Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1615 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1615 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 3137/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del
RAGIONE_SOCIALE NOME NOME a VALVA (ITALIA) il DATA_NASCITA
Corrubolo NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROSSANO il DATA_NASCITA
Marchi NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
NOME NOME a CERCOLA il DATA_NASCITA
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il PG conclude chiedendo la competenza del gip di Milano .
LAVV_NOTAIO conclude chiedendo la competenza del gip di Biella.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 30
cod. proc. pen. emessa in data 23 luglio 2025, solleva conflitto negativo di competenza in ordine alla richiesta di disporre un sequestro preventivo nel procedimento a carico di RAGIONE_SOCIALE.
La richiesta cautelare era stata avanzata dal Procuratore europeo presso l’ufficio di Torino al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella; quel giudice, con ordinanza del 30 aprile 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con argomentazioni non condivise da quest’ultima autorità che, dunque, solleva conflitto.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella aveva rilevato come la vicenda fosse legata ad alcuni prestiti concessi da RAGIONE_SOCIALE relativi al PNRR che, secondo la prospettazione accusatoria, era dimostrativa di un’attività criminosa svolta in foma associativa e volta a consentire l’ottenimento di finanziamenti pubblici da parte di aziende inattive.
Lo schema operativo era diviso in due fasi: la prima era il confezionamento di bilanci falsi per fare emergere i requisiti di ammissione ai bandi e la seconda prevedeva l’esibizione di proposte contrattuali da società terze che si impegnavano all’erogazione dei servizi di cui ai bandi.
BenchØ la Procura europea avesse individuato sette imprese differenti, era emersa una unica regia e un unico intermediario, denomiNOME RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi di RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE con sede a Milano che sembrerebbe essere il perno di tutte le operazioni truffaldine; uno dei fondatori era COGNOME NOME che le indagini avrebbero dimostrato essere il soggetto in grado di fare ottenere agli indagati i finanziamenti illeciti.
Secondo la stessa Procura europea l’organizzatrice ed il vertice era proprio RAGIONE_SOCIALE e per essa COGNOME, che avrebbe avuto un ruolo apicale anche all’interno della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Il reato piø grave da considerare per ancorare la competenza territoriale Ł proprio il reato di cui al capo 17), cioŁ il reato ex art. 416 cod. pen., il cui unico collegamento con il circondario del Tribunale di Biella Ł il reato di falso in bilancio di RAGIONE_SOCIALE, approvato a Biella.
Secondo il giudice di Biella tale reato non poteva considerarsi una manifestazione dell’attività associativa, in quanto il bilancio era stato predisposto ben prima che la detta RAGIONE_SOCIALE fosse operativa e comunque ben prima che fosse anche solo ipotizzato un PNRR.
Per contro, la sfera di influenza e operatività della società era a Milano, ove era la sede presso cui si trovavano i vertici e dove venivano conservati i documenti e ciò determinava, secondo il giudice di Biella, la competenza in capo al giudice per le indagini preliminari di Milano.
2. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, al contrario, rileva come RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, senza scopo di lucro, non avesse una sede operativa, nØ delle strutture logistiche tanto che i membri si incontravano in un locale pubblico; era un soggetto privo di autonomia, una scatola vuota dietro la quale si nascondevano molti indagati in sinergia con una moltitudine di altri coindagati privi di legami con il territorio di Milano: ciò emergeva dalla annotazione di PG del 3 dicembre 2024.
Il giudice segnala che la riunione operativa cui aveva partecipato una buona parte degli indagati si era svolta a Padova.
Secondo il giudice, Ł indimostrato che la sfera di influenza e di operatività della RAGIONE_SOCIALE fosse a Milano, in quanto gli imputati operavano in tutto il territorio italiano, utilizzando società di comodo con sedi diffuse sul territorio nazionale; nØ Ł provato che, presso la sede in Milano, fosse custodita la documentazione poichØ il ragioniere, nel cui studio era posta la sede, non Ł ricompreso fra gli indagati.
Non sarebbe nemmeno decisivo che COGNOME risieda in provincia di Monza, poichØ il trait union era COGNOME – deceduto- che era toscano. Nella annotazione della Guardia di Finanza di Biella sopra menzionata si afferma che il collegamento fra COGNOME e le aziende coinvolte nelle truffe inziali era proprio COGNOME.
Il fatto che la sede di RAGIONE_SOCIALE fosse presso lo studio di un ragioniere in Milano sarebbe irrilevante.
Corretta, secondo il giudice di Milano, sarebbe l’individuazione del giudice competente come quello di Biella poichØ le prime manifestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE erano stati i reati di cui ai capi 1 e 2 commessi in Biella, ovvero, piø preferibilmente in Torino, ove ha sede l’Ufficio del procuratore europeo delegato che ha iscritto la notizia di reato, stante l’oggettiva difficoltà di individuare la sede dell’RAGIONE_SOCIALE a delinquere.
Il Sostituto Procuratore generale e i difensori concludevano come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poichØ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen. – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere della medesima richiesta di disporre sequestro preventivo – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Entrambi i giudici in conflitto concordano sul fatto che i reati contestati siano fra loro connessi da un punto di vista soggettivo e probatorio: quindi correttamente Ł stato richiamato l’art. 16 cod. proc. pen. e, per la determinazione della competenza territoriale, si Ł fatto riferimento al reato piø grave, che Ł pacificamente il delitto di RAGIONE_SOCIALE per delinquere contestato al capo 17).
Trattandosi di reato permanente, si deve richiamare l’insegnamento di legittimità secondo il quale, ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi deve ritenersi operante il criterio di cui all’art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda Ł quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa (Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Confl. comp. in proc. minerva e altri, Rv. 263612 – 01).
Si Ł affermato, infatti, che la competenza territoriale in ordine al reato di RAGIONE_SOCIALE per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del cod. proc. pen., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati (Sez. 1, n. 24849 del 24/04/2001, Conf. comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220 – 01).
La determinazione della competenza territoriale per il reato associativo Ł affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che hanno riguardo al luogo in cui il sodalizio criminoso si Ł manifestato per la prima volta o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività (Sez. 2, n. 26285 del 03/06/2009, Del, Rv. 244666 – 01).
Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del Tribunale, e, piø esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all’esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell’RAGIONE_SOCIALE nello spazio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6648 del 18/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203609; Sez. 6, Sentenza n. 26010 del 23/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229972).
Come emerge dal contenuto di entrambe le ordinanze, nel caso di specie non vi Ł certezza sul luogo ove si sono manifestati i primi segni di operatività dell’RAGIONE_SOCIALE, posto che non vi era una sede, che i sodali si incontravano in locali pubblici e che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva una struttura operativa; l’unica riunione quasi totalitaria degli indagati si sarebbe tenuta a Padova.
Ebbene: qualora non sia possibile – come nel caso in esame – individuare con chiarezza il luogo dove l’RAGIONE_SOCIALE opera (come accade di norma quando l’attività viene compiuta in piø luoghi), soccorre il criterio del luogo di consumazione dei reati – fine (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45388 del 07/12/2005 Cc. (dep. 14/12/2005) Rv. 233359).
Nella prospettazione dell’incolpazione formale, che traccia il perimetro iniziale della cognizione del giudice per le indagini preliminari anche per la valutazione della competenza territoriale, il primo reato fine posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e, dunque, nella prospettazione del Procuratore europeo, la prima manifestazione all’esterno della operatività della RAGIONE_SOCIALE Ł il reato di cui al capo 2), consumato in Biella.
Nel caso in esame, inoltre, Ł indiscussa da parte di entrambi i giudici in conflitto la sussistenza della connessione fra i reati, avendo entrambi ritenuto applicabile l’art. 16 cod. proc. pen.; pertanto non Ł necessario richiamare i criteri supplettivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen. operanti in via subordinata allorquando non siano applicabili i criteri di cui all’art. 8 cod. proc. pen.
In effetti, la competenza territoriale a conoscere del reato di RAGIONE_SOCIALE per delinquere, solo allorchØ non sia configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, nØ si possa far riferimento, data la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della “notitia criminis”, restando irrilevante quello di consumazione del primo reato fine. (Sez. 1, n. 40345 del 09/10/2008, Confl. comp. in proc. riccio e altro, Rv. 241713 – 01).
Ma, stante la ritenuta connessione fra i reati contestati, Ł certamente utilizzabile il criterio supplettivo che individua la inziale operatività della RAGIONE_SOCIALE nel luogo di prima
consumazione dei reati-fine, in particolare nel luogo ove Ł stata commesso il primo degli stessi, che Ł, appunto, Biella.
Non essendovi, come già detto, alcuna necessità di fare ricorso ai criteri supplettivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen., come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari di Milano, la competenza a provvedere deve essere individuata in capo al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME