Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, nel procedimento in cui è parte RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 della Corte d’appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico ministero;
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa il 23 maggio 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano avverso il decreto del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva dichiarato a sua volta inammissibile la proposta di amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, formulata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dalla Procura di Milano.
La proposta di amministrazione giudiziaria della parte pubblica era stata avanzata ritenendo che RAGIONE_SOCIALE avesse colposamente agevolato lo sfruttamento, rilevante ex art. 603bis cod. pen., di lavoratori impiegati all’interno di quattro opifici, che avevano svolto lavorazioni commissionate dalla società predetta.
Il Tribunale aveva dichiarato la proposta inammissibile, declinando la propria competenza per territorio; la decisione era stata appellata dal Pubblico ministero e la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello, ribadendo l’incompetenza per territorio dell’ ARAGIONE_SOCIALEG. milanese ed integrando il provvedimento di in quella sede impugnato con l’ordine di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona.
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.
Nel ricorso sono trascritti integralmente la proposta ex art. 34 cit. e l’appello avverso la decisione di primo grado, della quale è riportata una sintesi.
I motivi di ricorso veri e propri (pagg. 93 e 94), lamentano:
-violazione degli artt. 10 e 34 d.lgs 159 del 2011 quanto all’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui il provvedimento del Tribunale non sarebbe stato impugnabile perché si trattava di una decisione sulla competenza, a dispetto del fatto che il Tribunale era entrato nel merito.
-Violazione dell’art. 10 d.lgs 159 del 2011 perché:
la Corte di appello, nel ritenere comunque incompetente l’ A.G. di Milano, avrebbe adoperato un criterio selettivo della competenza proprio delle misure di prevenzione personali e non dell’amministrazione ex art. 34; nella specie, la competenza si dovrebbe radicare sulla base del luogo di manifestazione della pericolosità dei soggetti agevolati, cioè Baranzate e Vigevano;
la Corte di merito sarebbe andata ultra petita perché si è pronunciata sulla competenza, mentre il tema posto nell’impugnativa era solo quello dell’agevolazione colposa dei fornitori lombardi.
Il AVV_NOTAIO generale e la difesa di RAGIONE_SOCIALE hanno concluso entrambi per l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile.
Per chiarire le ragioni della decisione odierna, occorre rievocare le scansioni processuali che hanno condotto al provvedimento impugnato.
1.1. La Procura di Milano aveva avanzato proposta ex art. 34 d.lgs 159 del 2011 perché aveva ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse colposamente agevolato lo sfruttamento di lavoratori, rilevante ex art. 603bis cod. pen., impiegati all’interno
di quattro opifici, a due dei quali era demandata la produzione delle divise dei dipendenti dei negozi del marchio e, agli altri due, la produzione di parti di calzature destinate alla clientela. Più precisamente si trattava di RAGIONE_SOCIALE con sede in Baranzate (MI) e dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE con sede in Vigevano (PV) – quanto alla produzione delle divise – e della impresa individuale RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente con sede a Monte San Giusto (MC) e a Torre San NOME (FM), per la produzione di parti di calzature. All’interno degli opifici delle realtà imprenditoriali suddette erano avvenute ispezioni del nucleo RAGIONE_SOCIALE, che avevano consentito di raccogliere elementi indiziari circa la commissione, in ciascuno dei centri produttivi, del reato di cui all’art. 603 -bis cod. pen., per lo sfruttamento economico della manodopera e per il mancato rispetto della disciplina antinfortunistica.
1.2. Il Tribunale aveva dichiarato la proposta inammissibile, declinando la propria competenza per territorio, sulla base dei seguenti passaggi argomentativi.
-La competenza per l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs 159 del 2011 deve radicarsi sulla base del luogo di dimora dei soggetti ‘agevolati’ dall’attività dell’impresa ‘agevolante’, secondo una lettura congiunta dei commi primo e secondo dell’art. 34, cit., funzionale ad accentrare nella medesima autorità giudiziaria tutte le procedure accessorie rispetto a quella principale, finalizzate ad impedire al soggetto pericoloso di infiltrarsi nel tessuto economico sano.
-Il concetto di ‘dimora’ rilevante ai fini della competenza territoriale in materia di prevenzione deve essere interpretato, come da giurisprudenza sedimentata, come luogo ove si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, con la precisazione che, ove tali luoghi ricadano in circondari diversi, la competenza si radica dove la manifestazione suddetta sia stata di maggiore spessore e rilevanza.
Nel caso di specie, rispetto agli opifici con sede in Lombardia, in quanto riferibili a subappaltatori di secondo livello per la realizzazione delle divise (affidata da RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE), non poteva ritenersi addebitabile alla RAGIONE_SOCIALE l’agevolazione dello sfruttamento dei lavoratori emerso dai controlli ispettivi, tanto più, per un verso, che la RAGIONE_SOCIALE è una società strutturata, con diversi dipendenti e 6 milioni di fatturato annuo e, per l’altro, che , per la produzione di divise, la RAGIONE_SOCIALE si atteggia a mero cliente della società cui commissiona i prodotti, sicché il livello di controllo nella filiera di produzione che può essere preteso è inferiore a quello che la RAGIONE_SOCIALE deve impiegare per la produzione delle calzature, che costituisce il core business dell’impresa e che, nel caso di specie, era soggetta ad una periodica verifica in loco dei funzionari della società committente.
-Esclusa la condotta agevolativa di RAGIONE_SOCIALE quanto alle imprese lombarde, la competenza non apparteneva, dunque, al Tribunale di Milano, per essere territorialmente e funzionalmente incompetente la Procura di Milano.
1.3. Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Milano aveva presentato appello avverso questa decisione, contestando che, nel provvedimento impugnato, si fossero sovrapposti profili di competenza e di merito.
1.4. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione e disposto la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO delle Repubblica di Ancona, sulla base di una duplice ratio decidendi .
La prima è che il decreto di primo grado non era impugnabile, trattandosi di provvedimento dichiarativo di incompetenza, come tale fronteggiabile solo attraverso lo strumento di cui all’art. 28 cod. proc. pen.
La seconda ragione della ritenuta inammissibilità discende da un concreto, ulteriore vaglio circa la competenza dell’ A.G. di Milano, in parte diverso da quello attuato dal Tribunale in primo grado. La Corte distrettuale ha osservato, a quest’ultimo riguardo, che, q uand’anche fosse fondata la prospettazione del Pubblico ministero, secondo cui vi era stata agevolazione colposa anche rispetto alle imprese sedenti in Lombardia da parte di RAGIONE_SOCIALE , la competenza sarebbe comunque del Tribunale di Ancona; e ciò in quanto le manifestazioni di pericolosità di maggiore spessore e rilevanza si erano avute nel territorio marchigiano, confrontati gli importi delle commesse evase dalle imprese milanesi (721.460,97 euro) rispetto a quelle marchigiane (1.539.973,23 euro) e tenuto conto che la produzione di calzature, a differenza di quella delle divise dei dipendenti dei negozi del marchio, è il core business di RAGIONE_SOCIALE
Ciò considerato, la Corte distrettuale ha ribadito la decisione di incompetenza del Tribunale, dichiarando inammissibile l’appello del pubblico ministero, tuttavia integrando il provvedimento di prime cure nel senso di ordinare la trasmissione del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile perché, come anticipato, diretto verso un provvedimento non impugnabile, sbarramento che inibisce ogni altra eventuale valutazione circa l’ammissibilità dell’impugnativa .
2.1. La cornice teorica in cui la decisione odierna si inquadra è data dalla disciplina dei conflitti di competenza contenuta nel codice di rito, che è integralmente applicabile alle procedure giurisdizionali di prevenzione (Sez. 1, n. 13397 del 20/11/2020, dep. 2021, Trib. Pescara, Rv. 280902 -01; Sez. 6, n. 37648 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276834 -01; Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 275773 -01). In assenza di una regolamentazione specifica in
materia di prevenzione che regoli le impugnazioni delle decisioni sulla competenza, infatti, deve ritenersi che la disciplina di riferimento sia quella codicistica, giusto il richiamo dell’art . 10, comma 4, d.lgs 159 del 2011 -in quanto applicabili -alle regole sulla proposizione e sulla decisione delle impugnazioni in materia di misure di sicurezza, disciplinate dall’art . 680 cod. proc. pen., il cui comma terzo rinvia, a sua volta, alle disposizioni generali del codice di rito sulle impugnazioni.
Ne consegue che, anche in materia di misure di prevenzione, vale il principio generale secondo cui i provvedimenti dichiarativi di incompetenza – in qualsiasi forma essi si concretizzino sono inoppugnabili, salvo che siano abnormi, giusto il disposto dell’art. 568, comma 2, e possono solo dare luogo all’elevazione di conflitto ex art. 28 cod. proc. pen. da parte del giudice ritenuto competente (sul tema dell’inoppugnabilità in generale dei provvedimenti sulla competenza, Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 -01; Sez. 5, n. 54016 del 30/10/2017, Sorato, Rv. 271887 -01 ; sull’inoppugnabilità dei provvedimenti sulla competenza in materia di misure di prevenzione, Sez. 1, Trib. Pescara, Sez. 6, COGNOME e Sez. 2, COGNOME, citt.).
2.2. Onde valutare se questi principi possano essere applicati all’odierna regiudicanda occorre classificare l’ordinanza impugnata , valutandone la natura attraverso i suoi contenuti, al fine, appunto, di vagliarne il regime di impugnabilità.
In questa opera di classificazione il Collegio deve rilevare che la Corte di appello non ha solo dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero perché diretto verso un provvedimento ritenuto declinatorio di competenza quale quello di primo grado, ma ha anche svolto, come ragione ulteriore alla base della propria decisione, un autonomo vaglio circa la competenza territoriale dell’ARAGIONE_SOCIALEG. milanese . Tale scrutinio è stato in parte diverso da quello del Tribunale -avendo valutato tutte le ipotesi di agevolazione ed avendo valorizzato il luogo ove si era manifestata la maggiore pericolosità dei soggetti agevolati -per giungere tuttavia alla stessa conclusione, ossia quella dell’incompetenza territoriale del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con conseguente incompetenza territoriale del relativo organo decidente. Si tratta di un costrutto nel cui merito questa Corte non può e non deve entrare, dovendone solo esaminare gli esiti, per concludere che quello impugnato è indiscutibilmente un provvedimento declinatorio di competenza e, come tale, soggetto al limite di cui all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. Ulteriore conferma della natura dell’ordinanza della Corte di appello è data dall’integrazione della parte dispositiva del decreto di prime cure con l’ordine di trasmettere gli atti al pubblico ministero ritenuto competente, come previsto dall’art . 7, comma 10ter d.lgs 159 del 2011 proprio nei casi di declaratoria di incompetenza del Giudice della prevenzione.
2.3. Questa conclusione circa la natura di provvedimento sulla competenza dell’ordinanza della Corte di appello rende ragione dell’irrilevanza de i temi censori coltivati dalla parte pubblica ricorrente.
In primo luogo, è sottratta alla Corte di cassazione la revisione critica dei contenuti, delle ragioni e delle conclusioni del provvedimento impugnato, che attengono a profili su cui il Collegio oggi non può entrare, per i motivi già illustrati circa i confini dell’odierna decisione . Una volta ritenuto il provvedimento non impugnabile con ricorso per Cassazione e una volta ricondotta la disciplina applicabile a quella sui conflitti, infatti, è inibito l’esame delle argomentazioni che il pubblico ministero ricorrente pone a base della ritenuta erroneità della decisione assunta dalla Corte territoriale.
In secondo luogo, è manifestamente infondato l’argomento critico del preteso superamento, da parte dei Giudici di appello, dei limiti del devoluto, per avere integrato il provvedimento di primo grado, sottraendosi così al vaglio circa la doglianza dell’appellante a proposito del profilo di merito affrontato dal Tribunale quando ha escluso l’addebitabilità a Tod’s dell’ agevolazione dei fornitori collocati in Lombardia. A questa considerazione della parte può ribattersi che la Corte di merito ha dato risposta alla censura del pubblico ministero proprio allorché, nella seconda delle rationes decidendi , si è discostato parzialmente dalla decisione di primo grado ed ha articolato il proprio giudizio sull’incompetenza dell’A.G. milanese pur considerando la propugnata -da parte del AVV_NOTAIO della Repubblica agevolazione di RAGIONE_SOCIALE rispetto alle imprese lombarde ; così facendo, in altri termini, la Corte territoriale ha costruito la rinnovata dichiarazione di incompetenza proprio sul costrutto ventilato dal Pubblico ministero nella parte in cui quest’ultimo sostiene che le condotte rilevanti siano anche quelle delle commesse lombarde.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME