Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44567 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
ak; avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE)APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di Trieste del 6 ottobre 2022 che COGNOME dichiara doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato di cui all’ar pen. estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo g condannando COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese processuali favore della parte civile.
1.1 Al riguardo il difensore reitera l’eccezione di incompetenza territor Tribunale di Trieste, in quanto l’atto di costituzione in mora con la ri risarcimento danni era stata spedita a RAGIONE_SOCIALE presso la Mogliano Veneto, per cui la competenza era del Tribunale di Treviso
1.2 Il difensore rileva che la querela proposta dall’assicurazi assolutamente intempestiva, in quanto NOME NOME COGNOME disconosciuto il si con nota del 27.7.2012, il teste COGNOME COGNOME dichiarato che l’agenzia inves COGNOME riferito circa la falsità del sinistro 1’11 luglio 2012 e nella succes investigativa la NOME COGNOME confermato quanto già asserito con dichiarazione 19.03.2013, mentre la querela era stata proposta soltanto in data 21.06.2013.
1.3 Il difensore eccepisce che la sentenza meritava censura in quanto la Co appello di Trieste COGNOME omesso di fornire una logica motivazione sulla condanna imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nonos declaratoria di estinzione reato per intervenuta prescrizione; appariva inveros condanna così elevata pari ad euro 8.000,00 non supportal:a da alcun risc probatorio circa l’effettività del danno cagionato tale da giustificare una genere, né vi era prova alcuna di spese sostenute pavimenti esulava totalment tariffe professionali forensi la statuizione circa la rifusione delle spese di pari a ben euro 9.000,00 oltre accessori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Sul primo motivo di ricorso, è pacifico l’orientamento giurisprude secondo il quale la competenza territoriale in relazione al reato di cui all’ar pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto un recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto pa compromesso e, quindi, presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, sog giuridico legittimato a disporre di tale diritto, in quanto presso tale sede so gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e d merito all’oggetto della richiesta risarcitoria (vedi Sez.1, n. 51360 del 26/10/ 275663); la Corte di appello ha osservato che la sede legale della compag assicurazione RAGIONE_SOCIALE è a Trieste, e l’affermazione secondo RAGIONE_SOCIALE la sede di Mogliano Veneto era “equiparata” a quella di Trieste, oltre ad essere generica, pre accertamenti di fatto non esperibili nella presente sede.
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha chiari la querela è stata presentata in data 21 giugno 2023 e che la stessa deve tempestiva, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE di assicurazione COGNOME ricevuto
relazione dalla secondo agenzia di investigazioni incaricata di esaminare la denuncia di sinistridi NOME COGNOME in data 21 marzo 2023 e che solo alla luce di questa documentazione la persona offesa poté avere una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato (pag. 5)
Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità sul punto, secondo il quale il termine p proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954); peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. esser accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (vedi. Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zuccchi, Rv. 272170; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015)
1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fornito una congrua motivazione alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, cui viene contrapposta una inammissibile valutazione sul merito della decisione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 6 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la part privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del princi di soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona d leg.rappr.p.t. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
–
9ertterrrere
~~~~44isata.
Così deciso il 05/10/2023