Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5334  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sulla questione posta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari con ordinanza del 12/05/2023 relativamente alla competenza territoriale nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Barletta DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Modugno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Bari DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Conversano il DATA_NASCITA;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la richiesta del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari;
lette le memorie di replica presentate dai difensori di COGNOME e COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. del 22 settembre 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari sulla base di una articolata disamina delle questioni in fatto e in diritto concernenti l’incompetenza per territorio, come prospettate dai difensori degli imputati o rilevate d’ufficio – pur
evidenziando gli elementi che lo indurrebbero a riconoscere la propria competenza territoriale – ha ritenuto opportuno rinviare alla Corte di cassazione la decisione sulla relativa questione limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 2 della richiesta rinvio a giudizio nel procedimento n. 6212/20’17 R.G.N.R. e n. 13074 R.G. G.i.p.
Il reato descritto nel capo 1 è contestato ex artt. 81, cornma 2, 353, 319 e 321 cod. pen. come realizzato con condotte finalizzate a indurre COGNOME (Presidente della commissione aggiudicatrice della gara d’appalto bandita dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la costruzione della nuova sede della scuola media RAGIONE_SOCIALE XXIII) a compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio per agevolare i fratell imprenditori NOME e NOME COGNOME nell’aggiudicazione della gara indetta dal RAGIONE_SOCIALE, con il corrispettivo, promesso da COGNOME (Assessore della Regione Puglia, con delega all’Ambiente) di interessarsi per fargli avere un incarico come dirigente regionale; COGNOME COGNOME accettato la promessa così compiendo atti contrari ai doveri del suo ufficio e consumando la corruzione al momento della accettazione della promessa (p. 4).
Il reato descritto nel capo 2 è contestato ex artt. 81, 61 n. 2, 476 e 479, in relazione all’art. 476, comma 2, cod. pen., al solo COGNOME per avere, nella qualità sopra indicata, alterato i giudizi riportati sulle schede di valutazione dell offerte tecniche presentate dalle società partecipanti e redatto i verbali di seduta della commissione sulla base di tali giudizi alterati.
 La Procura AVV_NOTAIO presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari ritenendo doversi applicare al reato di corruzione (ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen. poiché reato più grave) il criterio residuale posto dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.,, che attribuisce la competenza al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc pen.
Nella memoria di replica presentata dal difensore di COGNOME si osserva che nel capo 1 COGNOME e COGNOME sono entrambi imputati di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen.: COGNOME COGNOME agito come intermediario tra COGNOME e gli imprenditori NOME e NOME COGNOME segnalandoli quali interessati a partecipare a varie gare d’appalto, concordando con COGNOME l’incontro del 3/11/201 al quale parteciparono COGNOME NOME e COGNOME, prima dell’aggiudicazione della gara, assicurando a COGNOME, in cambio del suo interessamento a favore dei COGNOME, il proprio impegno elettorale nelle elezioni politiche alle quali COGNOME intendeva partecipare; COGNOME COGNOME poi consegnato il 30/09/2017 a COGNOME (presidente della commissione per la gara di RAGIONE_SOCIALE “un foglietto”, “con modalità riservate”, cinque giorni prima della data
fissata per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica delle concorrenti (i 5/10/2017), e poi praticato al pranzo del 3/11/ 2017.
Su queste basi si conclude che la prima corruzione ipotizzata si sarebbe consumata al momento e nel luogo in cui COGNOME accetto le utilità promessagli, mentre le condotte successive costituirebbero ulteriori corruzioni i continuazione con la prima, e che, poiché le intese si sono perfezionate nel corso di incontri che la Polizia giudiziaria ha osservato svolgersi tra Barletta (il primo il 24/03/20927 in un ristorante) e Trani, competente territorialrnente sarebbe il Tribunale di Trani.
Nella memoria di replica presentata dal difensore di COGNOME COGNOME giunge alla stessa conclusione, osservando che per applicare l’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., occorre verificare la configurabilità dello stesso e più in particolare, il luog di parte della condotta (il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio) che si presenta essenziale per la consumazione del reato ex art. 319 cod. pen. Questo luogo viene indvidauto in RAGIONE_SOCIALE – dove COGNOME COGNOME modificato i giudizi riportati sulla scheda n. 12 di valutazione delle migliorie del progetto della società RAGIONE_SOCIALE – che ricade nel circondario del Tribunale di Trani. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che la richiesta di decisione presentata con l’ordinanza in esame risulta ammissibile perché adeguatamente motivata con una congrua esposizione delle ragioni in fatto e in diritto e con una compiuta descrizione di tutti i dati fattuali che è necessaria per rendere possibile alla Corte di cassazione formulare un giudizio che ha la funzione di stabilizzare la competenza per territorio in attuazione del principio della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111, secondo comma, Cost. (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720).
Infatti, la Corte di cassazione nel decidere sulla questione relativa alla competenza territoriale non è vincolata a un criterio riconducibile al principio della domanda, ma è chiamata a definire tale competenza in relazione all’intero processo, sicché i dati che le vengono forniti e l’illustrazione delle questioni di diritto poste devono essere esaurienti così da consentirle di riconoscere, al di là di quanto prospettato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori profili di incompetenza per territorio determinati dall connessione, in relazione a altre imputazioni o a altri imputati, diversi da quelli indicati (Sez. 6, n. 40715 del 15/09/2023, Tribunale di Torino, Rv. 285277).
Dopo avere richiamato le argomentazioni sviluppate dal difensore di COGNOME e dal difensore di COGNOME, ha correttamente osservato che:
 la competenza territoriale va determinata in relazione al reato più grave (la corruzione) ex art. 16 cod. proc. pen. e si estende all’altro reato (la turbata libertà degli incanti) avvinto dal vincolo della continuazione) come previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;
 la competenza territoriale si determina sulla base della imputazione formulata dal Pubblico ministero, tranne che questa non sia rnacroscopicamente erronea (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273484; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782);
il delitto di corruzione (capo 1), si perfeziona alternativamente già con l’accettazione della promessa o, quando vi è stata, con la dazione dell’utilità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583; Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, dep. 27/01/2017, Ferroni, Rv. 269501).
Tuttavia, il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che il luogo dove sarebbe avvenuta l’accettazione non sia individuabile con certezza sulla base dei dati allo stato acquisiti (p. 5).
Infatti, disattendendo motivatamente la tesi che condurrebbe a ritenere incompetente territorialmente il Tribunale di Bari, ha osservato che:
non risulta avere significato univoco l’incontro del 24/03/2017 in un ristorante di Barletta tra COGNOME, i COGNOME e COGNOME se si considera che non poteva riguardare la gara oggetto del presente procedimento, perché essa fu bandita in un momento successivo e COGNOME non era stato neppure nominato Presidente della Commissione di gara; non è provato che gli incontri tra i COGNOME, COGNOME e COGNOME‘8/11/2017 a Trani e altri indicati nell’ordinanza abbiano avuto per oggetto l’accordo tra COGNOME e COGNOME ;
 i luoghi in cui avvennero tali incontri nemmeno possono considerarsi, secondo le regole suppletive poste dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. gli ultimi in cui si realizzò una parte della condotta perché la norma al:tribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte essenziali per la consumazione del reato e il reato si era già consumato con l’accordo (Sez. 6, n. 10780 del 24/02/2009; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Rv. 236996Sez. 1, n. :1620 del 16/04/1993, Rv. 194371).
In questo quadro – non potendosi stabilire con certezza il luogo dove sarebbe stato raggiunto l’accordo corruttivo (con l’accettazione, da parte di COGNOME, della utilità prospettatagli) – deve ricorrersi agli ulteriori crite suppletivi posti dagli altri due commi dell’art. 9 cod. proc. pen.
Allora – poiché non può applicarsi il criterio posto dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., che indica il giudice del luogo della residenza, del domicilio o della dimora dell’imputato, essendo nel caso in esame gli imputati sono più d’uno e residenti in luoghi diversi – deve applicarsi il criterio ex art. 9, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46828 del 21/11/2007, Rv. 238888; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Rv. 207125).
Nel presente procedimento si tratta del Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari.
P.Q.M.
comma 4, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, cod. proc. pen.
Così deciso il 6 dicembre 2023.