Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17586 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno con ordinanza del 11/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità della questione proposta; letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di ufficio di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/10/2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione della competenza per territorio nel giudizio pendente in udienza
preliminare nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in riferimento alle imputazioni per i reati di bancarotta societaria e di bancarotta fraudolenta documentale, quali amministratori di diritto, il COGNOME ed il COGNOME, e quale amministratore di fatto, il COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita data 05/11/2020.
2. All’udienza del 03/10/2023 la difesa del COGNOME aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno per effetto della connessione tra i fatti per cu è processo presso il Tribunale di Livorno ed i fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale presso il Tribunale di COGNOME, nell’ambito del proc. pen. n. 143/2018 R.G.N.R., in fase di celebrazione dell’udienza preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rimessione della questione sulla competenza territoriale, sollevata ai sensi dell’ad, 24-bis cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
1.Va premesso che il Giudice dell’udienza preliminare, con la propria ordinanza, dava atto che agli imputati,, è ascritta al capo A), in concorso tra loro, la fattispecie di bancarotta societaria, per aver eseguito, attraverso la RAGIONE_SOCIALE, società fallita, prestazioni per conto di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, presso società clienti delle due predette compagini societarie, fatturando le prestazioni alle predette società, i cui ricavi venivano da queste incassate, ed omettendo sistematicamente il versamento dei tributi maturati per i corrispettivi formalmente incassati, cagionando in tal modo con dolo il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, società nata con il fine esclusivo di consentire all due predette RAGIONE_SOCIALE di incamerare ricavi, scaricando sulla fallita gli oneri fisc e conseguendo un indebito credito IVA.
Nell’ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Verona, invece, si contesta al solo COGNOME, al capo 2), quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, di averne cagionato il fallimento con operazioni dolose, per avere convenuto e praticato, nell’ambito di contratti di appalto eseguiti da altre società cooperative collegate alla fallita, corrispettivi del tutto antieconomici, ne sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.
Il Giudice rimettente ha dato atto della sussistenza tra le due imputazioni o dell’identità del disegno criminoso oppure del nesso teleologico, relativamente, tuttavia, al solo NOME COGNOME, osservando che, a fronte dell’orientamento di legittimità secondo cui la connessione è idonea a determinare lo spostamento di competenza solo quando l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i
compartecipi, con una più recente sentenza la stessa Cassazione avrebbe espresso un convincimento opposto; il Giudice rimettente ha, quindi, rilevato un contrasto tra le dette pronunce e rimesso la questione della competenza territoriale alla Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.
2. Osserva il Collegio che – come affermato da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720 – il giudice, in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è tenuto a motivare la propria determinazione analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla attraverso l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (in senso conforme: Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, GUP c/o Tribunale di Sciacca, Rv. 285114, che fissa un onere di preliminare delibazione sulla serietà della questione da parte del giudice).
Inoltre, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Tribunale di Parma, Rv. 285334, ha affermato che il giudice è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni delle parti e tentare di comporle per raggiungere una decisione, nonché ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo seguito in concreto, indicando le ragioni che non gli hanno consentito di risolvere la questione con gli ordinari strumenti processuali.
Nel caso in esame il giudice remittente ha, anzitutto, rilevato la genericità dell’eccezione difensiva e non ha in alcun modo indicato le ragioni della impossibilità di risolvere la questione alla stregua degli ordinari mezzi processuali; ne discende che già sotto tale aspetto la questione si manifesta del tutto inammissibile.
In ogni caso, va rilevato che la sentenza citata – Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, NOME COGNOME, Rv. 280161 – riguardava un caso di connessione tra il delitto di emissione e quello di utilizzazione di fatture per operazion inesistenti, di cui, rispettivamente, agli artt. 8 e 2 d. Igs. 74 del 2000 individuando la competenza in favore del secondo reato, a sua volta connesso ad una fattispecie di bancarotta fraudolenta; quest’ultimo reato, nella descritta vicenda, attirava la competenza territoriale in quanto fattispecie più grave, anche se non ascritta al ricorrente.
In particolare, la sentenza citata ha rilevato che se i reati di cui agli artt. 2 ed d. Igs. 74 del 2000 appartengano alla competenza territoriale di diversi giudici, la competenza per territorio originata dalla connessione va determinata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., in favore del giudice competente per il reato più grave, o, in caso di pari gravità, per il reato commesso per primo. Trattandosi di delitti puniti allo stesso modo, il giudice va individuato in quello
competente per il delitto di emissione di fatture inesistenti (per identica conclusione, di recente, in motivazione, Sez. 3, n. 10916 12/11/2019, dep. 2020, Bracco ed altri, n.m.).
Una volta accertato il criterio da seguire, nella vicenda esaminata, tuttavia, la competenza territoriale era stata individuata considerando come il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti era, a sua volta, connesso ad altri reati, per cui la competenza territoriale come sopra determinata dal luogo di commissione cedeva il passo al giudice territorialmente competente individuato in base alla già richiamata regola codificata nell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., considerando, quindi, il più grave delitto di bancarotta fraudolenta.
In sostanza, quindi, la regola di diritto codificata nell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che il giudice competente per il reato connesso più grave, o per quello di pari gravità anteriormente commesso, nel caso in cui esso sia a sua volta connesso ad altro reato più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, vada individuato nel giudice competente per quest’ultimo ai sensi del medesimo art. 16, comma 1, cod. proc. pen., senza che rilevi l’assenza di connessione tra tutti i reati. Tale giudice, territorialmente competente per il reato connesso che viene attratto, diventa per esso competente e va individuato come l’unico giudice competente a conoscere anche dell’ulteriore reato soltanto a quest’ultimo connesso.
Appare di tutta evidenza, quindi, come la pronuncia citata abbia fatto applicazione dei principi di competenza in caso di connessione tra reati di diversa gravità.
L’altra sentenza citata nel provvedimento – Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960 – riguarda, invece, un caso diverso, di connessione per effetto dell’identità del disegno criminoso, che intanto può spostare la competenza per connessione in quanto l’identità del disegno sia comune a tutti i coimputati.
Le situazioni processuali sottese agli arresti giurisprudenziali citati, quindi, non danno affatto luogo ad un contrasto ermeneutico.
Peraltro, come già evidenziato, la motivazione del provvedimento in oggetto risulta perplessa, in quanto il Giudice remittente non ha neanche individuato, nel caso in esame, se sussistesse tra le fattispecie di reato il vincolo della continuazione piuttosto che il nesso teleologico, non indicando nemmeno per quali ragioni non fosse possibile decidere la questione alla luce dei criteri ordinari forniti dagli strumenti processuali.
Dall’inammissibilità della rimessione della questione sulla competenza territoriale discende la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della questione sulla competenza territoriale ex art, 24-bis cod. proc. pen. e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Livorno. Così deciso in Roma, il 19/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il ..