Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27289 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Sassari il 25/04/1965
avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avv. NOME COGNOME che si è riportato alla comparsa conclusionale, e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’avv . NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala, previa conferma della propria competenza per territorio, ha condannato in primo grado NOME COGNOME per il delitto di diffamazione aggravata commesso in danno di NOME COGNOME.
In particolare, in conformità alla prospettazione accusatoria, ritenuta dalla decisione impugnata, la ricorrente, già Pubblico Ministero titolare, dal mese di settembre dell’anno 2004 alla fine del mese di luglio dell’anno 2005, dell’indagine relativa alla scomparsa di NOME COGNOME era intervenuta in alcune trasmissioni televisive ed aveva interviste ai giornali, criticando ripetutamente l’operato del personale del commissariato di Mazara del Vallo , all’epoca delegato alla suddetta attività di indagine, sul presupposti che alcuni agenti erano stati processati per reati in materia di prostituzione.
Segnatamente, era contestato all’COGNOME che, nel corso di un’intervista alla trasmissione Mattino Cinque del 27 maggio 2021, aveva offeso la reputazione del COGNOME, poiché, nel parlare dell’attività di polizia giudiziaria compiuta il 1° settembre 2004 presso l’abitazione dove viveva NOME COGNOME, aveva stigmatizzato l’operato delle forze dell’ordine, riferendo, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, che ‘ il maresciallo COGNOME, che è il maresciallo che era entrato a cada di NOME COGNOME ma non solo, perché gli ispettori NOME COGNOME e NOME COGNOME …e forse sarebbe opportuno anche…insomma…fare una chiacchierata con loro di nuovo …’ .
Le predette affermazioni avrebbero così comportato insinuazioni su irregolarità nello svolgimento di tale accesso al quale, a dire dell’imputata , avrebbe partecipato anche l’ispettore NOME COGNOME senza che ciò corrispondesse al vero, in quanto la persona offesa era in quel periodo sospesa dal servizio per l’applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare emessa nell’ambito di un’indagine in materia di prostituzione della quale era titolare la stessa imputata.
2.Propone ricorso immediato per cassazione NOME COGNOME affidandosi, con il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il pr imo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, dello stesso codice, con riferimento all’affermata competenza per territorio del Tribunale di Marsala.
A fondamento della censura lamenta che, nella fattispecie in esame, non avrebbe potuto trovare applicazione il criterio di determinazione della competenza per territorio con templato dall’art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto non era stato attribuito alcun fatto determinato alla persona offesa. Di conseguenza avrebbero dovuto operare le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, il Tribunale competente avrebbe dovuto essere individuato in quello del luogo dove era stato consumato il reato, ossia dove si era tenuta la trasmissione televisiva (Cologno Monzese), ovvero, qualora fosse stata ritenuta la concorrenza della competenza di più giudici, in quello del luogo di residenza di essa imputata (Sassari), in applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
In particolare, sottolinea, al riguardo, che, oltre a non essere stato attribuito alla persona offesa alcun fatto determinato, nel capo di imputazione originario non era contestata la relativa circostanza aggravante, ciò che era avvenuto solo nel corso del processo, all’udienza del 7 novembre 2023 , sicché la competenza non avrebbe potuto essere individuata, stante il principio della perpetuatio iurisdictionis , sancito anche dalle Sezioni Unite nella pronuncia ‘Treskine’, in forza di detta contestazione suppletiva.
2.2. Con il secondo motivo l’COGNOME deduce inosservanza dell’art. 595 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del fatto materiale della diffamazione, atteso che quanto affermato nella trasmissione rispetto al COGNOME non aveva alcun contenuto diffamatorio della reputazione di questo, essendosi limitata a evidenziare l’opportunità di ‘fare un chiacchierata’ con lui e con gli altri operatori di polizia giudiziaria che riteneva si fossero recati presso l’abitazione della Corona, il che, come aveva specificato, era solo un modo di sottolineare l’opportunità di un colloquio informale per ac quisire informazioni su tale accesso.
2.3. Mediante il terz o motivo l’imputata assume inosse rvanz a dell’art. 51 cod. pen. nonché nullità ex art. 546, lett. e) , cod. proc. pen. e vizio di motivazione rispetto all’app licabilità della scriminante de ll’eser cizio del diritto di critica.
Espone, in proposito, di non aver violato, nell’esercizio di detta libertà costituzionalmente tutelata, alcun limite di continenza espressiva.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta inosservanza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio rispetto all’errore di fatto nel quale era incorsa ai sensi dell’ art. 47, primo comma, cod. pen.
Assume, invero, che l’errore di ritenere che NOME COGNOME avesse partecipato all’attività investigativa presso l’abitazione di NOME COGNOME era
derivato dalla lettura, quando non era ormai da tempo titolare del fascicolo, di articoli di stampa nei quali si faceva riferimento al COGNOME quale soggetto che aveva partecipato a tale attività di polizia giudiziaria.
2.5. La Angioni deduce, infine, carente motivazione della decisione impugnata circa i presupposti per l’applicazione dell’art. 131 -bis cod. pen., per come evidenziati nella memoria depositata nel corso del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri.
Occorre premettere che dall’esame degli atti del processo, consentito a questa Corte venendo in rilievo un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue:
nel capo di imputazione non è stata originariamente contestata la circostanza aggravante dell’attribuzione alla persona offesa di un fatto determinato;
all’udienza del 24 febbraio 2023 la difesa della ricorrente ha eccepito l’incompetenza per territorio e il Tribunale , sciogliendo la relativa riserva all’udienza del 7 marzo 2023, l’ha disattesa , ritenendo che fosse stato attribuito al Tumbiolo un fatto determinato;
nella successiva udienza del 7 novembre 2023, il Pubblico Ministero ha contestato la circostanza aggravante di cui all’art. 595, secondo comma, cod. pen., ponendo in rilievo che ‘la contestata condotta diffamatoria aveva riguardato un fatto specifico e determinato ‘.
Ciò premesso, dalla lettura del capo di imputazione non è dato comprendere quale sia il fatto determinato attribuito al COGNOME, dovedo azi rilevarsi anche un’incertezza sull’attribuzione delle condotte a l predetto e/o ad altri soggetti che avrebbero effettuato l’accesso presso l’abitazione di NOME COGNOME il 1° settembre 2004. Di talché non può assumersi che la relativa circostanza aggravante fosse stata contestata in fatto.
Né può peraltro ritenersi che tali aspetti siano stati precisati con la contestazione suppletiva della circostanza aggravante da parte del Pubblico Ministero all’udienza del 7 novembre 2023 poiché la relativa contestazione è stata formulata in modo tautologico nel senso di evidenziare, come riportato, che la condotta diffamatoria aveva ad oggetto un fatto specifico e determinato.
E, d’altra parte, neppure avrebbe assunto rilievo ai fini della determinazione della competenza una nuova contestazione, atteso l’operare del principio della
perpetuatio iurisdictionis che, mutuato dall’art. 5 cod. proc. civ., implica che le modifiche in fatto o in diritto successive al momento nel quale è incardinata l’azione non influiscano in alcun modo sulla giurisdizione o sulla competenza dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870).
Di conseguenza, il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Monza, nel circondario del quale, presso la cittadina di Cologno Monzese, sono ubicati gli studi che trasmettono il programma televisivo Mattino Cinque, studi nei quali, anche per la presenza di diversi ospiti nella trasmissione, che hanno nell’immediatezza ascoltato quanto riferito dalla COGNOME, si è verificata in primis la percezione del messaggio in tesi diffamatorio nei confronti della persona offesa. Al riguardo, va infatti ribadito che il reato di diffamazione, non consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell’altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva (Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016, COGNOME, Rv. 267703).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, territorialmente competente.
Le questioni dedotte con gli altri motivi di ricorso restano assorbite dalla pronuncia di incompetenza per territorio.
Le spese della parte civile anche per questa fase del giudizio dovranno essere liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Monza, territorialmente competente.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NOME NOME COGNOME