Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
nei confronti di NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dell’11/04/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell’indagata, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoolirriento del ricorso depositando – in relazione al primo motivo dedotto – copia di decreto di giudizio immediato emesso, nei confronti della ricorrente unitamente a numerosi altri imputati, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza del 14 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 25 maggio) ha confermato quella emessa dal Gip in data 19 gennaio 2023 con la quale è stata applicata all’indagata NOME COGNOME la misura degli arresti donniciliari in relazione alle contestazioni di cui all’art. 74 T.U. Stup. (capo 1 dell’addebito provvisorio) e di violazione dell’art. 73 T.U. cit. (capo 48).
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagata, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione della legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta competenza terril:oriale dell’Autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE, indicando invece come competente l’Autorità giudiziaria di Firenze. Ciò in quanto la più grave contestazione, relativa all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, deve ritenersi commessa in Prato (luogo ove l’associazione si è strutturata e ha iniziato a operare; dove risiedono e sono stati arrestati COGNOME, definita nei provvedimenti cautelari “capo e promotore della associazione”, e altro associato di spicco, COGNOME, detto “NOME“; nonché città che, secondo le dichiarazioni rese del collaborante con l’Autorità giudiziaria AVV_NOTAIO, costituisce il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo droga sintetica, metanfetamina cloridrato). Sicchè non è condivisibile quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, secondo cui a RAGIONE_SOCIALE esisterebbe una RAGIONE_SOCIALE autonoma dell’organizzazione criminale “non eterodiretta da quella pratese e che godeva di ampi margini di autonomia”. Neppure – deduce il ricorrente può condividersi il ragionamento del Tribunale del riesame secondo cui, non essendo comunque possibile individuare con precisione il /ocus commissi delicti, andrebbe applicato il criterio di cui all’art. 9 comma 1 cod. proc. pen. (l’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione, in riferimento ad un episodio di cessione di stupefacenti, contestato al capo 12 come commesso in RAGIONE_SOCIALE sino al 15 febbraio 2022). Infatti, la competenza territoriale in riferimento al delitto associativo si radica nel luogo in cui la struttura organizzativa diventa concretamente operante, a nulla rilevando dove vengano commessi i singoli reati oggetto dell’accordo criminoso. Pertanto, per vis actractiva anche le ulteriori contestazioni, chiaramente connesse, sono di competenza dell’Autorità giudiziaria di Firenze. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione al mancato rilascio di copie dei supporti magnetici/informatici contenenti files audio delle conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, pur essendo dimostrato che il ricorrente ne ha avanzato tempestiva richiesta al Pubblico ministero. Sul punto, si rileva che il Tribunale del
riesame ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – non univoco – secondo cui spetterebbe alla Difesa dimostrare anche il “fatto negativo” della non tempestiva messa a disposizione della documentazione in oggetto, non essendo sufficiente la dimostrazione relativa alla richiesta della stessa in tempo utile per la celebrazione dell’udienza del riesame. In realtà, rileva la ricorrente, negli atti trasmessi ai sensi dell’art. 309 comma 5 cod. proc. pen. a seguito della richiesta di riesame non sono stati trasmessi i files audio né vi è traccia di provvedimenti in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa, non essendovi sul punto alcun rilievo di segno contrario da parte del Tribunale del riesame.
2.3. Con il terzo motivo, infine, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito di cui al capo 1 (art. 74 TU Stup.), fondati in particolare sulle propalazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, in assenza – rileva la ricorrente – di adeguati elementi di riscontro (non essendo a tal fine concludenti gli esiti delle intercettazioni telefoniche e telematiche svolte dall’inizio del dicembre 2021 al 5 febbraio 2022, dalle quali emergeva solo la generica “preoccupazione” dell’indagata per la situazione di NOME COGNOME – marito della COGNOME anch’egli attinto dalla misura cautelare, nel suo caso in carcere), difettando in ogni caso gli elementi strutturali necessari per ritenere plausibile la contestazione associativa. In riferimento alla contestazione provvisoria di cui all’art. 73 TU Stup., eccepisce infine che la condotta andava riqualificata ai sensi del comma 5 del cit. art., atteso che dagli atti di indagine emerge che si sarebbe trattato di un quantitativo modesto di stupefacente relativo ad un unico episodio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente rileva la Corte che la circostanza che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE abbia emesso decreto di giudizio immediato dinanzi al Tribunale capitolino nei confronti (tra gli altri) della NOME COGNOME non rileva ai fini della definizione del presente ricorso. Invero, la questione relativa alla competenza territoriale dedotta in sede cautelare non è preclusa dall’intervenuto esercizio dell’azione penale e dall’individuazione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quale Giudice competente. Infatti, da un lato, si tratta di individuazione suscettibile di revisione (tanto più alla luce dell’innovativo mec:canismo introdotto all’art. 24 bis cod. proc. pen.); dall’altro lato, il decreto di giudizio immediato è stato emesso prima che questa Corte, all’udienza del 13 luglio u.s., disponesse in riferimento al medesimo procedimento cautelare l’annullamento con rinvio delle ordinanze del riesame che, per le posizioni di diversi soggetti indagati per la medesima associazione ex art. 74 TU Stup., avevano confermato l’ordinanza
genetica del Gip di RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, ud. 13 luglio 2023, sent. nn. 33781/23, NOME; 34528/23, Hu; 34529/23, COGNOME).
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso, avente rilievo preliminare e assorbente, è fondato.
2.1. L’ordinanza impugnata (pag. 2 ss.) ha respinto l’eccezione relativa alla incompetenza per territorio dell’Autorità giudiziaria di RAGIONE_SOCIALE dando atto che dalle indagini è emersa l’esistenza di una associazione “sostanzialmente policentrica” . nell’ambito della quale la RAGIONE_SOCIALE di Prato non impartiva direttive all’articolazione autonoma che agiva a RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che “Le indagini hanno dimostrato che lo stupefacente arrivava a RAGIONE_SOCIALE anche in via diretta dalla Grecia sicchè, in tema di reperimento dello stupefacente, la “RAGIONE_SOCIALE godeva di margini di autonomia. Piuttosto, non emerge … che da Prato venissero impartite a RAGIONE_SOCIALE (ossia a COGNOME dopo l’arresto di COGNOME le) direttive sulle modalità di gestione del traffico illecito sulla “piazza RAGIONE_SOCIALE“, vuoi in ordine ai luoghi di custodia dello stupefacente vuoi ai prezzi da praticare al dettaglio vuoi agli spacciatori da assoldare per le vendite ai terzi vuoi per i luoghi e le modalità con cui praticare lo spaccio; parimenti è COGNOME che, di sua iniziativa, offre assistenza legale ai due corrieri/detentori COGNOME e COGNOME in giorni diversi tratti in arresto. La circostanza poi che COGNOME percepisse una percentuale sugli affari altro non rappresenta che una sorta di “provvigione” per la sua intermediazione nelle operazioni di approvvigionamento e la conferma del suo ruolo apicale nell’associazione”.
Pertanto, non essendo possibile individuare con precisione quale sia il luogo di radicamento della “struttura policentrica”, priva di una univoca collocazione geografica, operante sul territorio nazionale (RAGIONE_SOCIALE e Prato) e anche all’estero (quanto alle forniture) – conclude l’ordinanza impugnata – la competenza per territorio per la fattispecie associativa va individuata in RAGIONE_SOCIALE, in relazione al luogo di commissione dell’ultimo reato fine, a norma dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione (così, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 278166 – 01).
L’argomentazione – in sé non illogica – non si confronta però adeguatamente con l’ordinanza genetica che delinea un quadro tutt’affatto diverso.
Il provvedimento cautelare del Gip (pag. 94 ss.), invero, riporta che “le evidenze investigative hanno effettivamente acclarato l’esistenza di una rodata RAGIONE_SOCIALE organizzata logisticamente su Prato tesa all’importazione della metanfetannina dalla Grecia, facente capo alla cittadina cinese COGNOME, detta “NOME“, che assurge al ruolo di dominus dell’intera organizzazione, dettando le
regole anche alla “RAGIONE_SOCIALE” ed imponendo la propria egemonia nel settore della metanfetamina, costringendo sia i fornitori che i “capo RAGIONE_SOCIALE” a versare a lei una sorta di “tassa” per il solo transito in Italia dello stupefacente pari a 2 euro al grammo (1 euro dal fornitore e 1 euro dal “capo piazza”). In subordine rispetto alla predetta, il Gip individua COGNOME, detto “NOME“, anch’egli collocato a Prato; con costoro collabora, tra gli altri, l’indagata NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME (entrambi rispondono, in concorso, anche di un episodio di detenzione di stupefacente a fini di vendita, accertato in Prato il 21 dicembre 2021: capo 48 della contestazione cautelare); in particolare, alla NOME COGNOME si contesta, per l’addebito associativo, di coadiuvare il marito – che a Prato “si occupa prevalentemente della custodia di parte dello stupefacente e delle cessioni al dettaglio, rendicontando sempre ad NOME e a NOME” – nella custodia dello stupefacente e nelle vendite al dettaglio” (ordinanza del Gip, p. 124).
Tali conclusioni si basano anche sulle propalazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME il quale ha dichiarato che “Prato è il punto di riferimento di tutta Italia per lo shaboo che proviene dalla Spagna e dalla Francia. A Prato c’è una organizzazione superiore, composta da 5 o 6 persone, di cui fa parte appunto NOME di Prato … L’organizzazione in questione è la prima organizzazione in Italia per lo smercio dello stupefacente. Queste persone si spartiscono di comune accordo le varie zone d’Italia dove vendere, ed hanno ognuna di queste una rete di spacciatori sotto di loro, Ad esempio NOME di Prato ha sotto di lui … Lo stupefacente giunge nella Capitale dalla città di Prato … Le persone che da Prato decidono quando e come inviare lo stupefacente a RAGIONE_SOCIALE sono: NOME di Prato, COGNOME, COGNOME … Posso quindi affermare che da quando COGNOME COGNOME è stato messo in carcere, il mercato nella capitale è stato frammentato tra i vari referenti di Prato, che gestiscono insieme l’intero mercato perché, comunque, tutti i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti vengono divisi in parti uguali tra i vertici dell’organizzazione”.
Per quanto poi concerne l’organizzazione del sodalizio, l’ordinanza genetica (pag. 121 ss.) la indica come caratterizzata da “struttura territoriale alquanto “diffusa” e ramificata, composta da singole cellule, dirette da rispettivi “referenti”, che agiscono secondo regole e direttive imposte da un vertice, che ne governa il programma delittuoso; l’azione criminale è dunque attuata nel rispetto di un modesto spazio di autonomia, che rileva tuttavia solo nell’esecuzione degli affari e dello spaccio a livello di zone di influenza. Nonostante la fluidità sopra descritta, la consorteria possiede una struttura piramidale … Le emergenze investigative hanno accertato la connpresenza di due cellule operative, a Prato e a RAGIONE_SOCIALE, particolarmente connesse in termini di reciproca collaborazione, soprattutto per ciò che concerne la disponibilità materiale dello stupefacente”; cellule che “non
possono ritenersi due distinte organizzazioni criminali in quanto, operando in funzione della gestione di comuni affari, fanno comunque capo ad un unico e condiviso vertice”; nel delineare l’organigramma del sodalizio, il Gip ribadisce che “COGNOME – detta COGNOME – è la vera dominus dell’intera organizzazione, dirige e coordina l’attività delle due cellule”, imponendo “regole alle “cellule operative di pertinenza (RAGIONE_SOCIALE e Prato) e la propria egemonia nel settore della metanfetamina”.
Pertanto, secondo l’ordinanza genetica si tratta di un’unica struttura organizzativa, seppure “articolata” in due cellule, al vertice della quale, in posizione indiscussa di “dominus” vi è COGNOME, detta “COGNOME” (che impartisce direttive e ordini anche alla “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“); suo secondo è COGNOME, detto “NOME“; con entrambi collaborano direttamente COGNOME e altri indagati; tutti questi soggetti (e con essi la COGNOME, moglie di NOME COGNOME) sono insediati a Prato, ove arriva lo stupefacente acquistato all’estero e da lì “smistato” sulle diverse “piazze”.
Sulla base di questa ricostruzione, dovrebbe ritenersi fondata la deduzione del ricorrente. Invero, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura» (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 – 01).
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, attesa la discrasia tra la ricostruzione della struttura organizzativa dell’associazione operata dai due Giudici della cautela e l’assenza nell’ordinanza del riesame di una convincente motivazione idonea a superare quella del Gip, si impone l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, affinchè il Tribunale riconsideri gli elementi di indagine chiarendo le ragioni per le quali non ritiene condivisibile la ricostruzione fattuale operata dal Gip o, comunque, perché – ferma rimanendo la stessa – non si debba individuare in Prato il luogo di radicamento strutturale dell’associazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente a norma dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 14 settembre 2023
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