Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37232 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del TRIBUNALE LIBERTA’ BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di riesa provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto emesso Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 10 marzo 2025, c aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equiva della somma di 11.300.000 euro, individuata quale profitto del reato di corruzion privati di cui all’art. 2635 cod. civ. COGNOME al ricorrente in qualità di corrutt titolare del gruppo societario RAGIONE_SOCIALE che aveva corrisposto tale somma agli amministrato della società RAGIONE_SOCIALE (NOME e NOME, coindagati nel ruolo di corrotti nell’ambito dei rapporti finalizzati alla acquisizione da parte di quest’ultima dell RAGIONE_SOCIALE
In particolare, e per quel che qui interessa in relazione ai motivi di ricorso p l’operazione incriminata attiene al versamento di tale somma da parte del ricorr attraverso società del gruppo RAGIONE_SOCIALE del quale era titolare, alla società RAGIONE_SOCIALE riconducibile ai coindagati COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
Tale versamento era avvenuto attraverso cinque bonifici, disposti tra il 22 a 2020 ed il 30 gennaio 2023 (fg. 3 del provvedimento impugNOME).
Ai coindagati COGNOME COGNOME COGNOME, in questo stesso procedimento, il r di autoriciclaggio dei proventi derivati dal delitto di corruzione tra privati nei ter
Sulla base di queste indicazioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione difen incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Milano.
L’ordinanza impugnata ha osservato che, per un verso, non era emerso all indagini il luogo ove erano state ricevute dalla società RAGIONE_SOCIALE dei coindagati le dazi danaro provenienti dalla società del ricorrente; per altro verso, la competenza terr era del Tribunale di Bologna in quanto il più grave reato di autoriciclaggio contes COGNOME e COGNOME, dotato di vis attractiva ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., si è ritenu essere in rapporto di connessione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. p con quello di cui all’art. 2635 cod. civ. ascritto al ricorrente, dal momento c coindagati avrebbero commesso l’autoriciclaggio al fine di occultare il profitto de presupposto e, per esso, il reato medesimo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Bo con difetto assoluto di motivazione quanto alla concreta connessione teleologica reato di corruzione tra privati e l’autoriciclaggio.
Il Tribunale non avrebbe considerato, in primo luogo, che i pagamenti effettu dalle società del ricorrente alla società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile ai coindaga avvenuti, secondo quanto risultante dalle informative della Guardia di Finanza, attra bonifici accreditati sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, acceso presso la banca Fi di Milano.
L’indicazione dell’IBAN non poteva lasciar residuare dubbi in proposit identificando una sola banca ed una sola filiale.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture a fronte dei bonifici, sicché una dell’azione era stata commessa a Milano, sede della società emittente le fatture.
In secondo luogo, non sarebbe ravvisabile, ad avviso del ricorrente, la connessi teleologica tra il reato di corruzione tra privati e l’autoriciclaggio, individuata dal ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Infatti, non vi sarebbe nell’ordinanza impugnata alcun riferimento idone dimostrare che il ricorrente fosse consapevole del fatto che la sua condotta, contes
sensi dell’art. 2635 cod. civ., fosse finalizzata al compimento del reato di autoric commesso dai coindagati, requisito essenziale, richiesto dalla più autore giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della competenza per ter per ragioni di connessione.
Il Tribunale avrebbe confuso, nella specie ed in concreto, tra reato-mezzo e re fine, male interpretando i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza ed attri reato di autoriciclaggio il carattere di reato-mezzo che non poteva possedere e che neanche contenuto nella imputazione.
Ne conseguirebbe la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si dà atto preliminarmente che all’odierna udienza, nonostante la richi difensiva di trattazione orale, i difensori non sono comparsi, come risulta dal ver udienza.
Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettat
E’ decisiva ed assorbente, rispetto a tutte le altre censure, quella iner questione che attiene alle rilevate ragioni di connessione tra il reato di corruz privati COGNOME al ricorrente al capo 2) e quello di autoriciclaggio ulteriormente ai coindagati al capo 3).
In questa sede, stante i limiti del sindacato previsti dall’art. 325 cod. pr con riferimento alla sola violazione di legge, non può discutersi, come pu pretenderebbe in un passaggio del ricorso, della sussistenza del reato di autoricicl sotto il profilo della idoneità degli atti compiuti dai coindagati COGNOME COGNOME ostacolare concretamente l’individuazione della provenienza delittuosa del profitt reato di corruzione tra privati.
L’ordinanza GLYPH impugnata, GLYPH infatti, ha ampiamente motivato sulla GLYPH natura imprenditoriale della vicenda e sul fatto che i coindagati del ricorrente avevano att alla loro società ricevente i bonifici una falsa attività, proprio al fine di introi per questo non dovute ed individuate come il profitto riveniente dal reato di corru tra privati ai quali loro stessi avevano partecipato in combutta con il ricorrente.
Ciò posto, il principio di diritto applicabile al caso in esame postula che, ai f configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-me restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto pr l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento d
GLYPH
altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271233-01; Sez. 2, n. 44678 16/10/2019, COGNOME, Rv. 278000-02).
La ricostruzione operata dal Tribunale e motivata in modo non apparente, è sta nel senso di ritenere che la condotta dei coindagati COGNOME COGNOME COGNOME avesse avuto finalità quella di ottenere un profitto illecito in quanto proveniente da altro reato che essi reimpiegavano nella loro attività imprenditoriale attraverso la società Rama Tanto poteva essere realizzato a condizione che gli stessi occultassero il profitto d di corruzione tra privati dal quale proveniva il denaro e, attraverso di esso, la comm di tale ultimo reato.
In questo senso, e al di là della contestazione dell’aggravante di cui all’ comma 1, n. 2, cod. pen., che non è dirimente anche in considerazione della fluidità contestazione in fase cautelare, il reato di autoriciclaggio è stato considerato dal T reato-mezzo rispetto a quello di corruzione tra privati.
Tuttavia, al di là della indicazione operata dall’ordinanza impugnata, è ind che ai coindagati del ricorrente viene COGNOME tanto il reato-mezzo quanto il rea sicché non può revocarsi in dubbio, stando alle imputazioni, che essi fossero per dalla volontà di commettere sia l’uno che l’altro, attraverso una operazione unitari in sequenza temporale, così evidenziandosi il presupposto soggettivo richiesto d giurisprudenza di legittimità per determinare la competenza secondo la ragion connessione di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ed in tal senso, seguendo il principio di diritto prima ricordato, risulta irr che il ricorrente nulla potesse conoscere dell’autoriciclaggio commesso dai coindagati momento che basta il rilevato coefficiente soggettivo in capo a costoro, in relazi entrambi i reati in contestazione, per giustificare la determinazione della compe territoriale per ragioni di connessione ed attraverso l’individuazione del reato più che è quello di autoriciclaggio di cui al capo 3), per il quale è competente, l’imputazione, il Tribunale di Bologna.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 09/10/2025.