Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DI RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DI ORISTANO
con l’ordinanza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/06/2018 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale d Oristano dichiarava, tra l’altro, la propria incompetenza per territorio a giudicare una se reati (TARGA_VEICOLO, YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE), ritenendo competente il Tribunale di Lanusei. Rilevava, invero, detto Giudice che la turbativa di gara ex art. 353 cod. pen., contesta capo YY, commessa in Tertenia il 31.01.2013, appariva connessa oggettivamente ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ex artt. 319 e 321 cod. pen., contestat AAA, BBB, CCC, recanti tutti il richiamo espresso all’art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al YY, nonché alla corruzione di cui al capo ZZ; e che, pertanto, in relazione agli stessi and riconosciuta la competenza del Tribunale di Lanusei, in quanto il primo tra i reati di corruz più gravi, sub CCC, risultava commesso in Tortolì, nel circondario, quindi, di detto Tribunal 13.11.2014. Osservava, inoltre, che la turbativa di gara ex artt. 353 e 353-bis cod. pen., d al capo DDD, risultava oggettivamente connessa alla corruzione per l’esercizio della funzione d cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., commessa in Gairo il 3.3.2014 da NOME COGNOME a fine di remunerare le condotte perpetrate nella turbativa di gara; e che, pertanto, per le s la competenza territoriale andava, altresì, individuata nel Tribunale di Lanusei.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lanusei, investito della richie rinvio a giudizio del P.m. del medesimo Tribunale in ordine ai suddetti delitti, ha rileva anche con riguardo ai reati di cui al presente procedimento già interveniva conflitt competenza tra il G.u.p. del Tribunale di Sassari e il G.u.p. del Tribunale di Oristano e c criterio applicato al riguardo dalla Corte di cassazione – che, a fronte dell’identi competenza per materia, riteneva di dover individuare il reato più grave fra quelli connessi pari gravità, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., nel primo ex art. 319-quater cod. pen., di cui al capo GGG, commesso in Tonara, e, quindi, in territorio del circondario di Oristano – de essere applicato anche al conflitto in esame, dovendo ritenersi Tonara luogo di inizio di t l’attività delittuosa ordita da COGNOME. E, pertanto, dispone la trasmissione a questa Corte atti per la risoluzione del conflitto di competenza territoriale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 o 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Tribuna Oristano; l’AVV_NOTAIO, per NOME AVV_NOTAIO, facendo integrale riferimen all’ordinanza di rimessione e alle memorie in atti, si rimette alla decisione di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando )
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così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demand questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto individuando la competenza Tribunale di Lanusei e, quindi, del G.u.p. di questo Tribunale, al quale va conseguentemente trasmessi gli atti.
Invero, le argomentazioni del G.u.p. del Tribunale di Lanusei, a fondamento dell’ordinanz di rimessione, muovono dall’assunto che non solo i reati contestati a Lanusei, come affermat dalla stessa sentenza di incompetenza del G.u.p. del Tribunale di Oristano, ma tutti i re originariamente contestati dal P.m. ad Oristano siano connessi tra loro, quindi non so l’associazione per delinquere, ma anche tutti gli altri delitti di corruzione e turbativa ricollegati al reato associativo.
Al contrario, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Oristano – non contrastata dalla Co di cassazione con la pronuncia di cui si è detto, in data 3 giugno 2022, risolutiva del confl competenza tra il G.i.p. del Tribunale di Sassari e quello del Tribunale di Oristano – aff che “deve essere escluso che la fattispecie associativa, di per sé., eserciti qualsias vis actractiva rispetto ai reati fine” e, proprio per questo, individua per le suddette imputaz sulla base della connessione teleologica con il reato più grave commesso per primo, la competenza del Tribunale di Lanusei.
La sentenza della Corte di cassazione, con la pronuncia richiamata dal remittente, non smentisce affatto questa impostazione, limitandosi ad osservare, per individuare l competenza tra i giudici in quel conflitto, che la località di Tonara “è stata menzionata stessa sentenza del GIP di Oristano (pag. 13) fra quelle, tutte ricadenti in detto circond che, per iniziativa di COGNOME, diedero origine all’attuazione del sistema delittuoso secon programma descritto nel capo A”.
Non essendovi, invero, alcun nesso teleologico tra i reati, cli cui alla connessi teleologica ben individuata dal GRAGIONE_SOCIALEp. di Oristano, oggetto delle imputazioni davanti al Trib di Lanusei, riguardanti un bando del Comune di Tertenia e l’aggiudicazione dei lavori della S 28, e quelli, invece, riconducibili al reato più grave di cui al capo GGG, re all’aggiudicazione di ben tre lotti dei lavori di adeguamento della INDIRIZZO Sassari – Olbi competenza dei suddetti reati deve ritenersi radicata in capo al Tribunale di Lanusei, essend stato commesso il primo reato di corruzione (più grave) in Tortolì, quindi nel circondari detto Tribunale.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini pwliminari deg N Tribunale di Lanusei, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2023. O T cn c . 5) T 221