Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15947 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
TRIBUNALE LECCE
con l’ordinanza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 settembre 2022 il Tribunale di Lecce, pronunziandosi nel procedimento promosso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME – chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del reato di diffamazio aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato, commessa con il mezz televisivo – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in fav dell’autorità giudiziaria di Monza, cui ha trasmesso gli atti.
Il Tribunale di Monza, a seguito del rinnovato esercizio, da parte del pubbl ministero, dell’azione penale a carico della COGNOME e di COGNOME ha sollev con ordinanza dell’Il novembre 2024, conflitto negativo di competenza su postulato della necessaria applicazione alla fattispecie in esame della previs dell’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua il competente in relazione al reato di diffamazione commesso attraverso trasmissione e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato in quell si trova il luogo di residenza della persona offesa che, nel capo specifico, coi con Veglie, comune compreso nel circondario del Tribunale di Lecce.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto requisitoria del 23 dicembre 2024, dichiararsi la competenza del Tribunale Lecce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processu derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere d stesso procedimento, non appare risolvibile senza l’intervento di questa Corte
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribui al Tribunale di Lecce.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio perch ritenuti responsabili del reato di diffamazione in pregiudizio di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, commesso in occasione dell’intervista andata in onda il 15 febbraio 2019 all’interno del programma televisivo «Matti 5», trasmesso dall’emittente «Canale 5» – rilasciata dalla COGNOME, già dipenden della farmacia gestita dalle persone offese, al giornalista COGNOME.
La condotta degli imputati – qualificata in termini di diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato – soggiace, in quanto commessa con il mezzo televisivo, alle disposizioni dei commi 1, 4 e 5 dell’art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, che regolano il trattamento sanzionatorio e la competenza con riferimento alla responsabilità del concessionario privato, della concessionaria pubblica ovvero della persona da loro delegata al controllo della trasmissione.
Ciò posto, la questione sottesa al conflitto intercorso tra i tribunali di Monza e Lecce attiene all’estensione della competenza derogatoria prevista dal comma 5 del citato art. 30 alle ipotesi, quale quella in esame, in cui gli imputati (nel caso d specie: l’intervistatore e l’intervistata) non rivestano le qualifiche soggettiv richieste dalla norma.
Trattasi di tema che, in passato diversamente inquadrato dal punto di vista ermeneutico, ha visto, in epoca successiva alla decisione con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, formarsi e consolidarsi, presso la giurisprudenza di legittimità e, specificamente, la Quinta Sezione, tabellarmente competente a conoscere dei ricorsi in materia di delitti contro l’onore, l’orientamento secondo cui «In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato» (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Tribunale Varese, Rv. 286958 – 01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Festinese, Rv. 286578 – 01).
Tale indirizzo appare senz’altro convincente e, pertanto, idoneo ad orientare la decisione del presente conflitto.
Ed invero, la Quinta Sezione, procedendo, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., a seguito di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ha preso le mosse dalla persistente vigenza dell’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, disposizione dal contenuto di rinvio «mobile», non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 4, dedicato al trattamento sanzionatorio, ed ha, di conseguenza, stimato che la speciale disciplina della competenza territoriale prevista dal secondo periodo del comma 5 (a tenore del quale « Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa») debba essere riferita, dopo l’intervento della Corte costituzionale, al reato di diffamazione comune sanzionato dall’art. 595 cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi di una delle
qualifiche soggettive indicate al comma 1 dell’art. 30, mediante trasmission connotato dall’attribuzione di un fatto determinato.
Tanto, in ragione, tra l’altro, dell’ampia portata dell’art. 595 cod. proc disposizione generale che, scrivono i giudici di legittimità, «sopperisce, innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all’area di punibilità precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale», nonché dell’assenza di richiami testuali che colleghino la norma relativa al foro spe prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicat comma 1, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale c eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell’art. 30 nella parte sanzionator l’unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai «soggetti di al comma 1».
Nella medesima direzione si pone, stando alla ricostruzione recentemente avallata dalla Corte di cassazione, la circostanza che la regola specia competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l’esige di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a «poteri forti» quali s proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto ch siano o meno direttamente imputati nel processo, ovvero di attenuare l’eviden squilibrio delle posizioni assegnando, in caso di reati di diffamazione commessi c l’attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televi operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in coerenza, pe con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, si legg recenti pronunzie della Quinta Sezione, «da tempo, ha chiarito come competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni deriva da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di m deve essere sempre del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice residenza», citando, in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. del 13/10/2009, Rv. 609467. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. La pregnanza degli argomenti posti a fondamento della soluzione suggerita nel caso in esame, dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza ind in conclusione, ad ancorare la competenza territoriale alla residenza delle per offese, pacificamente collocata nel comune di Veglie, ricadente nel perimetro d circondario del Tribunale di Lecce, e, quindi, a trasmettere detta aut giudiziaria i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, co pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del
Tribunale di Lecce, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso il 17/01/2025.