Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50741 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50741 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI BRINDISI nei confronti di:
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE
con l’ordinanza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo determinarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Ritenuto in atto
Il Magistrato di sorveglianza di Brindisi, con provvedimento del 4 luglio 2023, ha trasmesso per competenza al Tribunale di Brindisi la richiesta di NOME COGNOME di sospensione della procedura di riscossione della pena dell’ammenda di euro 60.000, irrogata con la condanna emessa dal Tribunale di Brindisi il 18 luglio 2019 e divenuta irrevocabile il successivo 10 dicembre. La richiesta è stata proposta dopo che l’interessata ha ricevuto la notificazione della cartella di pagamento emessa dalla RAGIONE_SOCIALE delle Entrate.
Il Tribunale di Brindisi, ricevuti gli atti, ha rilevato che la richiesta è sta indirizzata al Tribunale di sorveglianza di Lecce nelle more della decisione sull’affidamento in prova ed ha rilevato che, come da giurisprudenza di legittimità già formatasi in materia, il potere cautelare invocato con la richiesta di sospensione non può che essere esercitato dall’Autorità giudiziaria competente per il merito. Ha quindi ritenuto che la competenza spessi al Tribunale di sorveglianza di Lecce e per tale ragione ha sollevato conflitto negativo di competenza, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce.
4.11 difensore di NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c.p.p.
É giurisprudenza consolidata che “in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma dodici, ord. pen.” – Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, Rv. 276388; cfr., anche, Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 273121, per la quale “in tema di
esecuzione della pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, nel caso di condannato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, competente a decidere sull’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria in attesa dell’esito della misura alternativa è il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47, comma 12. della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non il giudice dell’esecuzione” -.
Si è infatti osservato che la richiesta di un intervento interlocutorio di natura sospensiva non può che essere affidata allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo, i cui effetti, alla stregua di quanto prospettato, dovrebbero essere salvaguardati, essendo tale giudice quello al quale resta attribuita durante il procedimento la conoscenza del percorso trattamentale compiuto in funzione del giudizio finale sull’esito della misura. Si è in aggiunta rilevato che le modalità di esecuzione della pena pecuniaria restano in generale estranee alle competenze del giudice dell’esecuzione, come si trae dalle disposizioni dell’art. 660 cod. proc. pen. che, riferendosi appunto all’esecuzione di tale tipo di pena, attribuiscono le valutazioni in materia e le relativ determinazioni, da rapportare alla situazione economica del condannato, alla magistratura di sorveglianza.
Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 31 ottobre 2023.