Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40963 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Matera per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera emetteva sequestro preventivo di un veicolo Fiat 500 nei confronti di NOME, indagata per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. ; il Tribunale di Matera, con ordinanza del 16 luglio 2025, confermava il decreto.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, eccependo:
2.1. incompetenza per territorio dell’autorità giudiziaria materana: il tribunale aveva individuato il luogo del commesso reato in quelli in cui l’agente manifesta al proprietario l’intento di tenere per sé la cosa, ma la richiesta del Pubblico ministero se guiva l’annullamento di un primo sequestro probatorio e in
que l momento l’autovettura era nella residenza della NOME di Altamura, luogo in cui avrebbe dovuto essere consegnata alla richiedente locatrice, per cui era competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
2.2. esistenza di giudicato cautelare: il tribunale aveva ignorato l’annullamento del sequestro probatorio e la relativa cessazione degli effetti;
2.3. violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. per insufficiente motivazione circa l’identificazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora; se il tribunale avesse letto gli atti e la documentazione prodotta dalla difesa, si sarebbe reso conto che la questione era di natura strettamente civilistica; tutte le richieste indirizzate a COGNOME non erano mai state recapitate, le rate del contratto di leasing erano state interamente versate, il contratto di leasing sarebbe dovuto essere definito con il riscatto dell’autovettura mediante il versamento della ma xi-rata e la richiesta di riscatto (rimasta senza riscontro) di cui alle tre mail inviate da NOME costituivano prova incontrovertibile dell’esercizio dell’opzione di acquisto ; non sussistevano dunque né il requisito del fumus commissi delicti, né quello del periculum in mora, giacchè il probabile e non provato uso dell’autovettura non era tale da far configurare l’ipotesi dell’aggravamento e del pregiudizio alla proprietaria;
2.4. motivazione apparente sulla sussistenza del reato di cui all’art 646 cod. pen.; il tribunale aveva ignorato completamente la cronistoria della vicenda, che vedeva l’emissione di provvedimento di convalida di sequestro probatorio in via provvisoria, per effetto del ‘ritrovamento occasionale dell’auto in Irsina (MT), l’annullamento, il conseguente giudicato cautelare, la restituzione del veicolo alla ricorrente, l’illegittimità della successiva richiesta di sequestro preventivo ad opera dell’inquirente c he doveva considerarsi spogliato della competenza per territorio e l’emissione del provvedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, che avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza a decidere, posto che l’autovettura si trovava depositata in Altamura, luogo di residenza della NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto all ‘assorbente eccezione di competenza.
1.1. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, risulta che il sequestro probatorio era stato eseguito in provincia di Matera, ma era stato poi annullato dal Tribunale del riesame, quindi quel sequestro non può avere alcuna rilevanza ai fini della determinazione della competenza; una volta annullato il sequestro probatorio, era stato disposto sequestro preventivo, la cui esecuzione era
avvenuta presso la Stazione Carabinieri di Altamura (BA), dove la ricorrente aveva consegNOME l ‘autovettura oggetto della contestata appropriazione indebita.
1.2. Anche a voler ritenere, come scritto nell’ordinanza impugnata, irrilevante il luogo di conclusione del contratto, si deve rilevare come il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria; in particolare, in caso di detenzione giustificata ab origine dalla stipula di un contratto di leasing, l’appropriazione indebita non si consuma in concomitanza con la risoluzione di diritto del contratto conseguente all’inadempimento dei canoni, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non ha alcun rilievo il luogo nel quale è stata ritrovata l’autovettura . In ogni caso, si deve osservare che la ricorrente risiedeva in Altamura e l’autovettura si trovava presso il garage della sua abitazione al momento del sequestro preventivo.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio al Tribunale del riesame di Matera per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.
Così deciso in Roma il 04/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME