sul punto, assume peraltro un rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve
illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventual eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta ‘prova di resistenza’, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegil:timamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento» (così ad es. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017. La Gumina, Rv. 269218 – 01).
Va invero evidenziato che, nella fattispecie in esame, il Tribunale: ha sinteticamente richiamato (pag. 3 cit.) i termini e le concrete circostanze dell’incontro avvenuto, nei pressi del distributore di benzina, tra il fornito COGNOME e l’acquirente COGNOME (sopraggiunto con l’auto guidata dal COGNOME), valorizzando in particolare la concorde decisione di spostare la consegna in una vicina piazzola di sosta, e l’identificazione del COGNOME dopo la cessione (cfr. anche, sul punto, la più diffusa ricostruzione riportata alle pagg. 91 segg. dell’ordinanza genetica): su tali basi, il Collegio tarantino ha concluso per la sussistenza delle gravità indiziaria anche a prescindere dalle dichiarazioni del COGNOME. È dunque evidente che la difesa avrebbe dovuto confutare tale assunto con la necessaria specificità, illustrando l’incidenza demolitoria che l’eliminazione delle dichiarazioni del COGNOME avrebbe dovuto assumere sull’intera costruzione accusatoria: ciò che non è avvenuto, essendosi il ricorrente limitato ad attribuire valenza “determinante” alle predette dichiarazioni.
Per altro verso, la difesa ha inteso contestare il riferimento alla cocaina contenuto nel capo L-1.
Al riguardo, il Tribunale ha sinteticamente fatto riferimento alle risultanze captative acquisite (pag. 3 cit.): indicazione da integrare, all’evidenza, con quanto riportato nell’ordinanza genetica a proposito delle conversazioni avvenute sia in occasione del primo incontro (in cui il COGNOME consegna al COGNOME la sostanza invitandolo a farla vedere, “se piace poi porto l’altra”), sia in occasione della consegna alla COGNOME, da parte del COGNOME, della droga ricevuta dal COGNOME all’esito del secondo incontro (all’esito del quale, con l’auto guidata dal COGNOME, egli era riuscito a far perdere le proprie tracce. Cfr, pag. 96: “sta tutto qua, 8 di bianca e 200 di…”). Si tratta di elementi che – nella verifica che qui rile da espletare dopo la rilevazione dell’incompetenza territoriale – devono ritenersi senz’altro idonei a supportare l’incolpazione provvisoria.
4.1.2. Per ciò che riguarda la sussistenza delle esigenze cautelari (in relazione alla quale si innesta la necessaria verifica dell’urgenza, ai sensi dell’art. 291 comma 2, cod. proc. pen.), deve osservarsi che – diversamente da quanto dedotto in ricorso – l’attualità del grave e concreto pericolo di reiterazione di condott analoghe è stata motivata, dal Tribunale di Taranto, sulla scorta di considerazioni tutt’altro che di stile.
In particolare, il Giudice del riesame ha evidenziato che il COGNOME, gravato da numerosi precedenti pur non specifici, risultava “perfettamente inserito” nel narcotraffico della zona ionica, costituendo il punto di riferimento per i
COGNOME e gli altri indagati per approvvigionarsi di cospicue quantità di stupefacente da rivendere in modo capillare nelle piazze di spaccio esistenti nella zona di Palagiano. Tale perfetto inserimento era del resto desumibile, ad avviso del Collegio tarantino, dalla prossimità temporale degli episodi contestati, indicativa della facilità di accesso, da parte del COGNOME, a rilevanti quantitativi di droga in tempi assai rapidi.
Anche in ordine a tale aspetto, le considerazioni del Tribunale devono essere apprezzate a quelle sviluppate nell’ordinanza genetica, in cui si era fatto anche riferimento non solo alle modalità dei ricorrenti incontri, deponenti per un più ampio e pericoloso contesto criminale di riferimento, ma anche al precedente specifico per evasione gravante sul COGNOME (cfr. pag. 105).
In tale complessivo contesto, non può che concludersi per l’esito positivo della verifica demandata a questo Collegio, anche per ciò che riguarda l’urgenza di fronteggiare le esigenze specialpreventive evidenziate dai giudici del merito cautelare.
5. Le considerazioni fin qui svolte ed i principi in precedenza richiamati impongono, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.: essendo opportuno precisare, sulla scorta di quanto già chiarito da questa Suprema Corte, che il termine di vent:i giorni ivi previsto decorrerà dalla trasmissione del presente provvedimento, in quanto completo di motivazione (cfr. sul punto Sez. 4, n. 42740 del 18/10/2007, Armeni, Rv. 23830501, in motivazione).
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto. Dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 novembre 2023
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Il Presidente