Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20960 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a LOCRI il 13/11/1989 NOME nato a SIDERNO il 06/07/1977
avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del TRIB. RIESAME di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG nella persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi uditi l’avvocato NOME COGNOME del foro di LOCRI in difesa di NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
l’avvocato NOME del foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Torino aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Torino, Lombardia, Germania, Spagna, Olanda e Brasile quantomeno dal mese di settembre 2017 e tutt’ora in corso (capo 1) e nei confronti del NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo 1) e a due distinti reati di cui agli artt. 110, 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, un commesso in Brasile e Italia tra il 26.6.2020 e il 19.10.2020 (capo 6) e l’altro commesso in Brasile e Italia dal 15.1.2021 al 2.3.2021 (capo 7).
Il Tribunale ha dato atto che le indagini, compendiate in due diversi procedimenti poi riuniti, avevano consentito di disvelare l’esistenza di un’associazione dedita all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, diretta e coordinata nella piazza torinese da NOME COGNOME e NOME COGNOME divenuto poi collaboratore di giustizia, i quali operavano sotto l’egida di NOME COGNOME c1.60, vertice del locale di ‘ndrangheta di Volpiano; era emerso il favoreggiamento da parte di COGNOME e COGNOME della latitanza di NOME COGNOME COGNOME già condannato con il padre e il fratello (NOME e NOME) per il traffico transcontinentale di cocaina attuato dalla famiglia COGNOME di San Giusto Canavese e dalla famiglia COGNOME di Volpiano e catturato nel mese di maggio del 2017.
Le indagini avevano documentato una condivisione di interesse di COGNOME, COGNOME e dei fratelli NOME e NOME COGNOME con le famiglie COGNOME e COGNOME di Platì e con i latitanti NOME e NOME COGNOME. In particolare erano emers sul fronte italiano rapporti costanti con l’odierno ricorrente NOME COGNOME, figlio di NOME detto “Ciccio salsiccia” e con NOME COGNOME detto “il cinghiale”, rispettivamente cugino di primo grado e zio dei fratelli NOME e NOME COGNOME. Tale condivisione aveva portato, come detto, alla creazione di un’associazione volta al traffico intercontinentale di stupefacenti facente capo simultaneamente alla ‘ndrangheta di Platì, comprensiva anche delle propaggini torinesi, e alla nota famiglia COGNOME, il cui capostipite NOME era annoverato da almeno un ventennio fra i più quotati trafficanti internazionali di droga.
All’interno del sodalizio era emersa anche la figura di NOME COGNOME quale partecipe dell’associazione e destinatario di importanti partite di cocaina provenienti in Italia dal Sudamerica, in contatto con personale portuale infedele incaricato dell’esfiltrazione del narcotico occultato nel container navali in arrivo i
NOME COGNOME era stato ritenuto coinvolto anche nei due episodi, contestati a capi 6) e 7), di importazione di cocaina in quantitativi pari a 67 e 110 chilogrammi.
Contro l’ordinanza, gli indagati, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto ricorso.
2.1. NOME COGNOME ha presentato due distinti atti di ricorso.
2.1.1. Il ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME si è articolato in tr motivi.
2.1.1.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per inosservanza e erronea applicazione delle norme regolatrici della competenza per territorio. Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale in relazione delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante criterio di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen, per effetto del quale il giudi cui spetta la cognizione è quello del luogo nel quale può riscontrarsi la operatività della struttura associativa, ovvero la base ove si svolgono la programmazione, l’ ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Facendo applicazione di tale principio, l’autorità giudiziari territorialmente competente non poteva che essere individuata in quella operante nel distretto territoriale del Tribunale di Locri, con conseguente competenza a procedere, ratione materiae, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Invero secondo il difensore:
dalla stessa lettura del capo di imputazione poteva evincersi che la condotta attribuita al coimputato NOME COGNOME era quella di aver promosso e agevolato la costituzione della nuova associazione, agendo quale collettore tra lo zio NOME COGNOME e il cugino NOME COGNOME da un lato e NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’altro. Il collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva riferito che le riunioni per organizzare l’importazione di sostanza stupefacente erano avvenute in Calabria, e la prima, in particolare, presso un mobilificio in Bovalino;
dall’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata emergeva che il fulcro creativo del sodalizio fosse proprio nella provincia di Reggio Calabria: le trasferte del gruppo torinese in Calabria erano funzionali all’operatività del sodalizio che ivi aveva la base;
Il Tribunale del riesame aveva, invece, ritenuto che la mera circostanza relativa al radicamento torinese di alcuni coindagati fosse di per sé sufficiente a individuare la competenza dell’autorità giudiziaria torinese.
2.1.1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge, e in specie dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, e il vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive contenute nella memoria a sostegno della richiesta di riesame .
All’indagato è contestata la partecipazione ad un’associazione criminale dedita al narcotraffico: in particolare, secondo l’impostazione accusatoria, egli era stato fino a maggio 2020, unitamente a NOME COGNOME, finanziatore, destinatario e distributore in Italia dello stupefacente e aveva, altresì, curato rapporti del sodalizio con i famigliari di NOME e NOME COGNOME e trasmesso agli stessi, insieme a NOME COGNOME e per il tramite di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la somma di 70.000 euro.
La motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla conferma della gravità indiziaria sarebbe illogica e contraddittoria. In particolare in u passaggio (pag. 6) i giudici hanno affermato che, a seguito dell’arresto di NOME COGNOME COGNOME, avvenuto a maggio del 2017 e quantomeno da novembre 2017, l’organizzazione aveva preso una nuova forma: in tale contesto si sarebbe inserita l’ ascesa di NOME COGNOME che si sarebbe trasferito in Brasile su mandato dei vertici della ‘ndrangheta, per affiancare direttamente gli COGNOME. Attraverso la collaborazione con la polizia federale brasiliana, in data 8 luglio 2019, erano stati arrestati i latitanti NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente padre e fratello di NOME COGNOME. Si legge nel provvedimento impugnato che a questo punto le indagini avevano permesso di accertare che COGNOME NOME si era sostituito agli arrestati sia nella fase del procacciamento della sostanza, sia in quella del trasferimento della stessa: l’episodio contestato al capo 2) di imputazione, collocato temporalmente nell’ottobre del 2019, dimostrerebbe plasticamente la nascita della nuova compagine delinquenziale. Il passaggio motivazionale sarebbe illogico e contraddittorio, in quanto COGNOME era stato ritenuto rivestire il ruolo d organizzatore e finanziatore del nuovo gruppo e, tuttavia, era stato considerato estrano alla contestazione ascritta al capo 2): sarebbe illogico -osserva il difensore- che il finanziatore del presunto gruppo criminale non partecipi all’operazione di importazione ivi descritta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione sarebbe, inoltre, illogica e contraddittoria laddove pretende di ancorare il ruolo di COGNOME nell’associazione ad alcuni incontri avvenuti con COGNOME e in particolare alla circostanza che COGNOME lo avrebbe costretto a recarsi in Brasile nell’autunno del 2017 in un momento di fragilità dell’attività di narcotraffico dovuto all’arresto degli Assisi: il Tribunale del riesame pare distorcere le risultanze investigative, in quanto nello stesso provvedimento impugnato dà atto che l’arresto degli Assisi era avvenuto solo in data 8 luglio 2019.
Nell’ordinanza impugnata, GLYPH tra gli elementi valorizzati in prospettiva accusatoria, viene indicata la consegna di un paio di scarpe da far recapitare al detenuto NOME COGNOME COGNOME da parte del ricorrente: in realtà il recapito non era stato materialmente accertato e, in ogni caso, il contributo del COGNOME avrebbe dovuto essere relativo al commercio della sostanza stupefacente e non già al sostentamento di Assisi.
Ancora, il provvedimento sarebbe carente e illogico laddove pretende di ancorare il ruolo di finanziatore del COGNOME alla dazione della somma di euro 70.000 da far consegnare a NOME COGNOME COGNOME: lo stesso Tribunale afferma che tale dazione non era destinata primariamente a finanziare l’acquisto di stupefacente da importare in Italia.
2.1.1.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle prospettazioni difensive, con cui si erano rappresentate la spontanea presentazione del ricorrente alla polizia giudiziaria non appena avuta notizia del fermo, la incensuratezza e la mancanza di contestazione a suo carico di delitti fine. A tutto voler concedere, la condotta associativa contestata si era arrestata al maggio del 2020, sicché il tempo trascorso tra i fatti contestati e l’applicazione della misura era notevole e non poteva dirsi pertanto sussistente un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
2.1.2 II ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME si è articolato in sei motivi.
2.1.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla competenza territoriale. Il difensore osserva che in ordine al reato associativo, di natura permanente, la competenza deve essere determinata ai sensi dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, e tale luogo, nel caso di specie, doveva essere individuato nella provincia di Reggio Calabria. L’associazione della quale COGNOME avrebbe fatto parte, autonoma rispetto a quella torinese, come anche il collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva riferito, aveva preso avvio nel territorio reggino.
2.1.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Il Tribunale del riesame aveva valorizzato in tal senso le dichiarazioni rese da COGNOME relative ad incontri a cui avrebbe partecipato anche NOME COGNOME il quale, invece, in alcuni casi non poteva essere presente, perché in carcere. Alcuni degli incontri menzionati, in ogni caso, avevano avuto uno scopo conviviale, come dimostrato dal fatto che vi avevano presenziato anche le mogli e i figli degli indagati: così era accaduto il
15 agosto 2017 sulle montagne dell’Aspromonte. Peraltro COGNOME aveva anche dichiarato che al momento della sua partenza per il Brasile – fase in cui si sarebbe, secondo l’imputazione, costituito il nuovo sodalizio – i rapporti fra gli Assisi e i Platioti si sarebbero interrotti e nel definire l’organigramma del sodalizio non aveva menzionato NOME COGNOME né come componente del gruppo di Torino, né come componente del gruppo di Platì.
Il Tribunale ha GLYPH anche travisato il contenuto del dialogo avvenuto il 31 agosto 2017 fra COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto non ha spiegato in base a quali elementi abbia tratto la convinzione che il “NOME” menzionato come colui che avrebbe spinto COGNOME a recarsi in Brasile si identifichi in NOME COGNOME.
Il Gip aveva fondato sull’episodio della dazione da parte di COGNOME, per conto di COGNOME, in presenza di COGNOME, di 70.000 euro a COGNOME e COGNOME, il ruolo del ricorrente di finanziatore del sodalizio; il Tribunale aveva riconosciuto che tale denaro non era destinato a finanziare partite di droga, ma aveva ritenuto che fosse stato consegnato per rafforzare la posizione preminente in seno al sodalizio, garantendo il sostentamento in carcere agli Assisi, ma, in tal modo, aveva privato di significato uno degli indizi più rilevanti in merito al partecipazione all’associazione volta al narcotraffico.
COGNOME, invero, non era stato coinvolto in nessuna delle operazioni di importazione di cocaina: la sua partecipazione al sodalizio addirittura con il ruolo di promotore era stata affermata solo sulla scorta della sua presenza ad incontri con COGNOME nella prima fase delle investigazioni, in un lasso di tempo circoscritto.
2.1.2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ruolo di promotore. Mentre nell’imputazione viene attribuito a COGNOME il ruolo di finanziatore dei carichi di cocaina provenienti da Sudmerica, il Tribunale gli attribuisce il ruolo di promotore. Si tratta di du condotte naturalisticamente distinte, posto che il ruolo di promotore identifica l’iniziatore dell’associazione e il ruolo di finanziatore identifica chi, mediante fornitura di mezzi economici e finanziari, tiene in vita e alimenta il traffico stupefacenti degli altri partecipi, contribuendo alla realizzazione dei reati fine.
2.1.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante dell’agevolazione di una associazione mafiosa. Sul punto il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione.
2.1.2.5 Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata. Anche sotto tale profilo il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione
2.1.2.6 Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si è limitato a rilevare la pericolosità elevata di COGNOME discendente dall’essere stato il promotore dell’associazione e non ha tenuto conto che COGNOME si er spontaneamente consegnato all’autorità non appena venuto a conoscenza ‘del provvedimento restrittivo. Inoltre il Tribunale non ha considerato il decorso del tempo fra i fatti, risalenti al 2019, e l’applicazione della misura.
2.2 NOME COGNOME ha presentato ricorso, formulando due motivi.
2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 7) di imputazione. Non era stato accertato – secondo il ricorrente- che COGNOME fosse consapevole della illiceità dell’affare. La condotta contestata si sarebbe inserita nella più ampia vicenda relativa al procacciamento e al tentativo di trasferire dal Brasile all’Italia un quantitativo di circa 110 chilogrammi di cocaina occultati in un container sottoposto a sequestro in data 2 marzo 2021. Nell’ordinanza si dà atto che i dialoghi intercorsi tra i coindagati COGNOME e COGNOME sarebbero chiari e espliciti nel tracciare il diretto coinvolgimento di COGNOME com destinatario dei 110 chilogrammi di cocaina in transito dal Brasile e si cita, in maniera illogica, il coinvolgimento del ricorrente (da lui stesso ammesso) nel reato di cui al capo 6) come elemento a riscontro dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in esame. Inoltre il Tribunale non aveva considerato come dalla messaggistica richiamata fosse emerso solo il proposito e non l’accordo dei due interlocutori di offrire in vendita la droga a Pipicella.
2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato al capo 1). Il Tribunale ha desunto la gravità indiziaria dalla partecipazione ai reati contestati ai capi 6) e 7): materiale indiziario relativo all’imputazione associativa risulta composto esclusivamente dalle indizi emersi per i reati satelliti. La motivazione dell’ordinanza sarebbe carente, in quanto il Tribunale non avrebbe indicato quel quid pluris che vale a distinguere il reato associativo dal concorso di persone nel reato e non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali aveva affermato che i telefoni criptati nella sua disponibilità erano stati messi a disposizione del ricorrente dagli altri associati. Mancava, nella sostanza, qualsiasi elemento da cui desumere che con riferimento ai reati di quei capi 6) e 7) COGNOME avesse avuto la consapevolezza di muoversi in un contesto associativo.
Le parti nel corso della discussione orale hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di entrambi gli imputati devono essere nel complesso rigettati.
2. I ricorsi di NOME COGNOME.
2.1. Il primo GLYPH motivo GLYPH dei due ricorsi, incentrato sulla competenza territoriale, è infondato.
Il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 cod. proc. pen., rispetto ad esso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tale luogo si individua in quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, e cioè ove si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, COGNOME, Rv. 263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, COGNOME, rv. 237333). In coerenza con tale assunto, si è ritenuto rilevante il luogo di organizzazione del traffico e dello smercio, e non già quello di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 cit.).
Immune da censure è, dunque, la decisione del Tribunale con cui si è osservato (pag. 19) che: l’associazione gestiva dall’Italia al Brasile importanti traffici di stupefacenti su scala mondiale; il suo centro operativo era la provincia torinese, dal momento che COGNOME, COGNOME e gli Assisi erano tutti stabilmente radicati a Torino e provincia (San Giusto in primis), fatte salve le lunghe e abituali trasferte in Sudamerica, per portare a termine le esportazioni di cocaina; tale gruppo agiva in stretta contiguità con esponenti di spicco della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista e in particolare con le famiglie COGNOME e COGNOME: nel corso delle indagini erano stati documentati frequenti incontri tra COGNOME e appartenenti al gruppo torinese da una parte e esponenti della famiglie della criminalità organizzata stanziata in Calabria dall’altra, proprio in corrispondenza dei i viaggi in Brasile in cui dovevano essere portate a termine le esportazioni di cocaina; tali incontri avvenivano sia in Calabria, sia in città del nord, principalmente a Milano; il fatto che i sodal stanziati a Torino avessero con abitualità relazionato i loro referenti di Platì in merito all’andamento degli affari del sodalizio e avessero ricevuto anche indicazioni sulle trasferte in Brasile non era circostanza che valeva a smentire il
radicamento dell’associazione nel territorio torinese, ove il sodalizio era sorto e ove operava nelle occasioni in cui la gran parte degli associati si trovava in Italia. Il Tribunale, dunque, ha argomentato che non vi erano due distinte associazioni, una calabrese e una torinese, che agivano in modo autonomo e separato, bensì un’unica associazione, i cui membri erano in gran parte stanziati a Torino, da dove organizzavano e programmano le importazioni di stupefacente dal Brasile, e in parte appartenevano a famiglie di ‘ndrangheta, stanziate a Platì, sotto l’egida delle quali le operazioni venivano portate a termine.
La doglianza del ricorrente si limita a reiterare gli stessi argomenti già sottoposti al Tribunale, senza contrapporre all’iter motivazionale alcuna ragione in grado di scardinarne la tenuta. Piuttosto il ricorrente sembra contestare i dati di fatto sulla base dei quali il Tribunale, in maniera logica e coerente, ha individuato la competenza (ovvero la nascita del sodalizio a Torino; l’assunzione delle decisioni e l’organizzazione delle importazioni a Torino; l’esistenza di un unico sodalizio che operava sotto l’egida delle famiglie di Platì), sottoponendo a questa Corte una inammissibile lettura differente di circostanze esaminate dal giudice dell’appello cautelare.
2.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, incentrato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, e il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. COGNOME incentrato sul ruolo di promotore, sono infondati.
Secondo l’insegnamento pacifico in sede di legittimità, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Ciò premesso, il Tribunale (pagg. 20 e ss.) ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, ritenute attendibili, precise e dettagliate nel descrivere le dinamiche associative; tali dichiarazioni- osserva il Tribunalehanno ricevuto numerosissimi riscontri esterni rappresentati dalle attività di captazione telefonica ambientale e dai servizi di osservazione della polizia
giudiziaria e hanno arricchito un quadro indiziario già solido. COGNOME, infatti, aveva riferito di numerosi incontri (ad alcuni dei quali aveva partecipato NOME COGNOME) nel corso dei quali era emerso il suo ruolo e in particolare:
-di un incontro del 15 agosto 2017, GLYPH in cui si era discusso di problemi insorti nella importazione della droga dal Brasile per conto degli Assisi: che l’incontro avesse ad oggetto il traffico di stupefacenti e non avesse carattere ludico, come pretende il ricorrente e come ha ribadito anche con il ricorso in esame, è reso evidente dalla sequenza di avvenimenti e dalle intercettazioni riportati alle pagg. 21 e 22;
di incontro del 31 agosto 2017 a Torino, nel corso della quale la moglie, appreso che NOME deve partire per il Brasile, lo rimprovera di ubbidire agli ordini di NOME (ovvero COGNOME, a dimostrazione della intraneità del ricorrente al sodalizio e suo ruolo apicale di promotore;
di un incontro del 14 ottobre 2017, nel corso del quale COGNOME era stato aggiornato sull’andamento della trasferta brasiliana;
-di un incontro del 13 febbraio 2018 a Milano in compagnia di Versaci e Basi le;
di un incontro del 20 aprile 2018 a Pragnana Milanese, ove aveva consegnato a COGNOME le scarpe da far avere al detenuto NOME COGNOME per il tramite della moglie COGNOME. Non è stata appurata consegna al detenuto, ma è stata appurata la consegna da COGNOME a COGNOME a favore di Assisi;
di un viaggio di COGNOME in compagnia di COGNOME COGNOME ed COGNOME a Platì nel gennaio 2019 per ricevere la somma di 70.000 euro da consegnare ad Assisi NOME COGNOME per garantirgli il sostentamento durante la detenzione.
I motivi di ricorso in tutte le articolazioni esposte non sono fondati.
In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto, il compendio indiziario non è limitato solo alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, ma anche dalle risultanze delle intercettazioni (che danno conto, fra l’altro, anche delle ragioni illecite degli incontri), con cui il ricorrente omette di confrontarsi, sicché sot tale profilo il motivo è anche aspecifico. In tema di intercettazioni, peraltro, anche a proposito della interpretazione del dialogo fra COGNOME e la moglie del 31 agosto, si deve ribadire che questa Corte ha stabilito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
L’affermazione del Tribunale per cui era irrilevante che a taluni di tali incontri fosse stato o meno presente NOME COGNOME non pare illogica, come sostenuto dal ricorrente, posto che i giudici hanno correttamente valorizzato la partecipazione alle riunioni di NOME COGNOME e tale partecipazione non è stata messa in discussione ed è stata, anzi, confermata dalle indagini.
In secondo luogo il ricorrente assume che COGNOME nell’indicare l’organigramma del sodalizio, non avrebbe indicato NOME COGNOME e, a tale fine, riporta una passaggio delle sue dichiarazioni, senza, tuttavia, fornire prova della completezza di tali dichiarazioni e, soprattutto, senza confrontarsi con i passaggi della ordinanza impugnata, in cui sono riportati in maniera letterale stralci delle dichiarazioni del collaboratore in cui si soffermava specificamente sul ruolo di NOME COGNOME (pag. 26).
La valorizzazione del Tribunale del riesame della dazione da parte di COGNOME del denaro in favore del detenuto Assisi, lungi dall’essere eccentrica, è coerente con il consolidato orientamento per cui “in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell’appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall’accertamento dell’assistenza legale fornita ad un partecipe e dell’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3 n. 12705 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 27547801; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266937 – 01).
Infine il Tribunale, nell’affermare che COGNOME, su mandato di COGNOME, nel 2017 si era recato in Brasile, in un momento di crisi dell’attività del narcotraffico, collegato all’arresto degli COGNOME, non è incorso in alcun travisamento degli elementi di prova, essendo pacifico che NOME COGNOME era stato arrestato proprio in tale anno.
Quanto al ruolo di vertice ascritto al ricorrente, il Tribunale ha sottolineato che i dialoghi intercettati, primo fra tutti quello in cui si discuteva della necessit di COGNOME di recarsi in Brasile, avevano delineato la figura di NOME COGNOME come quella di colui che prendeva decisioni fondamentali per l’attività del gruppo e impartiva ordini. A tale argomento, il ricorrente nulla oppone, se non la discrepanza fra il ruolo indicato nel capo di imputazione e il ruolo disegnato dal Tribunale.
Nessun rilievo ai fini della configurazione del reato associativo assume la mancata contestazione a COGNOME dei delitto scopo, in quanto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «la commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di
partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660).
2.3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso a firma dell’avv. COGNOME, incentrati sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen. e della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, sono inammissibili.
Si osserva, a tale fine, che tali censure non erano state proposte in sede di riesame, onde deve applicarsi il principio per cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322).
In ogni caso i motivi sono inammissibili per carenza di interesse: il riconoscimento o meno di tali aggravanti non incide né sul termine di durata della misura cautelare, né sulla scelta della misura da applicare, posto che per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 l’art. 275 cod. proc. pen. detta l presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura del carcere (in tal senso si veda in tal senso Sez. 6, n. 33473 del 06/06/2018, Rv. 274057 – 01, secondo cui nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 legge 203 del 1991, quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l’applicazione di termini di durata della misura maggiori, ovvero l’applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
2.4. Il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. COGNOME e il sesto motivo del ricorso a firma dell’avv. COGNOME incentrati sulle esigenze cautelari, sono infondati.
In tema di misure coercitive, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova , contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto
che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273434)
Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica dell pericolosità dell’indagato. I giudici, infatti, non si sono limitati a richiamare doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l’assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente. A tale , fine hanno ricordato che COGNOME aveva agito come promotore del sodalizio con un diretto coinvolgimento nella gestione delle attività di narcotraffico, impartendo direttive a COGNOME in merito alla sua permanenza in Brasile e aveva rappresentato il punto di congiunzione tra il gruppo torinese degli Assisi e la ‘ndrangheta di Platì.
Quanto al tema del tempo trascorso, i giudici hanno dato atto che l’associazione è ancora pienamente attiva, pur con le necessarie modifiche alla sua struttura e compagine, dovute agli arresti dei sodali che nel tempo si sono susseguiti.
Il giudizio in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo, dunque, è stato motivatamente ancorato al contesto di criminalità organizzata in cui i fatti si sono svolti e alla perdurante operatività del sodalizio.
3. Il ricorso di NOME COGNOME
3.1.11 primo motivo, incentrato sui gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 7), è infondato.
Richimati i principi che delimitano il sindacato di legittimità in sede cautelare, già indicati trattando della posizione di COGNOME, si osserva che il Tribunale ha dato conto in maniera approfondita (pagg. 37 e ss.) delle risultanze delle intercettazioni fra i concorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME che documentavano il coinvolgimento di COGNOME nella detenzione e nel tentativo di trasferire 110 kg. di cocaina dal Brasile all’Italia, occultati in un contain sequestrato il 2 marzo 2021 dalle autorità brasiliane al porto di Paranagua. In particolare il Tribunale ha spiegato che i dialoghi intercorsi fra i correi erano chiari ed espliciti nell’indicare COGNOME come destinatario di una parte del carico.
Il ricorrente contesta, in maniera generica, la consapevolezza da parte di COGNOME della illiceità dell’affare, non confrontandosi con gli argomenti sviluppati dal Tribunale e in particolare con il tenore esplicito dei dialoghi riportati pe esteso. Inoltre il richiamo operato dal Tribunale al coinvolgimento di COGNOME nel reato di cui al capo 6), come detto non contestato, non è illogico, in quanto
si tratta di vicenda del tutto sovrapponibile quanto a modalità e soggetti operanti, avvenuta a breve distanza temporale, sicchè in maniera non irragionevole è stata indicata a sostegno del quadro indiziario in ordine al reato di cui al capo 7).
Infine il Tribunale ha ricostruito, come già sottolienato, sulla base dei dialoghi intercettati, il ruolo di COGNOME come quello di finanziatore e destinatario del carico di droga e come tale coinvolto nella programmazione del procacciamento, della detenzione e del tenativo di importazione, di tal chè l’assuno secondo cui sarebbe emerso solo il proposito e non l’accordo dei due correi di offrirgli in vendita la droga non si confronta con tale passaggio argo mentivo.
3.3 Il secondo motivo, incentrato sui gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, è infondato.
Richimati anche in questo caso i principi che delimitano il sindacato di legittimità in sede cautelare, si osserva che il Tribunale (pagg. 27 e 28; pagg 47 e 48) ha dato conto degli indici da cui ha tratto i gravi indizi della partecipazione di COGNOME al reato associativo e in particolare ha fatto riferimento: all’utlizzo d telefoni criptati per comunicare con gli altri associati che disponevano di analoghi apparecchi; alla ricostruzione delle vicende di cui ai capi 6) e 7) che denotava come egli fosse non già un occasionale acquirente di cocaina, ma piuttosto il respondabile della delicata attività di esfiltrazione, cruciale per il sodalizio attuata attraverso i contatti con personale corrotto dell’area portuale; alla natura dei contatti con gli altri associati, COGNOME e COGNOME, tali da far supporre che egli, anche in ragione del livello del traffico gestito, fosse ben consapevole di muoversi in un contesto assciativo.
Le doglianze del ricorrente, volte a incrinare la tenuta logica di tale iter argomentativo, non colgono nel segno, in quanto l’interpretazione dei dati di fatto da parte del Tribunale è coerente e non irragionevole. La circostanza per cui i telefoni criptati fossero stati messi a disposizione dei singoli associati e quindi anche a COGNOME dai vertici del sodalizio è stata riferita dal collaboratore COGNOME che aveva spiegato di avere investito nell’anno 2021 la somma di 20.000 nell’acquisto di tali apparecchi (pag. 26), sicchè il Tribunale non è incorso in alcun travisamento del dato probatorio. Più in generale, il Tribunale ha dato conto dell’esistenza di una struttura organizzativa, resa evidente dalle modalità dei reati scopo contestati, tale da rappresentare quel quid pluris, rispetto al concorso di persone nel reato, fondante la fattispecie associativa ( in tal senso da ultimo Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 – 01 secondo cui “L’elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato
prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico
di stupefacenti in un “quid pluris” rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che
consenta la realizzazione concreta del programma criminoso”; conformi Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).
4.AI rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Gli atti devono essere mandati in cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp att cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1- ter disp att cod.
proc. pen.
Deciso il 30 aprile 2025