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Competenza territoriale diffamazione: il foro della vittima

La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto di giurisdizione, stabilendo che in caso di diffamazione a mezzo televisivo, la competenza territoriale diffamazione spetta al tribunale del luogo di residenza della vittima. Tale principio si applica a chiunque sia chiamato a rispondere del reato, inclusi intervistatore e intervistato, e non solo all’emittente. La decisione, che attribuisce la competenza al Tribunale di Lecce, rafforza la tutela della persona offesa nei reati commessi tramite mass media.

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Pubblicato il 8 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Competenza Territoriale Diffamazione a Mezzo TV: La Cassazione Sceglie il Foro della Vittima

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione sulla competenza territoriale diffamazione commessa attraverso il mezzo televisivo. La decisione chiarisce quale tribunale debba giudicare questi reati, stabilendo un principio fondamentale a tutela della persona offesa: il processo si deve tenere nel luogo di residenza della vittima. Questo orientamento consolida una specifica protezione per chi subisce un danno alla reputazione tramite mass media, indipendentemente da chi siano gli autori materiali del reato.

I Fatti del Contenzioso Giudiziario

Il caso nasce da un conflitto negativo di competenza sorto tra il Tribunale di Lecce e quello di Monza. Inizialmente, il Tribunale di Lecce si era dichiarato incompetente a giudicare un procedimento per diffamazione aggravata a carico di un giornalista e della persona da lui intervistata. Il reato era stato commesso durante una trasmissione televisiva di un noto canale nazionale, in cui erano state mosse accuse lesive della reputazione dei gestori di una farmacia.

Il Tribunale di Lecce aveva trasmesso gli atti a Monza. Quest’ultimo, tuttavia, ha sollevato un conflitto, sostenendo che la competenza spettasse proprio a Lecce. La ragione di tale convinzione risiedeva nell’applicazione di una norma speciale, l’art. 30 della legge n. 223/1990, che individua il foro competente nel luogo di residenza della persona offesa. Poiché le vittime risiedevano in un comune del circondario di Lecce, secondo il Tribunale di Monza il processo doveva svolgersi lì.

La Questione sulla Competenza Territoriale per Diffamazione

Il nodo cruciale della vicenda riguardava l’ambito di applicazione della regola speciale del cosiddetto forum victimae (foro della vittima). La questione era se tale regola derogatoria, prevista per i reati di diffamazione radiotelevisiva, si applicasse solo a soggetti specifici (come il concessionario dell’emittente) o potesse essere estesa a tutti coloro che concorrono nel reato, come in questo caso l’intervistatore e l’intervistata, soggetti privi di qualifiche specifiche.

La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a risolvere questo stallo procedurale, decidendo quale dei due tribunali dovesse procedere con il giudizio e fornendo un’interpretazione chiara della normativa vigente.

Le Motivazioni della Sentenza

La Suprema Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha attribuito la competenza al Tribunale di Lecce, accogliendo le argomentazioni del Tribunale di Monza. Le motivazioni si fondano su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

1. Vigenza della Norma Speciale: La Corte ha affermato che l’art. 30, comma 5, della legge n. 223/1990, che stabilisce la competenza nel luogo di residenza della persona offesa, è pienamente in vigore. La sua efficacia non è stata scalfita dalla declaratoria di incostituzionalità che ha colpito un’altra parte dell’articolo (il comma 4, relativo alle sanzioni). La regola sulla competenza, quindi, sopravvive e si applica al reato di diffamazione comune (art. 595 c.p.) quando commesso con il mezzo televisivo.

2. Estensione Soggettiva: I giudici hanno chiarito che questa regola speciale si applica a ‘chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato’. Non è necessario che l’imputato rivesta la qualifica di concessionario radiotelevisivo o di suo delegato. L’obiettivo della norma è offrire una tutela rafforzata alla vittima contro i ‘poteri forti’ dei media, indipendentemente da chi sia l’autore materiale delle dichiarazioni diffamatorie. Questo approccio garantisce coerenza e attenua lo squilibrio tra le parti processuali.

3. Coerenza con la Giurisprudenza Civile: La decisione si allinea anche con i principi espressi dalle Sezioni Unite civili, secondo cui le cause per risarcimento danni derivanti da lesioni di diritti della personalità tramite mezzi di comunicazione di massa devono essere radicate presso il giudice del luogo di domicilio o residenza del danneggiato.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione

La sentenza rafforza un importante principio di garanzia per le vittime di diffamazione a mezzo stampa o televisione. Stabilire la competenza territoriale diffamazione nel luogo di residenza della persona offesa ha rilevanti implicazioni pratiche:

* Facilita l’accesso alla giustizia per la vittima, che non è costretta a sostenere un processo in una sede lontana, spesso quella delle grandi emittenti televisive.
* Bilancia le posizioni processuali, riducendo il vantaggio logistico ed economico che i grandi gruppi mediatici o i loro collaboratori potrebbero avere.
* Crea un criterio di competenza certo e uniforme per tutti i casi di diffamazione commessi tramite trasmissioni radiotelevisive, a prescindere dal ruolo specifico degli imputati.

In definitiva, la Corte di Cassazione conferma che la protezione della reputazione individuale prevale su criteri di competenza generali, ancorando il processo al luogo più significativo per la persona che ha subito il danno.

In caso di diffamazione commessa in una trasmissione TV, quale tribunale è competente a giudicare?
È competente il tribunale del luogo in cui la persona offesa (la vittima) ha la propria residenza. Questa regola speciale prevale sui criteri generali.

Questa regola si applica solo se gli imputati sono i responsabili dell’emittente televisiva?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la regola della competenza presso il foro di residenza della vittima si applica a chiunque sia imputato per il reato, inclusi giornalisti, intervistatori e intervistati, anche se non hanno ruoli formali all’interno dell’emittente.

Perché la legge prevede questa regola speciale per la competenza territoriale nella diffamazione a mezzo TV?
La norma ha lo scopo di offrire una maggiore tutela alla persona offesa, per attenuare l’evidente squilibrio di forze rispetto ai mezzi di comunicazione di massa e per radicare il processo nel luogo dove il danno alla reputazione è stato maggiormente percepito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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