Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40922 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40922 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
nel conflitto di competenza tra il Tribunale del riesame di Trento, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
proposto con ordinanza del Tribunale del riesame di Trento in data 23/05/2023; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 otto 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.
RITENUTO IN FATTO
A seguito della richiesta con cui, in data 17/03/2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona aveva chiesto l’emissione della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, indagati per il delitto previsto dall’art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione di truffe e per l’utili
indebito di una carta bancomat, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con ordinanza del 27/03/2023, emise la misura cautelare, ma dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ritenendo reato più grave il delitto previsto dall’art. 640 cod pen. e non quello associativo, visto il ruolo marginale rivestito dai due indagati.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ordinanza del 2/05/2023, ha ritenuto di condividere l’interpretazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona e ha, conseguentemente, emesso la misura cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.
1.1. Con ordinanza in data 23/05/2023, il Tribunale del riesame di Trento, investito sul punto dalle difese, ha proposto conflitto negativo di competenza, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dagli indagati, e non riscontrando i presupposti di urgenza richiesti dell’art. 27 cod. proc. pen. per ritenere l’interinal efficacia della misura cautelare applicata, ha annullato l’ordinanza impugnata, disponendo l’immediata liberazione di COGNOME e COGNOME. Il Tribunale remittente, in particolare, ha ritenuto che il reato più grave dovesse individuarsi non già in una delle truffe indicate nei capi di imputazione, ma nel delitto previsto dall’art 493-ter cod. pen., trattandosi di reato punito più gravemente dei delitti scopo dell’associazione. Ritenendo sussistenti le connessioni indicate dai Giudici per le indagini preliminari e individuando in Verona il luogo nel quale era stato consumato il reato di cui al capo 4)-bis dell’imputazione, il Collegio ha, dunque, sollevato il conflitto, atteso che il Giudice per le indagini preliminari della città scaligera si e già dichiarato incompetente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Al momento i due procedimenti si trovano, infatti, nella medesima fase, atteso che il Tribunale del riesame è stato chiamato a pronunciarsi, nella stessa sede incidentale, su un’ordinanza cautelare emessa nel corso delle indagini preliminari. Inoltre, pur avendo i due giudici per le indagini preliminari ritenut corretta la competenza di quello di Trento, ricorre comunque una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona a riconoscere la propria competenza e dalla dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento espressa, in relazione allo stesso procedimento, dal Tribunale del riesame di Trento; stasi che appare insuperabile senza l’intervento di questa Corte ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. Tale assunto è coerente, del resto, con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l’esistenza del conflitt negativo di competenza nei casi in cui il tribunale del riesame – investito del
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gravame avverso un provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari ritenuto competente da una sentenza di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare – ritenga, a sua volta, la competenza di quest’ultimo, proprio perché tale declinatoria di competenza, pur resa in fase pre-processuale, determina una situazione di stallo del procedimento, superabile solo con la risoluzione del conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Rv. 275482 – 01; Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, Rv. 275332 – 01).
3. Alla luce di quanto precede, deve, quindi, ritenersi che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc pen.
PER QUESTI MOTIVI
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le inOgini preliminari del Tribunale di Verona cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 15/09/2023
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