Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Fermo il 14/09/1967 avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale della libertà di L’Aquila ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di L’Aquila ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disattendere l’eccezione sollevata circa la incompetenza
territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila trascurando che le prime attività di cessione di sostanze stupefacenti e la prevalente operatività della associazione per delinquere oggetto di indagine si sono concentrare nel territorio delle Marche.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disattendere l’eccezione relativa alla mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del Pubblico ministero.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi relativamente alla partecipazione di COGNOME alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit. e alla esistenza stessa della associazione.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere applicato la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc pen. relativamente alle esigenze cautelari, trascurando che COGNOME è stato arrestato il 13/01/2023 in relazione al capo 37 e che successivamente non sono emersi elementi indicativi di una continuazione dell’attività criminosa.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’affermare che sussisterebbe anche un pericolo di fuga dell’indagato, per i suoi contatti familiari con la Spagna e la dimestichezza con gli spostamenti, ma senza indicare elementi concreti a sostegno dei tale assunto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Poiché l’associazione ex art. 74 d.P.R. cit. è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura oppure quello in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione e la direzione dell’associazione (Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, COGNOME, Rv. 271585; Sez. 6, n. 22286 del 2/3/2006, COGNOME, Rv. 234722).
1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha individuato la sede della associazione per delinquere nel magazzino di Colleatterrato (in provincia di Teramo).
Lì era custodita la sostanza stupefacente, come dimostra il fatto che la droga proveniente dalla Spagna e oggetto del capo 27 delle imputazioni provvisorie fu lì subito portata (e vi rimase sino al sequestro da parte della Polizia giudiziaria) e
che da lì più volte COGNOME (spesso accompagnato dal coindagato COGNOME) prelevò la droga per andare a rifornire le varie piazze di spaccio,
Nello stesso luogo si sono svolti gli incontri tra i due capi del sodalizio, COGNOME e COGNOME (segnatamente, nel capo 21 è documentato un incontro tra i due di circa un’ora, al quale seguì una riunione con COGNOME per individuare ulteriori canali di spaccio) e si sono tenuti il 16/5/2022 e il 2/7/2022 i primi incontri con COGNOME, referente del sodalizio nella zona di Teramo.
In altri termini, tale magazzino non era soltanto il luogo in cui veniva materialmente detenuta la droga, ma anche quello dove si svolgevano le riunioni per programmare le attività e da cui partivano i carichi di droga destinati alle singole piazze di spaccio.
Su queste basi, per determinare la competenza territoriale va escluso il luogo dove dimorava l’indagato e deve essere riconosciuta la competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria di L’Aquila per il reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e per i reati connessi.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha osservato che il Giudice per le indagini preliminari ha motivato per ciascuno dei capi di imputazione e per ogni indagato le ragioni per le quali sono integrati i presupposti per l’applicazione della misura cautelare, compiendo una valutazione differenziatel delle diverse posizioni, così accogliendo le richieste solo per alcuni dei capi di imputazione e differenziando le misure cautelari concretamente applicate.
Va ribadito che nell’impugnare un provvedimento de libertate, il ricorrente per cassazione che deduca la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali tale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274760) e di allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274704).
Nessuno dei due oneri è stato adempiuto nel caso in esame.
Peraltro, nella motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, (art. 292, comma 1, lett. c), cod. pro. pen.) è rispettata anche se l’ordinanza cautelare richiama, in tutto o in parte, altri atti del procedimento purchè il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipat spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658).
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha specificamente osservato che nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari la richiesta del Pubblico ministero è stata rielaborata criticamente, dando conto, per ciascuno dei capi e per ogni indagato, delle ragioni per cui devono ritenersi integrati i presupposti per il corretto esercizio del potere cautelare, riportando stralci di conversazioni ma anche puntualmente indicando i riferimenti a altre captazioni e il significato da attribuire loro, specificando i diversi ruoli dei vari indagati e valutando in modo differenziato le varie posizioni.
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610 ).
Su questa linea, circa la sussistenza della associazione per delinquere, il Tribunale ha evidenziato i seguenti dati denotanti elementi costitutivi di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309//1990: l’approvvigionamento costante di droga dalla Spagna all’Italia; la stabile frequentazione degli associati e la differenziazione dei loro ruoli con diverse figure (indicate nominativamente a p. 6 dell’ordinanza)epicali; l’esistenza di intermediari per gli acquisti dalla Spagna, di addetti allo stoccaggio della droga, corrieri, di spacciatori al dettaglio; disponibilità di un deposito per la custodia e lo stoccaggio della sostanza; la gestione di diverse piazze di spaccio e il tentativo di aumentarne il numero; la destinazione dei proventi dello spaccio alla associazione (p. 6-7).
Per quanto riguarda la partecipazione di COGNOME alla associazione, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non contesta la sussistenza di gravi indizi per i singol episodi di spaccio.
Su questa base, ha osservato che dalle intercettazioni risulta che: relativamente alla importazione (oggetto del capo 27°) in Italia di 42 chilogrammi di hashisc, si evince il ruolo di organizzatore svolto da COGNOME, che ha curato
l’operazione sino alla custodia della droga nel magazzino (p. 8); a lui univocamente si riferivano gli spacciatori per definire i prezzi, le eventuali dilazioni dei pagament la fornitura di assaggi gratuiti ai consumatori; COGNOME ha curato anche la importazione di ulteriori 30 chilogrammi di hashish nel Nord Italia e ha cercato di infiltrare il sodalizio in altre piazze di spaccio (p.8); egli gestiva la associazi concordando le attività con il coindagato COGNOME altra figura apicale (p. 7).
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale rileva che non emergono dati per assumere che COGNOME si sia dissociato dal gruppo criminale, così da elidere le presunzioni in materia cautelare poste dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: è stato a capo della associazione per tutto il 2022 e sino all’inizio del 2023; il gruppo si è mostrato operativo anche dopo gli arresti di alcuni associati (rimasti attivi anche in carcere) e i ripet sequestri della droga collocata nel magazzino.
Su questa base, ha osservato che il fatto che COGNOME sia stato arrestato e, per altro verso, si trovi in carcere in esecuzione di una pena non fa venire meno le esigenze cautelari, anche considerando; i suoi legami con spacciatori degli Abruzzi e dellMarche, i suoi molteplici precedenti penali (dei quali uno per evasione). Ha considerato che, in questo quadro, neanche gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo salvaguarderebbero dal rischio di reiterazione di attività illecite.
5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
La prognosi di pericolosità riguardante la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non si rapporta solo all’operatività della stess o alla data ultima dei reati-fine, ma riguarda anche la possibile commissione di reati che rivelino inserimento nei circuiti criminali caratterizzanti l’associazione appartenenza, sicché il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
In questo quadro, non incongruamente è stato ravvisato anche il pericolo di fuga, considerando i contatti di COGNOME con la compagna, con la quale egli convive in Spagna, dove ha inoltre rapporti con ambienti criminali.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli Madempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Cosi decisa il 05/12/2024